CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione all'all'art. 129 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione (primo e secondo motivo) in relazione alla sentenza di applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato al predetto la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e C 18.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 1 e comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché proposto al di fuori dai limiti di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro è inammissibile. Il Tribunale, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro pari a C 12.380,00, avuto riguardo alla sproporzione con l'effettiva capacità patrimoniale dell'imputato che non ne giustificava il lecito possesso a fronte di una contestazione di detenzione a fini di spaccio di ingente quantitativo di droga. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sui presupposti di cui all'art. 240 cod.pen. La censura non è pertienente ed è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha applicato l'art. 240 bis cod.pen. richiamato dall'art. 85 del profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod.pen. L'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, - Ipotesi particolari di confisca-, inserito dall'art. 6, comma 5 del d.lvo 1°marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale - dispone che nei casi di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod.proc.pen. per taluno dei delitti previsti dall'art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'art. 240 bis cod.pen. -Confisca in casi particolari-, che, a sua volta, dispone che nei casi di condanna o di applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod.proc.pen. per taluno dei delitti previsti dall'elenco ivi indicato, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza.., in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Si tratta della medesima disposizione già prevista dall'art. 12 sexies della legge n. 203 del 1991, ora inserita in attuazione della riserva di codice. La giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla confisca disposta ex art. 12 sexies, ha, sin dalla pronuncia di Questa Corte n. 1097 del 1998, affermato che sono legittimamente confiscabili a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 i beni e le altre utilità di cui il condannato per determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile peraltro attraverso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni (Sez. 6, n. 1087 del 26/03/1998, Bosetti, Rv. 211955 - 01). Più recentemente, ha affermato che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 Novizio, Rv. 277997 - 04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052 - 01). Tenuto conto di queste coordinate ermeneutiche, a fronte di una rilevata sproporzione della - non minima - somma di denaro in ragione dell'assenza di giustificazione della provenienza lecita e in presenza di commissione del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reato che legittima l'applicazione della confisca c.d. allargata o per sproporzione, scatta la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, situazione che può essere superata con l'allegazione di specifici elementi dai quali desumere la provenienza lecita che il ricorrente non allega. Non è questione di violazione di legge ex art. 240 cod.pen. e di vizio di motivazione là dove il tribunale ha argomentato il possesso del denaro in misura sproporzionata ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle