Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2023
ECLI:EU:T:2023:858
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0221_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 dicembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] e OmniActive [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO –
OmniActive [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (LUTAMAX)
(cause riunite T‑221/22 e T‑242/22) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo LUTAMAX – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 27‑29)
2.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 30)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo LUTAMAX
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 46, 52‑55)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di parte dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione – Sottocategoria autonoma di prodotti o di servizi – Nozione – Integratori alimentari per uso medico o dietetico per la cura degli occhi – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 2)
(v. punti 61‑65, 67, 69, 70, 72, 73)
Dispositivo
1)
Il punto 2 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 febbraio 2022 (procedimenti riuniti R 524/2021‑1 e R 649/2021‑1) è annullato.
2)
Il ricorso nella causa T‑221/22 è respinto per il resto.
3)
Il ricorso nella causa T‑242/22 è respinto.
4)
Nella causa T‑221/22, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, l’EUIPO e la OmniActive [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
5)
Nella causa T‑242/22, la OmniActive [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dall’EUIPO e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
(
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)
GU C 237 del 20.6.2022
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