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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 10085/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2683/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Rimoldi, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sicilia n.66. -controricorrente- avverso la sentenza n. 4231/2016 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 20giugno 2016, depositata il 15 luglio 2016e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi nei confronti [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe,che ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2009 a seguito della rideterminazione del reddito della società “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] C.” e del reddito imputato ai soci per trasparenza. 2.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 2697 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

L’Agenzia ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe erroneamente assunto che le movimentazioni bancarie contestate siano transitate nella contabilità della società, circostanza negata dall’ufficio, che non avrebbe potuto procedere alle indagini finanziarie, ove vi fossero stati i riscontri contabili.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.

Parte ricorrente rileva che la C.t.r. avrebbe apoditticamente sostenuto che le movimentazioni bancarie della società trovassero riscontro nella contabilità, mentre l’ufficio aveva rimarcato che gli importi ad esse relativi non erano descritti nella contabilità. r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 2697 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Secondo parte ricorrente, la C.t.r. avrebbe disatteso il carattere di presunzione legale dell’art.32 d.P.R. n.600/1973 ed avrebbe dato rilievo alla prova contraria meramente presuntiva fornita dal contribuente.

2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni attengono tutte alla determinazione del reddito societariodella cessata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] C.”, imputato per trasparenza ai soci ([OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante).

Stante l’estinzione della società, permane comunque il litisconsorzio necessario tra coloro che erano soci nell’anno oggetto di accertamento.

Pertanto, si rinviene la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irap, Iva ed Irpef nei confronti della società di persone e del socio, si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci.

Secondo il consolidato indirizzo della Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez.

U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).

Si è anche precisato che in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell'unitarietà dell'accertamento sussistelitisconsorzio necessario tra soci e società di persone , opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione dilitisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Non vi è, invece, alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, che, come riportato dalle parti, risulta aver cessato la propria attività (Cass. n.6285/2018).

2.2. In conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo, con rimessione delle parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della cessata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa Anna r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.”, provvederà ad un nuovo esame del merito ed anche alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario tra i soci; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, previa l’integrazione del contraddittorio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2683/2017 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Rimoldi, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sicilia n.66. -controricorrente- avverso la sentenza n. 4231/2016 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 20giugno 2016, depositata il 15 luglio 2016e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi nei confronti [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe,che ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2009 a seguito della rideterminazione del reddito della società “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] C.” e del reddito imputato ai soci per trasparenza. 2.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 2697 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. L’Agenzia ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe erroneamente assunto che le movimentazioni bancarie contestate siano transitate nella contabilità della società, circostanza negata dall’ufficio, che non avrebbe potuto procedere alle indagini finanziarie, ove vi fossero stati i riscontri contabili. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. Parte ricorrente rileva che la C.t.r. avrebbe apoditticamente sostenuto che le movimentazioni bancarie della società trovassero riscontro nella contabilità, mentre l’ufficio aveva rimarcato che gli importi ad esse relativi non erano descritti nella contabilità. r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 2697 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo parte ricorrente, la C.t.r. avrebbe disatteso il carattere di presunzione legale dell’art.32 d.P.R. n.600/1973 ed avrebbe dato rilievo alla prova contraria meramente presuntiva fornita dal contribuente. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni attengono tutte alla determinazione del reddito societariodella cessata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] C.”, imputato per trasparenza ai soci ([OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante). Stante l’estinzione della società, permane comunque il litisconsorzio necessario tra coloro che erano soci nell’anno oggetto di accertamento. Pertanto, si rinviene la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irap, Iva ed Irpef nei confronti della società di persone e del socio, si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci. Secondo il consolidato indirizzo della Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008). Si è anche precisato che in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell'unitarietà dell'accertamento sussistelitisconsorzio necessario tra soci e società di persone , opera anche ove quest'ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione dilitisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. Non vi è, invece, alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, che, come riportato dalle parti, risulta aver cessato la propria attività (Cass. n.6285/2018). 2.2. In conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e del giudizio relativo, con rimessione delle parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della cessata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della dr.ssa Anna r.g. n.2683/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.”, provvederà ad un nuovo esame del merito ed anche alla liquidazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario tra i soci; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, previa l’integrazione del contraddittorio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa comp
Sentenza Cassazione n. 10085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris