Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2022
ECLI:EU:C:2022:693
Testo integrale del provvedimento
62021CJ0326_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 15 settembre 2022 –
PNB Banka / BCE
(causa C‑326/21 P) (
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)
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Procedura di insolvenza – Rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione di un ente creditizio affinché venga data istruzione al curatore fallimentare di detto ente di concedere all’avvocato incaricato da tale consiglio l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo ente – Competenza dell’autore dell’atto – Articolo 263 TFUE – Atto impugnabile mediante ricorso di annullamento – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Diritto di proporre un ricorso di annullamento dinanzi a un giudice dell’Unione in nome di un ente creditizio sottoposto a procedura di insolvenza e di conferire mandato a un avvocato – Diritto spettante al consiglio di amministrazione dell’ente creditizio in quanto destinatario di un atto impugnabile con ricorso di annullamento – Trasferimento a un curatore fallimentare di tutti i poteri dell’ente creditizio e del suo consiglio di amministrazione – Irrilevanza – Diritto fondamentale dell’ente creditizio a una tutela giurisdizionale effettiva
(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 39‑43)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Sottoposizione dei soggetti significativi alla competenza esclusiva della Banca centrale europea (BCE) nell’ambito della vigilanza prudenziale – Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto – Procedura ordinaria di insolvenza conforme al diritto nazionale – Competenza della BCE ad adottare provvedimenti istruttori richiesti dagli azionisti nell’ambito di tale procedura – Insussistenza
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 74, § 1)]
(v. punti 54, 55, 57‑59, 75, 76)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; statuto della Corte, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 71, 72)
4.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 92‑94)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La PNB Banka AS si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
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GU C 382 del 20.9.2021
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