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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 21380/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., con particolore riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, quindi, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, è reiterativo e manifestamente infondato avendo la Corte di merito rilevato la sussistenza del dolo tipico di ricettazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto ( cfr. pag. 2 della sentenza) attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento, con un incremento di mesi 4 per la continuazione esterna, assai esiguo tenendo conto ritenuta recidiva qualificata e dunque del criterio di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen.;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., con particolore riferimento all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, quindi, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, è reiterativo e manifestamente infondato avendo la Corte di merito rilevato la sussistenza del dolo tipico di ricettazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto ( cfr. pag. 2 della sentenza) attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento, con un incremento di mesi 4 per la continuazione esterna, assai esiguo tenendo conto ritenuta recidiva qualificata e dunque del criterio di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen.;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.M
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