CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 04822/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e all'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie di incauto acquisto, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed espressamente richiamati (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla mancata documentazione della provenienza della maggior parte della merce rinvenuta e sui plurimi elementi che escludono la possibilità di riqualificare la condotta in esame in incauto acquisto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P