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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10201/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 25/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava quoad poenam la decisione del Gup del Tribunale di Alessandria, riducendo a mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapina impropria ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento del vizio totale di mente.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. 1 09, Invero, la Corte territoriale, ha ampiamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di rapina impropria, confutando i rilievi difensivi con il richiamo alle plurime fonti di prova acquisite, tra cui richiamava i filmati del sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della p.o. e la positiva individuazione fotografica dalla stessa operata.

Ha, altresì, disatteso le doglianze in punto di capacità di intendere e di volere, evidenziandone l'assoluta genericità a fronte delle valutazioni espresse dal perito, che hanno condotto al riconoscimento del vizio parziale di mente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 25/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava quoad poenam la decisione del Gup del Tribunale di Alessandria, riducendo a mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapina impropria ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento del vizio totale di mente. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. 1 09, Invero, la Corte territoriale, ha ampiamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di rapina impropria, confutando i rilievi difensivi con il richiamo alle plurime fonti di prova acquisite, tra cui richiamava i filmati del sistema di videosorveglianza, le dichiarazioni della p.o. e la positiva individuazione fotografica dalla stessa operata. Ha, altresì, disatteso le doglianze in punto di capacità di intendere e di volere, evidenziandone l'assoluta genericità a fronte delle valutazioni espresse dal perito, che hanno condotto al riconoscimento del vizio parziale di mente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris