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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01752/2024

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a seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1993 avverso LI. 19 rir3 l'ordinanza del Tribunale di Roma del C!C11=131_2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] indagato per più condotte sanzionate ai sensi dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe lamentando una asserita violazione del disposto di cui all'art 297 comma 3 cod. proc. pen: rilevato, ancora, che l'indagato ha ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione scritta, autenticata dal difensore, trasmessa alla Corte, evidenziando la sopravvenuta inefficacia della misura in precedenza applicata per decorrenza dei termini di fase; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza che a tanto conseguano le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen. per le ragioni addotte a sostegno della rinunzia P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Ordinanza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1993 avverso LI. 19 rir3 l'ordinanza del Tribunale di Roma del C!C11=131_2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] indagato per più condotte sanzionate ai sensi dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe lamentando una asserita violazione del disposto di cui all'art 297 comma 3 cod. proc. pen: rilevato, ancora, che l'indagato ha ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione scritta, autenticata dal difensore, trasmessa alla Corte, evidenziando la sopravvenuta inefficacia della misura in precedenza applicata per decorrenza dei termini di fase; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza che a tanto conseguano le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen. per le ragioni addotte a sostegno della rinunzia P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
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