CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41121/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 388, comma 2, 513 e 635 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di danneggiamento, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, atteso che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato dì legittimità quando la decisione in ordine alla pena sospesa sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come avvenuto nel caso in esame, ove il giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata) ha ritenuto dì non potere effettuare un "positivo giudizio prognostico", in considerazione «dell'atteggiamento propenso alla commissione di condotte illegali» e «dell'assenza di ogni segno di resipiscenza»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso