CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 13799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti.\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2021 il Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina circa eventuali elementi di proscioglimento; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i li