CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00857/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20611-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 986/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 958/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato sussistente tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] (assunta dalla società somministrante [OSCURATO:SOCIETA]. e adibita, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20611/2018 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC dal 9 al 30 settembre 2003 a svolgere mansioni di sportellista presso l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] per sostituzione di personale assente) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9.9.2003, con condanna al ripristino del rapporto e al pagamento di un’indennità commisurata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la lavoratrice è rimasta intimata; 3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la società ha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta che la società ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto, in data 25.10.2018, in sede sindacale, un accordo con cui [OSCURATO:PERSONA] – dando atto della sentenza n. 986/2017, 27.4-29.6.2017, della Corte di appello di Catanzaro - "rinuncia agli effetti giuridici ed economici della sentenza che ha originato l’immissione in servizio, mallevando [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità ed onere relativo alla difesa, nonché ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo riconducibile al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata sentenza di riammissione”; 4. deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di costituzione della lavoratrice, nulla va disposto in materia di spese di lite; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla sulle spese.