CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17892/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza del 4/2/2021, la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 15471/16 del 23/2/2016, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi dieci di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del predetto reato con sentenza del Tribunale di Roma del 20/1/2014. Benché all'epoca fosse già entrato in vigore il d.l. n.146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, che aveva reso la predetta ipotesi fattispecie autonoma di reato e non più circostanza attenuante, il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, erroneamente considerando il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 con giudizio di prevalenza sulla recidiva qualificata contestata all'imputato. La Corte territoriale, nella sentenza cassata, nel prendere atto della nuova configurazione della fattispecie nei termini appena ricordati, e nell'escludere il giudizio di comparazione operato in primo grado, riteneva di confermare l'entità della pena già irrogata dal Tribunale. La Corte di Cassazione censurava tale ultima pronuncia, osservando come la Corte di merito non avesse tenuto conto del più favorevole quadro edittale riguardante la fattispecie autonoma in parola. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, con riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La Corte d'appello, nel giudizio rescissorio, lamenta la difesa, ha violato il divieto di reformatio in peius. Invero, pur avendo provveduto alla rideterminazione della pena finale in termini più favorevoli al'imputato, ha applicato l'aumento per la contestata recidiva qualificata, aumento che non era stato contemplato nella sentenza annullata dalla Suprema Corte. 2. Il P.G. con requisitoria scritta (ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. La vicenda processuale, ai fini che qui interessano, può essere ricostruita come segue. ti? Il ricorrente veniva tratto a giudizio per rispondere della cessione di alcune dosi di cocaina. A seguito di decisione assunta nelle forme del rito abbreviato, il Treves era condannato, nel giudizio di primo grado, alla pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. La sentenza, impugnata dal Treves, era riformata dalla Corte d'appello di Roma, che, ritenuta la natura di fattispecie autonoma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, escludeva il giudizio di comparazione effettuato dal primo giudice, confermando tuttavia la pena inflitta in primo grado. Avverso tale ultima pronuncia il Treves proponeva ricorso per cessazione. La Corte di cassazione, Sezione Terza, accogliendo parzialmente il ricorso, annullava la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Precisava, al riguardo, che il giudice di appello non aveva tenuto conto, ai fini della determinazione della pena, del mutato quadro sanzionatorio di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, pur avendo preso atto della nuova configurazione della fattispecie autonoma. Tale quadro era da considerarsi più favorevole rispetto al pregresso trattamento, nonostante l'aumento per la recidiva qualificata, da determinarsi nella misura di due terzi. In sede di giudizio rescissorio, la Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta al Treves nel modo seguente: "mesi nove di reclusione ed euro 1.350,00 di multa, poco sopra il minimo, stante il dato ponderale, pena aumentata di due terzi per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (il Treves ha tre precedenti per fatti analoghi, dei quali l'ultimo fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e giudicato con sentenza irrevocabile il 2.11.2011) a un anno e tre mesi di reclusione ed euro 2250 di multa, poi ridotta per il rito abbreviato a dieci mesi ed C. 1500,00 di multa ". Ebbene, il rilievo difensivo è manifestamente infondato. Questa Corte, in un caso analogo al presente, ha avuto modo di precisare: «Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità divenuta ipotesi autonoma di reato» (così Sez. 6, n. 52577 del 30/11/2016, Rv. 268808 - 01; conforme a Sez. 3, n. 23882 del 23/02/2016, Rv. 267064 - 01). Ed invero, modificata la natura dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 per effetto di taluni interventi normativi - art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successivamente modificato dalla legge 16 maggio 2014 n.79 - in fattispecie autonoma di reato, il nuovo regime sanzionatorio, più favorevole per le cosiddette "droghe pesanti", non consente più il giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in considerazione dei nuovi parametri edittali, apportando alla pena base, determinata in mesi nove di reclusione ed euro 1350,00 di multa, l'aumento per la recidiva, già ritenuta dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento. La pena finale, operata la riduzione per il rito, risulta inferiore a quella inflitta in primo grado, il che esclude la violazione del divieto di reformatio in peius. La decisione risulta in linea con l'orientamento di questa Corte espresso nelle pronunce sopra citate, da cui non si individuano ragioni per discostarsi. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Oscuramento dati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente