CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27546/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe;i1 ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 5811lett. d)/ cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett. e (cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente