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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 20078/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31341/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett ivamen te domic iliata in Roma, via Boezio 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres entata e di fesa , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; in persona dei rispettivi M inistr i p.t. , r a ppres. e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso la quale sono elett.te domic.; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, n. 255/18 , pubblicata indata 22.03.2018;.;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Giustizia proponevano opposizione alla stima dell’indennità d’espropriazione innanzi alla Corte d’appellodi Cagliari, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa a parte delle superfici di un’area sita nel Comune di Uta, determinata in euro 8.674.000,00.

Al riguardo, con decreto del direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15.5.16, era stato approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo istituto penitenziario.

Con successivo decreto del 26.10.06 del [OSCURATO:PERSONA] per Lazio, Abruzzo e Sardegna, era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza ed offerta l’indennità provvisoria (non accettata dalla società espropriata).

Si costituiva tale ultima società.

Il 10.5.2011 era stata emesso il decreto d’esproprio.

Con sentenza parziale del 4.2.15, la Corte d’appello aveva accertato che l’indennità in questione era da determinare alla data del 10.5.2011, in misura pari al valore pieno di mercato in ragione della sua natura non edificatoria, tenuto conto dell’incidenza del vincolo conformativo apposto con la variante al PUC del 30.6.2000, divenuta efficace il 18.2.03, disponendo c.t.u.

Con sentenza del 22.3.18 la Corte territorialedeterminava l’indennità nella somma di euro 3.512.000,00- rigettata la domanda riconvenzionale di condanna delle amministrazioni opponenti al risarcimento dei danni finanziari arrecati dalla mancata percezione dell’acconto dell’80%- osservando che: il c.t.u. aveva accertato che l’area espropriata ricadeva per la maggior parte in zona urbanistica omogenea G, per servizi generali da destinare all’edilizia carceraria e penitenziaria, ed in piccola parte in quella E1 (aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata).

Al riguardo, il c.t.u. ha stimato l’indennità applicando il metodo comparativo diretto, sulla base di transazioni effettuate peraree vicine a quelli per cui ècausa nel decennio precedente il decreto d’esproprio, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite dal consorzio CASIC per i prezzi unitari di vendita delle aree consortili per gli anni 2010.2011, e dal Comune di Uta per i valori unitari di aree edificabili per il 2011.

La Corte d’appello rilevava altresì che: era infondata la censura afferente alle spese sostenute a servizio dell’area a totale carico dell’amministrazione, in quanto l’indennità di euro 9mq aveva tenuto conto dell’assenza delle opere di urbanizzazione primaria; era infondata la critica relativa all’utilizzo del valore delle aree limitrofe, anche se con destinazione differente; il valore stimato considerava che l’area in questione non era servita da opere di urbanizzazione primaria e del possibile sfruttamento ulteriore rispetto a quello esclusivamente agricolo; il c.t.u. aveva altresì stimato la diminuzione di valore subita dalla porzione di proprietà di altra società, non potendosi non tener conto dell’unitarietà dell’area interessata sulla quale insistono due laghetti per accumulo di acque ad uso irriguo e un impianto d’irrigazione;competeva anche l’indennità d’occupazione provvisoria; era infondata la domanda risarcitoria dei proprietari (per la mancata percezione dell’acconto dell’80% dell’indennità ) pe r la mancata accettazione dell’indennità offerta.La società – con nuovo difensore - ricorre in cassazione con cinque motivi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Giustizia resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va osservato che, qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass., n. 12410/20; n. 4977/15).

Nella specie, i Ministeri controricorrenti hanno sollevato tale eccezione, pur costituendosi ed esprimendo le proprie difese.

Premesso quanto precede , va rilevato che i l primo motivo denunzia violazione degli artt. 21 e 54 d.p.r. 327/01, 29 dlgs. 150/11, 2969 cc, per tardività del ricorso, introdotto dopo 78 gg. dal deposito della relazione peritale della terna.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 37 TU, per aver la cda ritenuto congrua la stima di valore dei beni espropriati, senza tener conto della vocazione edificatoria dell’area, suscettibile di redditività su iniziativa privata, diversa da quella agricola, anche nelle adiacenze di un carcere, non sussistendo un vincolo d’inedificabilità assoluta.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 37 T.U.E., per il mancato riconoscimento della maggiorazione del 10%, per omessa fruizione del premio di cessione, in relazione ad aree edificabili.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 33 T.U.E., per aver la Corte d’appello erroneamente stimato il valore dell’area da reputarsi edificabile.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 37 e 50 T.U.E., e di tutte le norme in materia d’indennità d’occupazione temporanea, lamentando che l’erronea stima dell’indennità d’esproprio- come rilevata nel secondo motivo-aveva determinato anche l’erroneità della stima dell’indennità d’occupazione.

Il primo motivo di ricorso (tardività dell’opposizione, da parte del Ministero, della stima all’indennità di esproprio determinata dalla terna ex art. 21 d.P.R. 327/2001) è infondato, per un duplice ordine di ragioni.

In tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile ratione temporis (oggi art. 29 d.lgs. 150/2011), prevede invero la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima, solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale,se successiva (Cass. 5340/2021).

Nel caso di specie, il decreto di esproprio è stato emesso il 10 maggio 2011,ed è perciò successivo alla notifica della stima peritale, avvenuta il 24 ottobre 2007, per cui l’opposizione proposta dall’amministrazione, ancora prima (10 gennaio 2008) del decreto di esproprio, sulla base della sola stima peritale, non poteva considerarsi intempestiva, atteso che il deposito di tale relazione di stima non era idoneo a far decorrere il termine per l’opposizione in mancanza dell’emissione del decreto, intervenuto in corso di causa, rendendo così procedibile l’opposizione proposta in prevenzione.

Invero, l'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendosi ritenere improcedibile la domanda in difetto del presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo (Cass.9382/1999; Cass. 5513/2000; Cass. 16494/2002; Cass. 12408/2006).

In ogni caso, va rilevato che ‒ come evidenziato dalla parte controricorrente ‒ con sentenza non definitiva n. 130/2015, non impugnata e passata in giudicato (circostanza pacifica), veniva accertata la tempestività dell’opposizione del Ministero, l’indennità di esproprio veniva determinata con riferimento alla data del sopravvenuto decreto di esproprio (10 maggio 2011), e commisurata al valore di mercato dell’area espropriata «in ragione della sua natura non edificatoria, tenuto conto dell’incidenza del vincolo conformativo apposto con la variante al PUC del 30 giugno 2000, divenuta efficace il 18 febbraio 2003».

Il secondo motivo di ricorso (natura edificatoria del suolo, che deriverebbe dall’assenza di un vincolo assoluto di non edificabilità) è inammissibile, come eccepito dagli enti controricorrenti, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ‒ come detto ‒ ha accertato la natura non edificatoria del terreno, comporta che sul punto si è formato il giudicato interno.

Il rigetto di questi motivi comporta l’assorbimento del terzo, quarto e quinto, che hanno ad oggetto indennità (aumento del 10% per le aree edificabili, danno alla proprietà residua, indennità di occupazione), contestate nel quantum, in relazione alla dedotta ‒ ed insussistente ‒ natura edificatoria del suolo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.000,00 e de lle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31341/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett ivamen te domic iliata in Roma, via Boezio 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres entata e di fesa , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; in persona dei rispettivi M inistr i p.t. , r a ppres. e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso la quale sono elett.te domic.; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, n. 255/18 , pubblicata indata 22.03.2018;.;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero della Giustizia proponevano opposizione alla stima dell’indennità d’espropriazione innanzi alla Corte d’appellodi Cagliari, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativa a parte delle superfici di un’area sita nel Comune di Uta, determinata in euro 8.674.000,00. Al riguardo, con decreto del direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15.5.16, era stato approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo istituto penitenziario. Con successivo decreto del 26.10.06 del [OSCURATO:PERSONA] per Lazio, Abruzzo e Sardegna, era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza ed offerta l’indennità provvisoria (non accettata dalla società espropriata). Si costituiva tale ultima società. Il 10.5.2011 era stata emesso il decreto d’esproprio. Con sentenza parziale del 4.2.15, la Corte d’appello aveva accertato che l’indennità in questione era da determinare alla data del 10.5.2011, in misura pari al valore pieno di mercato in ragione della sua natura non edificatoria, tenuto conto dell’incidenza del vincolo conformativo apposto con la variante al PUC del 30.6.2000, divenuta efficace il 18.2.03, disponendo c.t.u. Con sentenza del 22.3.18 la Corte territorialedeterminava l’indennità nella somma di euro 3.512.000,00- rigettata la domanda riconvenzionale di condanna delle amministrazioni opponenti al risarcimento dei danni finanziari arrecati dalla mancata percezione dell’acconto dell’80%- osservando che: il c.t.u. aveva accertato che l’area espropriata ricadeva per la maggior parte in zona urbanistica omogenea G, per servizi generali da destinare all’edilizia carceraria e penitenziaria, ed in piccola parte in quella E1 (aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata). Al riguardo, il c.t.u. ha stimato l’indennità applicando il metodo comparativo diretto, sulla base di transazioni effettuate peraree vicine a quelli per cui ècausa nel decennio precedente il decreto d’esproprio, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite dal consorzio CASIC per i prezzi unitari di vendita delle aree consortili per gli anni 2010.2011, e dal Comune di Uta per i valori unitari di aree edificabili per il 2011. La Corte d’appello rilevava altresì che: era infondata la censura afferente alle spese sostenute a servizio dell’area a totale carico dell’amministrazione, in quanto l’indennità di euro 9mq aveva tenuto conto dell’assenza delle opere di urbanizzazione primaria; era infondata la critica relativa all’utilizzo del valore delle aree limitrofe, anche se con destinazione differente; il valore stimato considerava che l’area in questione non era servita da opere di urbanizzazione primaria e del possibile sfruttamento ulteriore rispetto a quello esclusivamente agricolo; il c.t.u. aveva altresì stimato la diminuzione di valore subita dalla porzione di proprietà di altra società, non potendosi non tener conto dell’unitarietà dell’area interessata sulla quale insistono due laghetti per accumulo di acque ad uso irriguo e un impianto d’irrigazione;competeva anche l’indennità d’occupazione provvisoria; era infondata la domanda risarcitoria dei proprietari (per la mancata percezione dell’acconto dell’80% dell’indennità ) pe r la mancata accettazione dell’indennità offerta.La società – con nuovo difensore - ricorre in cassazione con cinque motivi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Giustizia resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va osservato che, qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass., n. 12410/20; n. 4977/15). Nella specie, i Ministeri controricorrenti hanno sollevato tale eccezione, pur costituendosi ed esprimendo le proprie difese. Premesso quanto precede , va rilevato che i l primo motivo denunzia violazione degli artt. 21 e 54 d.p.r. 327/01, 29 dlgs. 150/11, 2969 cc, per tardività del ricorso, introdotto dopo 78 gg. dal deposito della relazione peritale della terna. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 37 TU, per aver la cda ritenuto congrua la stima di valore dei beni espropriati, senza tener conto della vocazione edificatoria dell’area, suscettibile di redditività su iniziativa privata, diversa da quella agricola, anche nelle adiacenze di un carcere, non sussistendo un vincolo d’inedificabilità assoluta. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 37 T.U.E., per il mancato riconoscimento della maggiorazione del 10%, per omessa fruizione del premio di cessione, in relazione ad aree edificabili.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 33 T.U.E., per aver la Corte d’appello erroneamente stimato il valore dell’area da reputarsi edificabile. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 37 e 50 T.U.E., e di tutte le norme in materia d’indennità d’occupazione temporanea, lamentando che l’erronea stima dell’indennità d’esproprio- come rilevata nel secondo motivo-aveva determinato anche l’erroneità della stima dell’indennità d’occupazione. Il primo motivo di ricorso (tardività dell’opposizione, da parte del Ministero, della stima all’indennità di esproprio determinata dalla terna ex art. 21 d.P.R. 327/2001) è infondato, per un duplice ordine di ragioni. In tema di indennità di esproprio, l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile ratione temporis (oggi art. 29 d.lgs. 150/2011), prevede invero la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima, solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale,se successiva (Cass. 5340/2021). Nel caso di specie, il decreto di esproprio è stato emesso il 10 maggio 2011,ed è perciò successivo alla notifica della stima peritale, avvenuta il 24 ottobre 2007, per cui l’opposizione proposta dall’amministrazione, ancora prima (10 gennaio 2008) del decreto di esproprio, sulla base della sola stima peritale, non poteva considerarsi intempestiva, atteso che il deposito di tale relazione di stima non era idoneo a far decorrere il termine per l’opposizione in mancanza dell’emissione del decreto, intervenuto in corso di causa, rendendo così procedibile l’opposizione proposta in prevenzione. Invero, l'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendosi ritenere improcedibile la domanda in difetto del presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo (Cass.9382/1999; Cass. 5513/2000; Cass. 16494/2002; Cass. 12408/2006). In ogni caso, va rilevato che ‒ come evidenziato dalla parte controricorrente ‒ con sentenza non definitiva n. 130/2015, non impugnata e passata in giudicato (circostanza pacifica), veniva accertata la tempestività dell’opposizione del Ministero, l’indennità di esproprio veniva determinata con riferimento alla data del sopravvenuto decreto di esproprio (10 maggio 2011), e commisurata al valore di mercato dell’area espropriata «in ragione della sua natura non edificatoria, tenuto conto dell’incidenza del vincolo conformativo apposto con la variante al PUC del 30 giugno 2000, divenuta efficace il 18 febbraio 2003». Il secondo motivo di ricorso (natura edificatoria del suolo, che deriverebbe dall’assenza di un vincolo assoluto di non edificabilità) è inammissibile, come eccepito dagli enti controricorrenti, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ‒ come detto ‒ ha accertato la natura non edificatoria del terreno, comporta che sul punto si è formato il giudicato interno. Il rigetto di questi motivi comporta l’assorbimento del terzo, quarto e quinto, che hanno ad oggetto indennità (aumento del 10% per le aree edificabili, danno alla proprietà residua, indennità di occupazione), contestate nel quantum, in relazione alla dedotta ‒ ed insussistente ‒ natura edificatoria del suolo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 5.000,00 e de lle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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