CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18464/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di curatore legale rappresentante del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di custode giudi- ziariodella [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – Oggetto:II.DD. -IVA – operazioni inesistenti – 109 TUIRavverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 1396/3/2023 depositata il 9.5.2023 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Lasentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1396/3/2023 depositata il 9.5.2023 e non notificata decideva sull’appelloproposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza n. 6243/02/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]in fallimento . Insentenza si legge che i n data 23.11.2018 veniva notificato all’am- ministratoree custode giudiziario della società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],e al legale rappresentante assembleare l’avviso di accerta- mentocon il quale, in relazione all’anno 2013, venivano recuperate unamaggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni . L’accertamentoprendeva le mosse dai rilievi contenuti nel processo verbaledi constatazione della Guardia di Finanza del 28/05/2018 in cuiveniva contestato alla contribuente un maggiore reddito, ovvero l’importo dei componenti negativi che la società aveva dedotto in dichiarazione. Detti elementi negativi venivano ripresi a tassazione inquanto non documentati e dedotti in violazione dell’art. 109 del TUIR, nonché in quanto da una complessa attività di indagine che avevavisto coinvolte diverse società era risultato che i costi stessi si riferivanoad operazioni inesistenti. Ilgiudice d'appello accoglieva la prospettazione dell’appellante sta- bilendo in via preliminare che ritualmente il PVC era stato conse- gnato all’amministratore e custode giudiziario con conseguente ri- spettodel contraddittorio ai fini dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Inoltre,la determinazione dei maggiori ricavi con metodo induttivo puroera giustificata dall’omessa presentazione delle scritture conta- bili ed era stata legittimamente effettuata dall’Ufficio, tenuto conto chela documentazione dei costi in contestazione, così come più in generalela documentazione obbligatoria ai fini fiscali, non era stata maireperita e consegnata, né prodotta in giudizio dall'amministra- toredella società. Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito , il giudice ricordavache grava va sul contribuente l’onere di fornire la prova dei presuppostidi deducibilità di cui all’art. 109 del TUIR, ovvero l’effet- tività,inerenza e competenza dei costi dedotti. Inoltre, la società non avevaottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati relativi allo spesometrointegrato, per cui i componenti negativi di reddito accer- tatierano ritenuti integralmente indeducibili e da recuperare a tas- sazione.A fronte di ciò l a Corte respingeva l’appello. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo tre motiv i , mentre la contribuente èrimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione a ll'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la n ullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., commi 1, 2, e 36 del d. lgs. n.546/1992, 132 n. 4 e 156 cod. proc. civ.e 118 delle disposizioni di attuazione, per insanabile con- trasto tra quanto esposto in motivazione e quanto statuito in dispo- sitivo, antinomia evidente che rende impossibile comprendere quale sia stata l’effettiva determinazione assunta dal giudice. 2. Il motivo è fondato.2.1. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della moti- vazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontra- stoirriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali (cfr. Cass. Sez. 1 , ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; conforme a Cass. Sez. 6 - 3 , ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 e Cass. Sez.U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). 2.2. Tale è il caso di specie, in cui da un latol’incipit dei motivi della decisione «La Corte ritiene l’appello fondato»e il contenuto della de- cisione sulle censure, di accoglimento della prospettazione dell’Am- ministrazione sul contraddittorio endoprocedimentale(«il primo mo- tivo di appello è fondato»), nonché di legittimità della determina- zione dei maggiori ricavi tramite l’accertamento induttivo puro(«le- gittimamente effettuata dall’Ufficio») e di legittimità delle riprese nel merito per non aver la contribuente assolto l’onere della prova con riferimento alle componenti negative di reddito («la società non ha ottemperatoall’obbligo di comunicazione dei dati relativi allo speso- metro integrato»). Dall’altro, la motivazione e il dispositivo conclu- dono nel senso del rigetto dell’appello, rendendo non comprensibile la volontà e il comando del giudice. 3. La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, relativo alla violazione di legge circa il contraddittorio endo- procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e del terzo in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, questioni che dovranno essere riesaminate dal giudice del rin- vio. 4. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Cala- bria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quellirimast i assorbit i , e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo motiv o di ricorso , assorbit i il secondo e il terzo, dichiarala nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, per ulteriore