CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 24 giugno 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 -bis (capo a) e 187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che solleva un unico motivo di ricorso, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, poiché l'anzidetto motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]