CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5775/2021 R.G. proposto da A.D.E.R.– AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presi- dente p.t., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresen- tata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54; –controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA]; −intimata − avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3671/20, depositata il 21 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Francesco SALZANO, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibi- lità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, agente della riscossione per la Provincia di Roma, con- venne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], pro- ponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6421/09, emesso il 15 aprile 2009, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 2.913.319,46, a seguito del riversamento soltanto parziale degl'importi do- vuti dagl'iscritti, ed avviati alla riscossione con ruoli principali e suppletivi emessi nel 1998 e ruoli principali emessi nel 1999. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, l'incompetenza del Giudice adìto, l'intervenuta proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità di cui all'art. 19, comma secondo, lett. c), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, l'erroneità dell'importo richiesto e l'omessa valutazione dei provvedimenti di sgravio e rimborso. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto. Spiegò intervento nel giudizio la Banca MPS, che aderì alle eccezioni sol- levate dall'opponente. 1.1. Con sentenza del 16 ottobre 2013, il Tribunale di Roma rigettò l'op- posizione. 2. L'impugnazione proposta dall'Equitalia SudS.p.a., in qualità di avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA],è stata rigettata dalla Corte d ' appello di Roma, che con sentenza del 21 luglio 2020 ha dichiarato assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la devolu- zione della controversia alla giurisdizione contabile, ritenendo a tal fine ne- cessaria la qualità pubblica del titolare del denaro gestito, non spettante alla [OSCURATO:PERSONA], ed affermando l'inapplicabilità dell'art. 58, primo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte riguardante gli altri giudizi ad iniziativa di parte. Nel merito, ha ritenuto non provato che il credito azionato avesse ad og- getto somme che l'agente della riscossione era autorizzato a trattenere a ti- tolo di compensi o di sgravio provvisorio, essendo state le prime detratte dallo importo richiesto e non essendo stata prodotta l'istanza di rimborso prevista dagli artt. 77, comma primo, e 86, comma primo, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.Ha escluso inoltre la perdita del diritto al discarico , per omessa tra- smissione delle comunicazioni annuali di cui all'art. 19, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamando l'art. 1, commi 527 e 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, nell'introdurre una speciale disciplina per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, aveva dichiarato inapplicabili la predetta disposizione e l'art. 20 del medesimo de- creto. Ciò nonostante, ha ritenuto che l'agente fosse ugualmente tenuto a ri- versare gl'importi iscritti nei ruoli scaduti, non avendo adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 527-529cit., ai fini del discarico dei crediti iscritti nei ruoli. Pur precisando che tali disposizioni erano applicabili a tutti gli enti creditori che si avvalevano del sistema di riscossione a mezzo del ruolo, non prevedendo alcuna distinzione tra soggetti pubblici o beneficiari di finanzia- menti pubblici e soggetti privati, ha infatti osservato che esse stabilivano l'an- nullamento automatico per i crediti d'importo inferiore ad Euro 2.000,00, mentre per quelli d'importo superiore imponevano all'agente della riscossione di espletare le attività di propria competenza e di darne notizia all'ente credi- tore: rilevato che nella specie l'agente non aveva fornito la prova di aver adempiuto tali obblighi, neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 15 giugno 2015, ha affermato che nessun effetto di automatico discarico poteva essersi prodotto in suo favore. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria, l'A.D.E.R. – Agenzia delle en- trate – Riscossione , succeduta all ' [OSCURATO:PERSONA] . La [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato , affidato ad un solo motivo ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo d'impugnazione,con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, dell'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012e dell'art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussi- stente la giurisdizione ordinaria ed ammissibile la domanda, è stato già di- chiarato infondato dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 8948 del 18 marzo 2022, con cui è stata disposta la rimessione della causa a questa Sezione, per l'esame degli altri motivi. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, dell'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 32, 62 e 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 e dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, osservando che, nel ritenere applicabile la di- sciplina dettata dagli artt. 77, comma primo, e 86, comma primo, del d.P.R. n. 43 cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'intervenuta abro- gazione dell'art. 32, comma terzo, del medesimo decreto e del principio del non riscosso per riscosso, relativamente ai ruoli suppletivi emessi nel 1998, e del conseguente esonero dell'agente dall'obbligo di effettuare i versamenti non scaduti. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. 15 giugno 2015, sostenendo che, nel confermare l'obbligo dell'a- gentedella riscossione di riversare gl'importi iscritti nei ruoli scaduti, in virtù delmancato invio delle comunicazioni d'inesigibilità e dello stato delle proce- dure, la sentenza impugnata non ha considerato che le stesse hanno disposto l'annullamento automatico dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999e l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, fatta eccezione soltanto per i crediti d'importo superiore ad Euro 2.000,00 interessati da procedure esecutive o di rateizzazione,per i quali hanno previ- sto una serie adempimenti a carico dell'agente. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, osservando che, nel rico- noscere alla [OSCURATO:PERSONA] un importo pari a quello dei ruoli non riscossi, la sentenza impugnata non ha considerato che, in caso di esito negativo della riscossione per causa imputabile all'agente, la somma da quest'ultimo dovuta è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo, e la controversia può essere definita me- diante il pagamento di un ottavo della partita diruolo non discaricata. 5. Con l'unico motivodel ricorso incidentale condizionato , la contro ricor- rente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012, dell'art. 1 del d.m. 15 giugno 2015, degli artt. 1 e 2 del d.lgs.30 giugno 1994, n. 509 e degli 3, 35, primo comma, 36, primo comma, 38, 42, terzo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 6 della CEDU, censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto l'art. 1, commi 527 e 528, della legge n. 228 del 2012 applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati che non fruiscono di con- tribuzioni e finanziamenti pubblici, senza tenere conto del pregiudizio econo- mico che la relativa disciplina, nella specie sopravvenuta nel corso del giudi- zio, arrecherebbe ai loro bilanci. Pur dando atto delle esigenze di razionaliz- zazione cui s'ispirano le predette disposizioni, osserva infatti che l'annulla- mento dei ruoli impedisce all'ente creditore la riscossione dei crediti, sia nei confronti dell'agente della riscossione, esonerato dalla prova della diligente gestione delle procedure di riscossione e dell'adempimento dei propri obblighi informativi, sia nei confronti degli originari debitori, non essendo l'ente in possesso dei documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione e la le- gittimità degli atti nel frattempo compiuti. Sostiene che, per tale motivo, le norme in esame non possono considerarsi applicabili agli enti previdenziali privatizzati, la cui attività, pur avendo mantenuto connotati pubblici, legati alla dimensione sociale degli interessi perseguiti, risponde a un modello ope- rativo coerente con un'entità squisitamente privata, chiamata a fare affida- mento sulle sole entrate contributive per la soddisfazione delle proprie esi- genze finanziarie, con piena autonomia organizzativa, gestionale e contabile, senza poter fruire di alcun genere di contribuzione pubblica, neppure indi- retta. Afferma che l ' interpretazione fornita dalla sentenza impugnata non tiene conto dell'affidamento riposto nel sistema previgente, fondato sul mec- canismo dell'inesigibilità previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, e delle ripetute proroghe dei termini fissati per l'invio delle relative comuni- cazioni, sacrificando gl'interessi degli enti creditori, cui è impedito il monito- raggio delle attività di riscossione, in contrasto con il principio di buon anda- mento della [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge che la stessa, oltre a com- portare un'irragionevole equiparazione tra gli enti pubblici e quelli privati, sottrae agli enti previdenziali le risorse necessarie per l'esercizio della loro attività, finanziata esclusivamente mediante i contributi, introduce una mi- sura ablatoria non compensata da un indennizzo e, alterando l'esito dei giudizi in corso, si traduce in un'illegittima ingerenza del potere legislativo nell'am- ministrazione della giustizia. 6. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, da esaminarsi con- giuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati. Com'è noto, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, del d.P.R. 43del 1988, la consegna dei ruoli costituiva il concessionario addetto alla riscossione debi- tore dell'intero ammontare delle somme iscritte negli stessi, che dovevano essere versate all'ente creditore alle scadenze stabilite, ancorché non riscos- se. Il concessionario aveva quindi l'obbligo di anticipare all'ente creditore il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso co- me riscosso»), con la possibilità, ai sensi degli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43 cit., di recuperare il carico anticipato (mediante il rimborso da parte dell'ente creditore o la compensazione con gli altri importi da anticipare),dimostrando di aver agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell'esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il meccanismo del «non riscosso come riscosso» è stato abrogato dal d.lgs. n. 112 del 1999, che ha fatto quindi venir meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente all'ente creditore, a scadenza fissa, gl'importi da ri- scuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, solo dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999; art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999) : in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (con la conse- guente esclusione dell'obbligo di versare i relativi importi all'ente creditore) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico, quelli espressamente previsti dall'art. 19, comma secondo, del d.lgs. n. 112 del 1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di paga- mento dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all'art. 20 d.lgs. n. 112del 1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In tale materia, sono successivamente intervenut i la legge n. 228 del 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, e il decreto attuativo 15 giugno 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31dicembre 1999, hanno previsto: a)l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31dicembre 1999 (art. 1, comma 527, della legge n. 228 cit.): ai sensi dell'art. 1 del d.m. 15 giugno 2015, l'elenco delle quote riferite ai tali crediti è trasmesso dall'agente della riscossione allo ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore; b)l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'at- tività di riscossione (art. 1, comma 528, della legge n. 228 cit.): obbligo poi precisato dagli artt. 2 e 3 del d.m. 15 giugno 2015 nel senso di dare comuni- cazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote edeliminazione dalle scritture contabili dell ' ente credi- tore; per i crediti superiori ad Euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all'agente della riscossione, è invece previsto l'obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico disca- rico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore; c)per tutti i crediti previsti dai commi 527 e 528, indipendentemente dal valore, l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 1, comma 529, della legge n. 228 cit.). 6.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in numerose pro- nunce, che il comma 527 dell'art. 1, nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l'annullamento dei cre- diti e l'eliminazione dalle scritture contabili, dev'essere interpretato (non di- versamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l'esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l'estinzione del diritto di credito: in tal senso depongono infatti le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provve- dimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di ri- scossione a mezzo dei ruoli. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'e- spressa previsione dell'eliminazione dei predetti crediti dalle scritture conta- bili dell'ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell'esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritteall'attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). Anche per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00 vale dunque la considerazione, svolta in riferi- mento a quelli riguardanti i crediti di valore superiore al predetto importo, secondo cui l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del cre- dito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall'ordinamento per i soggetti privati (cfr. Cass., Sez. III, 9/05/2019, n. 12229). 6.2. Ciò posto, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui,pur dando atto dell'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, in quanto espressamente prevista dall'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, ha ritenuto che l'agente della riscossione fosse ugualmente tenuto a versare gl'importi iscritti nei ruoli scaduti, avendo la controversia ad oggetto crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 e non essendo stata fornita la prova dell'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 527- 529, della legge n. 228 del 2012, cioè dell'espletamento delle attività di com- petenza, ovverosia di quelle necessarie a procurare la riscossione dei crediti, e della trasmissione del relativo elenco all'ente creditore. L'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicem- bre 1999 costituisce infatti, indipendentemente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell'avvenuta trasmis- sione del relativo elenco all'ente creditore (e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza: n.d.r.), non sussistendo alcuna disposizione che pre- veda espressamente tale adempimento come condizione necessaria per il di- scarico dell'agente della riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (cfr. Cass., Sez. III, 21/08/2023, n. 24948; 22/12/2022, n. 37514). In tal senso depongono chiaramente non solo l'esclusione dell'appli- cabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulte- rebbe priva di senso ove il discarico dell'agente continuasse ad essere subor- dinato alla dimostrazione del diligente espletamento dell'attività esecutiva ed informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dallo art. 2, comma secondo, del d.m. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 prevede il «discarico automatico» delle relative quote e l'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore(ana- logamente a quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, per i crediti di im- porto inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'elenco.6.3. Sotto un diverso profilo, poi, l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale dell'annullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente di riversare all'ente creditore gl'importi dei crediti avviati alla ri- scossione, esclude anchel'obbligo di restituire le somme trattenute a titolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della do- manda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999. 6.4. L'accoglimento delle predette censure, escludendo la fondatezza della domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso per decreto ingiuntivo, comporta l'assorbimento di quelle proposte con il terzo motivo di ricorso, ri- guardanti la determinazione dell'importo dovuto dall'agente della riscossione. 7. Passando quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che la questione concernente l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 alla [OSCURATO:PERSONA] è stata già affrontata da questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui le predette disposizioni, ispirate ad un'esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi), non pongono alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da sog- getti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finan- ziamenti pubblici e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati: esse si riferiscono infatti indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed escludono la possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione degli stessi mediante ruolo, sulla base di una valutazione rispondente ad evidenti criteri di ragionevolezza, in quanto fon- data sull'epoca risalente dell'iscrizione a ruolo e, per i crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, sull'antieconomicità della riscossione, i cui costi sono stati reputati superiori ai benefici (cfr. Cass., Sez. III, 26/07/2021, n. 21386; 20/ 11/2020, n. 26531; 9/05/2019, n. 12229). Le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nonostante la privatizza- zione, rimane un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, cui lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittima- mente disciplinare le modalità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti più risalenti. 7.1. Considerato inoltre che, come si è detto in precedenza, l'esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo non comporta l'estinzione del diritto di credito, ma solo il venir meno del titolo esecutivo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un'espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa van- tati nei confronti dei propri iscritti e dell'idoneità di tale intervento a incidere sullo equilibrio finanziario dell'ente, sia in relazione alla disparità di tratta- mento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell'Unione Eu- ropea, per i quali resta confermata l'operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti. Non merita consenso neppure la censura di violazione dell'art. 117 Cost., sollevata in riferimento all'art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e prose- guito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intratte- nuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n. 26531; 19/06/2020, n. 11972). 7.2. Tali conclusioni, più volte ribadite dalla giurisprudenza di legittimità, non appaiono suscettibili di rimeditazione alla stregua dello jus superveniens rappresentato dall'art. 1, commi 222-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, richiamato in memoria dalla ricorrente, che ha previsto un analogo mec- canismo di annullamento automatico dei debiti iscritti nei ruoli affidati agli agenti della riscossione, con corrispondente discarico di questi ultimi: tale disposizione si riferisce infatti ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovverosia ai debiti d'importo residuo fino a Euro 1.000,00 «risultanti dai sin- goli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015», e, prevedendo espressamente un trattamento diversificato tra enti erariali (amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previ- denziali) ed enti non erariali (per i quali l'operatività di tale meccanismo resta subordinata ad un'apposita delibera dell'ente), non contemplato dall'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012, conferma indirettamente la va- lidità dell'interpretazione di quest'ultima disposizione fornita dalla giurispru- denza di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 9/08/2023, n. 24313). 8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del se- condo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il quarto motivo, men- tre va rigettato il ricorso incidentale condizionato, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa compo- sizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso , dichiara assorbito il quarto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere an- che sulle spese