CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 27183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo la discussione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della richiesta di riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 07/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen., il sequestro preventivo di una porzione di giardino, pertinenza dell'abitazione di proprietà dello stesso Diana, che avrebbe insistito su un tratto di strada pubblica. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] annullava l'ordinanza impugnata, in particolare, per il ritenuto difetto del fumus commissi delicti. 2. Avverso tale ordinanza del 28/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, per le ragioni che: a) «[i]I tribunale ha omesso di considerare il dato oggettivo fornito dalla documentazione depositata agli atti del procedimento [...] dalla quale si evince che la porzione di immobile sottoposta a sequestro era stata eretta in difformità al Pdc [permesso di costruire] rilasciato all'epoca»; b) «[I]'estinzione della relativa contravvenzione urbanistica non ha sanato per converso l'illegittima costruzione in questione, attesa l'imprescindibilità della relativa violazione urbanistica, mai sanata»; c) «[I]a lettura congiunta delle note in parola e dei grafici allegati al succitato Pdc consente di rilevare come la parte di muro eretto in difformità ha occupato una strada pubblica, ostruendone il transito»; d) [q]uanto dedotto poi nell'ordinanza de qua in relazione alla mancanza di consapevolezza dell'attuale proprietario in merito al possesso di un immobile in parte abusivo risulta smentito dalle note della amministrazione comunale a lui rivolte, che consentono di addebitare anche soggettivamente la contestata condotta di cui all'art. 633, 639 bis c.p.»; e) tale «fatto/reato [...], contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, si caratterizza per avere natura permanente, la cui prescrizione interviene solo dopo il decorso del tempo necessario a far data dalla fine della situazione antigiuridica», con la conseguenza che «la prosecuzione dell'occupazione riferibile all'indagato ed intervenuta per successione ereditaria non estingue in alcun modo la condotta illecita». Secondo il ricorrente, tali argomentazioni sarebbero «sufficienti a dimostrare il vizio insito nella motivazione del provvedimento impugnato», il quale dovrebbe essere perciò cassato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per un motivo non consentito. 2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Tale principio è stato successivamente riaffermato da numerosissime pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione, tra le quali le massimate: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01. È stato altresì precisato, sempre dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 3. Richiamati tali principi, si deve rilevare che il ricorrente, come si è visto nella parte in fatto, ha denunciato dei vizi dell'ordinanza impugnata che ha egli stesso indicato essere di illogicità e di contraddittorietà della motivazione («illogica e contraddittoria»), in quanto tali da lui inquadrati tra quelli di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., cioè dei vizi della motivazione che, non rientrando tra quelli di mancanza assoluta o di mera apparenza della stessa, non sono compresi, alla luce dei principi che si sono rammentati, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto il ricorso a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.