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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21442/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso6939/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gentile - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3305/2016 depositata il 16/09/2016; RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 19/12/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, c onfermando le determinazioni già assunte in primo grado dal locale tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo a tal fine richiesto dall'odierna ricorrente, ha nuovamente ribadito che l'adeguamento Istat delle rette dovute per prestazioni di riabilitazione stabilito in forza del protocollo d'intesa siglato tra la regione le associazioni di categoria, recepito con delibera della giunta regionale 67 57 del 1996 , n on è riconoscibile in difetto di un provvedimento regionale di attuazione, giacché esso si limita a fissare solo i parametri di riferimento e non contempla alcun automatismo, onera le ASL della sola liquidazione delle prestazioni in base alle tariffe senza prevedere la liquidazione anche delle differenze dovute a titolo di adeguamento e stabilisce che alla liquidazione di queste ultime si proceda annualmente in uno con la liquidazione dei maggiori oneri discendenti dalle variazioni intervenute nel costo del lavoro.

Il mezzo così azionato si vale diun solo motivo di ricorso, seguito da memoria, al quale resiste l'ASLintimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l'unico motivo del proposto ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.m. 15 .

4. 1 994 , delle delibere di [OSCURATO:PERSONA] 6757/1996, 1874/1988, 30 94 / 2000 , del giudicato,della circolare MEF 35 del 27/11/2012 , dell'art. 115 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 8-quinquesd.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502, dell'art. 132 , comma 2, numeri 3 e 4 cod. pr oc. civ. e dell'art. 118 d isp . att. cod. proc. civ. per insufficiente , erronea e contraddittoria motivazionee dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli pronuncia, posto che la Corte d'Appello, decidendo nei riferiti termini, non avrebbe motivato in modo sufficiente ed adeguato in ordine alla distinzione tra revisione tariffaria, che è disciplinata dal d.m. 15.4.1994, e corresponsione degli adeguamenti , che si fonda sul protocollo di intesa 17.6.1996 e sulla DGR 6757 /1996 , avrebbe valutato inesattamente la sentenza del TAR ricognitiva dell'inadempimento della Regione per gli anni 1997-1999 ed avrebbe violato le "norme" della circolare MEF sulla certificazione, nei contratti di appalto aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative, degli importi contrattuali adeguati secondo gli indici ISTAT.

3. Il motivo, così come formulato, si presta ad un preliminare rilievo di inammissibilità evidenziabile sotto plurimi profili.

Esso, venendo meno al principio della specificità del motivo di ricorso per cassazione,che onera l'impugnante di dare conto delle ragioni di impugnazione in modo da soddisfare esigenze di congruenza , di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, opera, intanto, un indistinta mescolanza di mezzi di impugnazione, sovrapponendo nel corpo di un 'unica , promiscua ed indistinta illustrazione , senza che sia possibile alcun discernimento tra esse, una molteplicità di censure indifferentemente attinenti al ragionamento di diritto e al percorso motivazionale sviluppato dalla decisione impugnata, ponendosi in tal modo in aperto contrasto con il comando, più volte impartito da questa Corte, secondo cui non è consentita la prospettazione cumulativa nel medesimo motivo di mezzi d'impugnazione eterogenei e tra loro incompatibili, perché ciò porterebbe a rimettere, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, sostituendosiad esso.

Neglige ancora manifestamente il predetto principio di specificità, laddove esso segnatamente impone di ostendere le ragioni di dissenso, che si intendono marcare nei confronti della decisione impugnata, avendo cura di osservare il vincolo di una critica pertinente rispetto al decisum, poiché, al contrario di ciò , il motivo omette di confrontarsi con le ragioni della decisione, astenendosi, in particolare, dal prendere posizione rispetto alla ratio da questa enunciata, giacché nessuna delle pur molteplici doglianze sviluppate con il motivo dà mostra di opporsi e di contestare criticamente l'affermazione operata dal decidente del grado secondo cui l'adeguamento tariffario concordato in funzione delle variazioni intervenute negli indici ISTAT non opera automaticamente ma richiede un preventivo provvedimento regionale in mancanza del quale non può essere riconosciuto.

Ciò è fonte, poi, di un ulteriore rilievo ostativo all' ammissibilità del motivo, poiché, sempre in urto con il richiamato principio della specificità, le censure ricorrenti, senza appunto sviluppare alcun confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, si limitano a reiterare gli argomenti già vagliati e disattesi dal decidente di merito, di talché, posto che l'illustrazione del motivo deve essere connotata da un contenuto di pertinenza e di riferibilità al decisum, la mera riproposizione degli argomenti già scrutinati privi di ogni accentuazione critica rispetto a quanto deciso si sostanzia, come questa Corte ha già chiarito, nella proposizione di un "non motivo", come tale non scrutinabile in sede di legittimità.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le sp ese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso6939/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gentile - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3305/2016 depositata il 16/09/2016; RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 19/12/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, c onfermando le determinazioni già assunte in primo grado dal locale tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo a tal fine richiesto dall'odierna ricorrente, ha nuovamente ribadito che l'adeguamento Istat delle rette dovute per prestazioni di riabilitazione stabilito in forza del protocollo d'intesa siglato tra la regione le associazioni di categoria, recepito con delibera della giunta regionale 67 57 del 1996 , n on è riconoscibile in difetto di un provvedimento regionale di attuazione, giacché esso si limita a fissare solo i parametri di riferimento e non contempla alcun automatismo, onera le ASL della sola liquidazione delle prestazioni in base alle tariffe senza prevedere la liquidazione anche delle differenze dovute a titolo di adeguamento e stabilisce che alla liquidazione di queste ultime si proceda annualmente in uno con la liquidazione dei maggiori oneri discendenti dalle variazioni intervenute nel costo del lavoro. Il mezzo così azionato si vale diun solo motivo di ricorso, seguito da memoria, al quale resiste l'ASLintimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l'unico motivo del proposto ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.m. 15 . 4. 1 994 , delle delibere di [OSCURATO:PERSONA] 6757/1996, 1874/1988, 30 94 / 2000 , del giudicato,della circolare MEF 35 del 27/11/2012 , dell'art. 115 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 8-quinquesd.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502, dell'art. 132 , comma 2, numeri 3 e 4 cod. pr oc. civ. e dell'art. 118 d isp . att. cod. proc. civ. per insufficiente , erronea e contraddittoria motivazionee dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli pronuncia, posto che la Corte d'Appello, decidendo nei riferiti termini, non avrebbe motivato in modo sufficiente ed adeguato in ordine alla distinzione tra revisione tariffaria, che è disciplinata dal d.m. 15.4.1994, e corresponsione degli adeguamenti , che si fonda sul protocollo di intesa 17.6.1996 e sulla DGR 6757 /1996 , avrebbe valutato inesattamente la sentenza del TAR ricognitiva dell'inadempimento della Regione per gli anni 1997-1999 ed avrebbe violato le "norme" della circolare MEF sulla certificazione, nei contratti di appalto aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative, degli importi contrattuali adeguati secondo gli indici ISTAT. 3. Il motivo, così come formulato, si presta ad un preliminare rilievo di inammissibilità evidenziabile sotto plurimi profili. Esso, venendo meno al principio della specificità del motivo di ricorso per cassazione,che onera l'impugnante di dare conto delle ragioni di impugnazione in modo da soddisfare esigenze di congruenza , di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, opera, intanto, un indistinta mescolanza di mezzi di impugnazione, sovrapponendo nel corpo di un 'unica , promiscua ed indistinta illustrazione , senza che sia possibile alcun discernimento tra esse, una molteplicità di censure indifferentemente attinenti al ragionamento di diritto e al percorso motivazionale sviluppato dalla decisione impugnata, ponendosi in tal modo in aperto contrasto con il comando, più volte impartito da questa Corte, secondo cui non è consentita la prospettazione cumulativa nel medesimo motivo di mezzi d'impugnazione eterogenei e tra loro incompatibili, perché ciò porterebbe a rimettere, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dare forma e contenuto giuridico alle lagnanze del ricorrente, sostituendosiad esso. Neglige ancora manifestamente il predetto principio di specificità, laddove esso segnatamente impone di ostendere le ragioni di dissenso, che si intendono marcare nei confronti della decisione impugnata, avendo cura di osservare il vincolo di una critica pertinente rispetto al decisum, poiché, al contrario di ciò , il motivo omette di confrontarsi con le ragioni della decisione, astenendosi, in particolare, dal prendere posizione rispetto alla ratio da questa enunciata, giacché nessuna delle pur molteplici doglianze sviluppate con il motivo dà mostra di opporsi e di contestare criticamente l'affermazione operata dal decidente del grado secondo cui l'adeguamento tariffario concordato in funzione delle variazioni intervenute negli indici ISTAT non opera automaticamente ma richiede un preventivo provvedimento regionale in mancanza del quale non può essere riconosciuto. Ciò è fonte, poi, di un ulteriore rilievo ostativo all' ammissibilità del motivo, poiché, sempre in urto con il richiamato principio della specificità, le censure ricorrenti, senza appunto sviluppare alcun confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, si limitano a reiterare gli argomenti già vagliati e disattesi dal decidente di merito, di talché, posto che l'illustrazione del motivo deve essere connotata da un contenuto di pertinenza e di riferibilità al decisum, la mera riproposizione degli argomenti già scrutinati privi di ogni accentuazione critica rispetto a quanto deciso si sostanzia, come questa Corte ha già chiarito, nella proposizione di un "non motivo", come tale non scrutinabile in sede di legittimità. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Le sp ese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 6939/17Centro Futura-Asl 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 21442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris