CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 46824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: G.I.P. TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Gte-t (L.Q c.-0.A.kc_CVD-0 eszy( 42_.ffer 44.14:12---LOA-tk Ce.k CUL CAo.tig ott i "Dt.tIo-e-qte. YOte [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Napoli - nel procedimento in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lehu Eliab per il reato di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990 - ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La sequenza procedimentale può essere riassunta nel modo che segue: a) in data 25 novembre 2022 è stato disposto il giudizio del Navarro a seguito di udienza preliminare; b) in detta udienza preliminare non veniva formalizzata dall'imputato alcuna richiesta di definizione con il rito abbreviato; c) il giudice del dibattimento, con ordinanza emessa in data 23 maggio 2023 ha dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Napoli per la celebrazione del rito abbreviato. 1.2 In particolare, secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla udienza f27 (preliminare) fissata in data 22 settembre del 2022 il difensore pro-tempore dell'imputato aveva 'preannunciato' la volontà del Navarro (in quella data non presente) di definire il giudizio con il rito abbreviato. La successiva udienza del 25 novembre 2022 veniva fissata, in ragione della preannunziata volontà dell'imputato, come destinata alla celebrazione del rito alternativo. Tuttavia, in apertura della udienza l'imputato da un lato non formalizzava la volontà di accedere al rito abbreviato, dall'altro non veniva - sul punto - interpellato dal GUP. Secondo il Tribunale simile modus operandi ha determinato una violazione del diritto di difesa, dovendosi ritenere 'necessaria' siffatta richiesta da parte del giudice procedente. Peraltro, interpellato l'imputato alla udienza dibattimentale del 23 maggio 2023 costui dichiarava che in un primo momento aveva effettivamente concordato con il difensore dell'epoca di chiedere la definizione con il rito abbreviato. Successivamente, circa dieci giorni prima della udienza del 25 novembre 2022, aveva interloquito con un nuovo difensore che gli aveva consigliato di trattare il processo con il rito ordinario. Ciò aveva determinato una 'confusione' e una incertezza nelle sue opzioni sul rito. Confermava, altresì, di non essere stato interpellato dal giudice della udienza preliminare in sede di apertura della udienza preliminare del 25 novembre 2022 e chiedeva di accedere al rito abbreviato. 1.3 Secondo il GIP, la decisione interlocutoria presa all'udienza (preliminare) del 26 settembre 2022 non poteva certo essere intesa come ammissione del rito abbreviato, avendo il difensore solo 'preannunziato' la volontà del Navarro di formulare richiesta di definizione in tal modo. Sta di fatto che alla successiva udienza del 25 novembre 2022 simile richiesta non veniva formalizzata, e da ciò è derivata la trattazione della udienza preliminare, senza alcuna opposizione da parte del difensore del Navarro, presente alla attività processuale. Si contesta, pertanto, la dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, emessa in assenza dei presupposti di legge e si ritiene preclusa la possibilità per il Navarro di chiedere il rito abbreviato. 2. Va ritenuto sussistente il conflitto negativo di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Napoli. 2.1 Non trova applicazione, in detto ambito, la regola della prevalenza della decisione emessa dal giudice della fase dibattimentale, posto che il Tribunale ha emesso un provvedimento non consentito e con profili di abnormità: la regola dettata dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione quando detta decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché provvedimenti di tal genere, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare (tra le molte, Sez. I n. 18897 del 21.3.2019, rv 275488). 2.2 Nel caso in esame va infatti rilevato che: a) in sede di udienza preliminare non è mai stata formalizzata da parte dell'imputato o del difensore munito di procura speciale una richiesta di definizione del giudizio mediante il rito abbreviato; b) nessuna disposizione di legge prevede che il giudice della udienza preliminare sia tenuto a realizzare una verifica della volontà dell'imputato circa l'accesso a riti alternativi; c) l'unico potere attribuito dal legislatore al giudice procedente in punto di verifica della «volontarietà della richiesta» è descritto dall'art.446 comma 5 cod.proc.pen. in tema di richiesta di applicazione della pena e può essere esercitato solo in presenza di una richiesta della parte e giammai in via preventiva. 2.3 Non può accedersi, pertanto, alla tesi sostenuta dal Tribunale, tesa ad introdurre una sorta di 'verifica ex post' della corretta formazione della volontà dell'imputato circa la possibile adozione - o meno - del rito alternativo. Nel sistema processuale le opzioni delle parti sono manifestate in forme tipizzate e, come precisato da questa Corte in più occasioni, non vi è rilievo della 'presupposizione interna' come possibile vizio della volontà. La volontà manifestata, in un senso o nell'altro, dalla parte concorre infatti al perfezionamento dell'atto processuale corrispondente, che può essere ridiscusso, in via eccezionale, solo in rapporto alla conclamata inesistenza o apparenza della volontà medesima (ad il caso del soggetto in realtà incapace - vedi Sez. I n.11454 del 26.9.1988 rv 179795), e ciò in rapporto al generale principio di tassatività delle sanzioni processuali. In effetti, dagli arresti giurisprudenziali sul tema, elaborati specie sull'istituto del patteggiamento (negozio giuridico per eccellenza) emerge la impossibilità, per la parte, di invocare un erroneo convincimento circa il valore giuridico dell'atto o circa pretesi vizi interni della volontà già manifestatasi (Sez. VI n. 2099 del 24.5.1995, rv 202152; Sez. IV n. 888 del 19.3.1999, rv 214592; Sez. VI n. 6580 del 15.2.2000, rv 217101; Sez. V n. 7445 del 3.10.2013, rv 259512). Analogamente, lì dove nel momento processuale a ciò destinato l'imputato non abbia espresso la volontà di definizione del giudizio con il rito abbreviato sono irrilevanti le motivazioni di simile scelta o i posteriori ripensamenti. Ciò si desume, tra l'altro, anche dal tenore della disposizione di legge di cui all'art.175 cod.proc.pen. in tema di restituzione nel termine, lì dove le ipotesi regolatrici della facoltà sono quelle del caso fortuito o della forza maggiore, eventi «esterni» rispetto al procedimento di formazione della volontà dell'imputato. 2.4 Va pertanto preso atto della assenza - in udienza preliminare - di una formale richiesta di definizione del processo tramite il rito abbreviato, mai formulata dall'imputato, il che da un lato rende estraneo al sistema processuale il provvedimento di annullamento del decreto di rinvio a giudizio, dall'altro esclude che possa trovare applicazione, in sede dibattimentale, la disciplina in tema di 'riproposizione' dell'istanza. P.Q.M. Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli a