CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi inammissibili i restanti ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 6 giugno 2017, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'accordo prestato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; dichiarando l'estinzione dei reati originariamente contestati all'imputata [OSCURATO:PERSONA], diversi da quello di cui al capo 1), per il quale ha rideterminato la pena; dichiarando l'improcedibilità per precedente giudicato per il reato di cui al capo 69) oltre che l'estinzione dei reati originariamente contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA], diversi da quelli di cui ai capi 1), 148), 167) e 190), per i quali ha rideterminato la pena complessiva; assolvendo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui ai capi 249) e 252), dichiarando l'estinzione dei reati originariamente contestati, diversi da quelli di cui ai capi 1), 148), 167), 173), 251), 253) e 255), per i quali ha rideterminato la pena complessiva; assolvendo l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo 76), dichiarando l'estinzione dei reati originariamente contestati, diversi da quelli di cui ai capi 1) e 167), per i quali ha rideterminato la pena complessiva; dichiarando l'estinzione dei reati originariamente contestati all'imputato [OSCURATO:PERSONA], diversi da quello di cui al capo 1), per il quale ha rideterminato la pena; rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], riducendo le pene inflitte, con revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. concesso con la sentenza del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2006. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per difetto di motivazione circa l'insussistenza di motivi di proscioglimento degli imputati. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e vizio della motivazione (carente e illogica), quanto alla riconosciuta recidiva.Si lamenta, altresì, la mancata esclusione della recidiva, per effetto della continuazione che potrà essere ravvisata tra i delitti per cui è stata riportata condanna ed i reati oggetto delle precedenti condanne. Infine, si duole la ricorrente dell'apprezzamento da parte della sentenza impugnata, ai fini delle valutazioni circa il riconoscimento della recidiva, dell'esistenza dei precedenti fatti di reato, oggetto della declaratoria di prescrizione. 3.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione al reato di truffa contestato al capo 77), oggetto di declaratoria di prescrizione. La Corte non aveva considerato l'assenza di elementi di prova idonei a sostenere il concorso dell'imputata nel reato; era eccessiva la misura del danno liquidato, considerata anche l'assenza della parte civile nel giudizio di appello. 3.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione all'imputazione relativa al delitto associativo; la Corte territoriale non aveva considerato l'assenza di proventi ricavati dall'ipotizzato sodalizio (poiché i reati fine erano commessi per sopperire alle difficoltà economiche contingenti degli imputati); aveva omesso di verificare l'esistenza di un programma criminoso indeterminato (non essendo sufficiente il dato della commissione di plurimi reati, in concorso tra soggetti appartenenti al medesimo contesto familiare per le indicate difficoltà economiche); aveva errato nel valutare l'esistenza di mezzi e strumenti comuni, trattandosi in realtà di oggetti nella comune disponibilità dei soggetti legati da vincoli familiari; era indimostrato il requisito dell' affectio societatis, in presenza unicamente di una serie di condotte di truffa, le cui caratteristiche quanto all'oggetto dei reati e alla composizione soggettiva variava di continuo nel tempo; erano state sopravvalutate le circostanze inerenti alle ditte individuali, ai veicoli e ai mezzi finanziari utilizzati per commettere le truffe trattandosi di elementi neutri non rilevanti a fini di prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere. 3.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 63, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione; la sentenza impugnata non aveva motivato in modo adeguato e logico l'attribuzione alla ricorrente del ruolo di promotore e ideatore del sodalizio, né aveva motivato le ragioni per cui aveva applicato l'aumento di pena facoltativo. 3.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e vizio della motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione della pena. 4. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 99 cod.pen. e 445 cod. proc. pen., per avere qualificato in modo errato la recidiva come specifica e reiterata, pur in presenza dell'estinzione dei reati giudicati con le sentenze di applicazione della pena del Tribunale di Torino del 27 maggio 2004 e del 31 gennaio 2006 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. per aver revocato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso all'imputato con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2006. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione, manifestamente illogica, con riguardo al giudizio di responsabilità per i delitti di ricettazione dei veicoli contestati. La sentenza non aveva fornito argomenti adeguati per ritenere che gli acquisti realizzati dal ricorrente, con documenti attestanti la titolarità dei veicoli in capo agli alienanti, dovessero indurre seri motivi di dubbio sulla provenienza lecita delle vetture. 4.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., e vizio della motivazione, manifestamente illogica, in punto di riconoscimento della contestata recidiva reiterata, considerata l'intervenuta estinzione dei reati (oggetto delle sentenze di applicazione della pena indicate con il primo motivo di ricorso) e valutato l'evidente difetto di motivazione circa l'effettiva pericolosità desumibile da precedenti condanne riportate, comunque, in tempi assai lontani da quello di commissione dei fatti oggetto della pronuncia. 4.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio della motivazione, manifestamente illogica, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo omesso di valutare i dati positivi della scarsa gravità dei fatti (dimostrata dalle pene inflitte) e dell'intervenuta estinzione dei reati oggetto delle precedenti sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., e al contempo avendo valutato negativamente il comportamento processuale dell'imputato. 5. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge penale, in relazione all'art. 416 cod. pen., e vizio della motivazione quanto al giudizio di partecipazione e direzione dell'associazione per delinquere di cui al capo 1). 5.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., e vizio della motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di commisurazione della pena.6. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge penale, in relazione all'art. 416, comma 2, cod. pen., e vizio della motivazione quanto al giudizio di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1). 6.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99, comma 2, 157, 161, comma 2, e 416 cod. pen., nonché vizio della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla sussistenza di condotte di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) in epoca successiva al mese di marzo 2010, con le conseguenze derivanti in punto di contestata recidiva, oltre che di omessa declaratoria di prescrizione. 7. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge penale, e vizio della motivazione quanto al giudizio di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1). La decisione impugnata, al pari di quella di primo grado, aveva equiparato il vincolo familiare con il vincolo associativo; il contributo fornito attraverso i singoli episodi di truffa contestati era, comunque, sporadico e occasionale; era insufficiente il richiamo alla serialità delle truffe. 8. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 416, comma 2, cod. pen., quanto al giudizio di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1). La motivazione della sentenza impugnata non aveva fornito argomenti idonei per individuare gli elementi strutturali dell'ipotesi associativa, non potendo valere i dati dei ripetuti controlli di polizia rispetto a individui, legati tra loro da vincoli familiari, che facevano uso comune di automezzi (circostanza del tutto normale proprio in ragione di quei vincoli), senza alcuna dimostrazione circa la predeterminazione stabile di organizzazione di ruoli, compiti e funzioni affidati ai supposti partecipi. In ogni caso, era del tutto indimostrato il carattere indeterminato dell'ipotizzato programma criminale, risultando al contrario evidenti indici dell'esecuzione di specifici delitti a carattere fraudolento, concordati e programmati dagli esecutori materiali. Egualmente carente la motivazione quanto all'ipotizzato ruolo organizzativo ricoperto dal ricorrente nell'associazione. 8.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale, in relazione all'art. 640 cod. pen., e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi 251), 253) e 255); l'affermazione di responsabilità era fondata esclusivamente sull'uso da parte di un soggetto (che si attribuiva il nome Mario) di un'utenza telefonica in uso all'imputato, circostanza neutra in difetto di specifiche verifiche sull'intestazione della sim card utilizzata o sull'uso esclusivo di quell'utenza da parte dell'imputato. 8.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'omessa valutazione del corretto comportamento processuale. 8.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., in ordine all'affermata sussistenza della contestata recidiva, mancando del tutto la necessaria motivazione sulla portata dei nuovi reati commessi, quali indici di una specifica e dettagliata maggior pericolosità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di procedere all'esame dei singoli ricorsi, e al fine di evitare inutili duplicazioni delle considerazioni a sostegno della motivazione della decisione, è necessario esaminare talune questioni che hanno formato oggetto di comune censura da parte di molti tra i ricorrenti, salve le specificazioni che saranno articolate nell'esame dei singoli motivi di ricorso. 1.1. Una prima questione che i ricorrenti, condannati per la direzione e partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1), hanno posto a fondamento dei rispettivi ricorsi concerne la contestata affermazione dell'esistenza del sodalizio descritto nella relativa imputazione. Pur con diversi accenti, tutte le difese hanno fatto leva sull'assenza del carattere indeterminato del programma criminoso, essendo emersa dall'istruttoria esclusivamente la commissione di numerosi episodi di truffe, aventi ad oggetto beni diversi nel tempo, ascritte a soggetti che di volta in volta variavano nella composizione del numero degli autori dei reati; vicende tutte legate unicamente dalla necessità per taluni personaggi, appartenenti ad uno stesso contesto familiare, di provvedere a risolvere contingenti difficoltà economiche, che intendevano superare attraverso i profitti realizzati con le truffe consumate; quei legami familiari costituivano l'occasione per l'utilizzo in comune di strumenti e mezzi (ditte individuali costituite a nome di taluni componenti della famiglia, veicoli utilizzati per trasportare le merci acquistate, conti correnti da cui venivano tratti gli assegni per concludere gli affari) riferibili a componenti dello stesso nucleo. La valutazione delle portata degli elementi fattuali emersi attraverso l'istruttoria, come prospettata nei ricorsi, risulta con evidenza diretta a svilire la considerazione complessiva delle prove acquisite, trascurando dati di significativa portata e svalutando sia i legami soggettivi esistenti tra gli imputati, sia le specifiche modalità esecutive dei singoli fatti di reato che attestano non già un'accidentale realizzazione di reati seriali, accomunati da coincidenze fortuite, ma al contrario la predisposizione di un'organizzazione - semplice, rudimentale, ma 6 Q efficace ed efficiente - per realizzare un programma criminale assolutamente indeterminato, volto ad adattare l'oggetto e le modalità di esecuzione delle condotte illecite, in ragione di fattori variabili che imponevano la necessità di adeguare le condotte alle mutate condizioni delle zone in cui dovevano essere commesse le attività truffaldine. La Corte territoriale, richiamando l'analisi condotta dal giudice di primo grado, ha analiticamente considerato (pagg. 82 e ss.) i dati che hanno condotto a distinguere l'ipotesi del mero concorso di persone, nella realizzazione di più episodi di truffa, dall'individuazione di un'associazione per delinquere in ragione del carattere indeterminato del programma, espressivo dell'accordo stretto tra i componenti del gruppo (che non è di certo escluso dal carattere familiare dei legami tra i singoli soggetti, costituendo al contrario tale elemento un fattore di maggiore stabilità del sodalizio e di maggiore pericolosità), considerando l'arco temporale più che considerevole di manifestazione dell'attività criminale (oltre un decennio), l'esecuzione delle truffe sull'intero territorio nazionale, la realizzazione di tutte le condotte propedeutiche al conseguimento degli obiettivi criminali (mediante contraffazioni di titoli, susseguente immissione in circolazione dei beni mediante compiacenti ricettatori), l'esistenza di unt,struttura dotata dei mezzi funzionali alla perpetrazione delle truffe, struttura questa a disposizione di tutti i componenti del sodalizio. La decisione ha poi individuato i ruoli svolti da ciascun componente del gruppo, l'esistenza di modalità esecutive collaudate e ripetute, i collegamenti con personaggi dediti alla commissione di reati necessari per portare a segno le truffe, la disponibilità dei mezzi e dei luoghi per eseguire i reati e custodire il provento delle truffe. I criteri di individuazione degli elementi della fattispecie tipica e di valutazione dei dati di prova a sostegno dell'esistenza dell'associazione rispondono alle costanti indicazioni sul punto espresse da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità: gli elementi che devono necessariamente ricorrere, perché sia configurabile l'esistenza di un'associazione per delinquere, sono rappresentati dalla predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952 - 0), nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359 - 0; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562 - 0); l'esistenza del sodalizio «non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso» (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426 - 0). La prova di tali elementi, con specifico riguardo alla stabilità del vincolo associativo, e all'indeterminatezza del programma criminoso, può essere tratta dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 - 01), mentre non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto dal singolo soggetto nell'ambito dell'associazione, attesa la possibilità di realizzare nei modi più svariati la partecipazione al sodalizio criminoso, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 - 01; Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 - 0). 1.2. Gran parte dei ricorrenti ha lamentato la mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione sul punto della decisione impugnata sia carente o, al più, apparente perché priva dei riferimenti ai dati positivi, prospettati in alcuni degli atti di appello e non considerati dai giudici di secondo grado, ovvero perché non corrispondente alla finalità perseguita dal legislatore attraverso la valutazione di circostanze non codificate che, però, risultano decisive nel perseguire l'obiettivo di una modulazione del trattamento sanzionatorio, funzionale all'effettiva capacità rieducativa della pena da irrogare ai singoli imputati. La sentenza impugnata, nel valutare i motivi di impugnazione concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Si è più volte affermato che le circostanze attenuanti generiche, che non possono essere considerate un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 - 0), hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, motivo per il quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 - 0); pertanto, nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), potendo rilevare anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso. 1.3. Ultima questione comune a quasi tutti i ricorsi è quella che riguarda il censurato vizio della motivazione in punto di riconoscimento della contestata recidiva. Il riconoscimento della recidiva impone al giudice una specifica motivazione (Sez. Unite, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 0; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 - 0; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 0), che deve avere ad oggetto non già la mera descrizione dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, bensì l'esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del «rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice». (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 0; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). Tale obbligo motivazionale risulta adempiuto anche «nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01), ovvero quando in modo implicito si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01), ad esempio mediante il richiamo alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 - 01), ovvero dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose tenute, dalla gravità dei fatti, dall' inserimento dell'imputato in un contesto di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341 - 01). 2. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché formulati per motivo non consentito; in tema di concordato in appello, infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate. 3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto, in modo puntuale, degli elementi che attestano sia l'esistenza di numerose precedenti condanne passate in giudicato, prima della data di cessazione della permanenza della contestata associazione per delinquere, sia della natura di quelle condanne e del collegamento (oggettivo, dovuto all'omogeneità dei beni giuridici aggrediti con le condotte poste in essere dall'imputata) con il reato associativo, indice di una "più intensa capacità a delinquere e della maggiore pericolosità". L'ulteriore censura, relativa all'esclusione della recidiva in ragione del futuro riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra il fatto oggetto del presente processo e i fatti per cui l'imputata ha riportato le condanne definitive, oltre ad essere reiterativa del motivo proposto in grado di appello, è manifestamente infondata alla stregua del costante insegnamento di legittimità che ravvisa la compatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 0; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 0), oltre che priva di qualsivoglia carattere di ragionevolezza, ancorando l'effetto dell'incompatibilità tra recidiva e reato continuato ad un evento futuro e incerto; sicché il silenzio della sentenza impugnata sulla censura non determina alcun vizio della decisione, secondo il consolidato principio per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Infine, quanto alla contestata valutazione delle condotte di reato oggetto della declaratoria di prescrizione, la doglianza della ricorrente non coglie il contenuto dell'argomentazione che la Corte territoriale ha utilizzato per apprezzare, alla luce del numero e della serialità delle condotte di reato oggetto della pronuncia di prescrizione, un ulteriore indice della propensione a delinquere dell'imputata. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha motivato in modo dettagliato e completo il giudizio di responsabilità dell'imputata per il fatto illecito oggetto della statuizione di condanna in sede civile (pagg. 78- 79 della sentenza impugnata) indicando gli elementi di fatto dimostrativi del contributo sia materiale, che morale, assicurato agli altri correi per raggiungere l'effetto induttivo sulla vittima circa la serietà e l'onestà dell'offerta, collaborando a fornire una rappresentazione dell'interesse del gruppo degli imputati quali familiari determinati a concludere l'acquisto della vettura della vittima. Generiche e reiterative, infine, le censure in punto di misura del danno liquidato, considerata l'irrilevanza della mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile e la compiuta argomentazione posta a sostegno della misura del danno (sia patrimoniale, sia morale) liquidato in primo grado (pagg. 79 e 80 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è sostanzialmente reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, che la Corte (pagg. 82-87) ha esaminato compiutamente, richiamando il contenuto della motivazione della conforme decisione di primo grado e rappresentando in modo analitico tutti gli indicatori fattuali espressivi dell'esistenza di un accordo stabile e duraturo (considerato l'arco di tempo ultradecennale lungo il quale si è svolta l'attività criminosa), a carattere indeterminato e finalizzato alla realizzazione di plurime condotte predatorie, attuate utilizzando i mezzi e gli strumenti a disposizione del gruppo, in cui ciascuno dei partecipi svolgeva un ruolo indispensabile e funzionale alla realizzazione di quel programma. A fronte di siffatto apparato argomentativo, aderente ai risultati dell'istruttoria, dettagliato nell'apprezzare il valore di plurimi profili espressivi dell'attività organizzata e privo di vizi logici, la ricorrente insiste nel prospettare differenti letture dei dati di prova (riguardanti gli scopi egoistici dei singoli imputati, la comune disponibilità di beni e mezzi, il carattere familiare che spingeva a condividere le modalità operative delle singole truffe) smentiti dall'oggettività delle condotte e dalla predisposizione delle attività illecite. 3.4. Il quarto motivo è del tutto generico, quanto alla censura riguardante il riconoscimento del ruolo apicale dell'imputata nell'assetto dell'associazione, specie se posto a raffronto con la puntuale motivazione della Corte territoriale sullo specifico profilo (pagg. 87-89); è, inoltre, manifestamente infondato con riguardo al lamentato difetto di motivazione in punto di aumento facoltativo della pena per effetto dell'applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p., poiché la sentenza ha indicato le ragioni in forza delle quali ha applicato tale aumento facoltativo (peraltro in misura assolutamente contenuta, pari ad un mese di reclusione), ancorandolo alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputata in relazione al dato dell'aver commesso le condotte di cui all'art. 416 cod. pen. mentre si trovava sottoposta all'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 3.5. Il quinto motivo di ricorso è assolutamente generico nel censurare la motivazione della sentenza che, in sintonia con i ricordati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha indicato i dati ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando altresì l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputata, procedendo quindi ad una rimodulazione del trattamento sanzionatorio, di cui la ricorrente ha beneficiato, con logica ponderazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., così assicurando una motivazione coerente e adeguata rispetto al dovere imposto dall'art. 132 cod. pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso 4.1. Il primo motivo di ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Con l'atto di appello il ricorrente, senza contestare i presupposti della contestata recidiva, aveva censurato la valutazione condotta dal giudice di primo grado relativamente all'errata valutazione delle precedenti sentenze di applicazione della pena, quanto al rapporto con le imputazioni del presente giudizio e all'accertamento dell'effettiva maggiore pericolosità desumibile dai fatti per cui si procede; nessuna deduzione veniva svolta in relazione al differente e distinto profilo, costituente la denunciata violazione di legge, della carenza dei presupposti per la contestazione della recidiva (in quanto i reati oggetto delle sentenze di applicazione della pena sarebbero estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.), violazione che solo con il ricorso viene prospettata dalla difesa, con evidente soluzione di continuità della catena devolutiva. E' stato, infatti, affermato che non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01, relativa a fattispecie in cui si denunciava l'omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello), non è consentito dedurre per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 - 01), così come non possono dedursi rispetto alla recidiva, pur se oggetto di censura con l'atto di appello, profili diversi e distinti che si differenzino quanto ai presupposti di applicazione e valutazione (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813 - 01, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva, quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, «trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente tra loro e dell'eventuale occasionalità della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo»). 4.2. Il terzo motivo è generico, nella misura in cui trascura completamente tutto il contenuto delle intercettazioni riportate e considerate dalla sentenza impugnata, intercettazioni il cui tenore palese, con il frequente coinvolgimento dello stesso ricorrente, testimoniano una comune e immediata comprensione da parte degli interlocutori delle anomale modalità di trasferimento dei veicoli a favore del ricorrente, con destinazione dei mezzi all'esportazione previa rimozione dei principali segni identificativi (simulando la demolizione e la radiazione dei veicoli dal pubblico registro automobilistico, in modo da eliminarne le targhe). 4.3. In ordine al quarto motivo di ricorso, la censura difetta di specificità; la sentenza impugnata ha espressamente fatto riferimento nella valutazione delle precedenti condanne, alla specifica circostanza dell'esistenza di due distinti certificati del casellario giudiziale, riguardanti l'imputato generalizzato con diverse indicazioni (tra loro collegate per espressa menzione in quei certificati dell'alias attribuito all'indicazione nominativa); di tale aspetto il ricorrente si disinteressa, facendo sempre costante riferimento ad uno solo certificato del casellario; di qui l'irrilevanza dell'insistita affermazione sul venir meno degli effetti penali delle sentenze di applicazione della pena (in quanto fondata solo sui dati del certificato indicato dal ricorrente, omettendo le altre indicazioni cui fa riferimento la Corte territoriale). Quanto, poi, al vizio della motivazione circa l'errata considerazione del lasso di tempo intercorso tra le sentenze definitive di condanna e i fatti per cui si procede, va rilevato che la Corte, con apprezzamento non viziato da manifesta illogicità, ha stimato che l'esistenza di plurimi accertamenti di responsabilità, uno di essi per reati specifici, fosse dato che prevale sulla considerata distanza temporale tra quelle condanne e i fatti oggetto del processo, perché indicativo di una più accentuata pericolosità. 4.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato; la motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguata e priva di vizi logici, in quanto ha considerato i dati ostativi alla concessione delle invocate circostanze, valutazione che non è contraddetta né dall'individuazione della misura della pena, né dall'ipotizzata estinzione dei reati oggetto delle sentenze di applicazione della pena (per le considerazioni su svolte e in quanto il dato storico della sentenza di patteggiamento resta rilevante, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce: Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263850 - 01), sia perché il censurato giudizio sul valore del comportamento processuale non sarebbe comunque in grado di destrutturare la motivazione sul punto (considerati gli ulteriori elementi negativi apprezzati dalla motivazione). 4.5. Il secondo motivo è fondato La sentenza d'appello, in difetto di impugnazione della parte pubblica, ha revocato ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso all'imputato con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2006, per il difetto delle condizioni richieste dall'art. 164, comma 4, cod. pen. Come risulta evidente, la Corte territoriale ha esercitato un potere relativo non al giudizio in corso, ma ad altro giudizio già definitivo, rispetto al quale essa ha operato al pari del giudice dell'esecuzione. La Corte non ignora il risalente indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione alle ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168, comma 1, cod. pen., rispetto alle quali si è riconosciuto, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, il potere del giudice di appello di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione; e ciò sulla scorta della natura dichiarativa del provvedimento di revoca (atteso che « gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato», trattandosi dunque di attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius, a differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 168, comma 2, cod. pen., in cui il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione: Sez. Unite, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01, seguita da conformi decisioni: Sez. 1, n. 21872 del 12/02/2003, Savignano, Rv. 224400 - 0; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256 - 0; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 - O ). A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla revoca del beneficio per la violazione dell'art. 164, comma, 4 cod. pen. per le peculiari condizioni che sono richieste in tale ipotesi per l'esercizio del potere di revoca del beneficio. Ha affermato la giurisprudenza di legittimità che la possibilità per il giudice di appello di revocare ex officio la sospensione condizionale della pena, concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, è riconosciuta a condizione che tali cause ostative non fossero docunnentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio; pertanto il giudice ha l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. 283712 - 01), essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio (Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084 - 01, applicando il principio enunciato, in relazione all'analoga ipotesi della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, da Sez. Unite, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); e ciò in quanto nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione, pur conoscendo dell'esistenza di precedenti ostativi, abbia concesso il beneficio della sospensione, «all'errore di diritto, risultante ex actis, in cui incorra il giudice nella applicazione della sospensione condizionale della esecuzione della pena deve porsi riparo (solo e) mediante l'impugnazione, senza possibilità di recupero in executivis» (Sez. unite, 37345/2015, cit.). Pertanto, pur se la revoca in esame è accostata a quella prevista dall'art. 168, comma 1, cod. pen., riconoscendone la natura meramente dichiarativa, i relativi presupposti applicativi che richiedono accertamenti in fatto (di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato) e l'alternativa tra la rilevabilità d'ufficio dell'errata concessione del beneficio in sede esecutiva e la necessità dell'impugnazione della relativa statuizione, conducono ad escludere un generale potere del giudice della cognizione di revocare il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., quando esso sia stato concesso con sentenza diversa da quella oggetto di impugnazione. In conseguenza, la sentenza va annullata sul punto eliminando la revoca del beneficio, restando salvi i poteri del giudice dell'esecuzione ove ricorrano le condizioni per disporre la revoca. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico e reiterativo, senza alcun confronto critico con l'accurata motivazione della sentenza impugnata (come già osservato in relazione all'omologo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]) e con le specifiche indicazioni a sostegno della dimostrazione dello stabile contributo fornito dalla ricorrente e dello specifico ruolo apicale, rivestito dapprima affiancando il coniuge e poi subentrando nella sua posizione, una volta tratto in arresto l'uomo (pagg. 97-98). 5.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico, rispetto ad una motivazione dettagliata e coerente con i dati processuali, avendo operato sia l'espressa indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia l'esposizione dettagliata dei criteri di commisurazione della pena, per il più grave reato contestato, per gli aumenti per le circostanze aggravanti e per il delitto avvinto dal vincolo della continuazione, con scelta prudente quanto al profilo commisurativo, alla luce di tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 6.1. Il primo motivo di ricorso è generico nella censura, oltre a reiterare l'argomento del difetto di consapevolezza del ricorrente del far parte di un'organizzazione creata per realizzare un numero indeterminato di truffe mediante acquisti effettuati consegnando in pagamento assegni privi di provvista; le conformi decisioni di merito, che si integrano fra loro nella motivazione, hanno dato conto del contributo assicurato sia nella messa a disposizione da parte del ricorrente dei titoli di credito tratti su conti a lui intestati, che tutti i partecipi al sodalizio (il padre, le sorelle, la madre) hanno utilizzato per mettere a segno più truffe (capi 46), 53) 57), 59), 62), 63), 70), sia nella materiale partecipazione ad altri episodi, in cui operava di concerto con gli altri familiari, ritirando le merci fraudolentemente acquistate e partecipando alle attività di persuasione delle vittime sulla serietà e onestà degli acquisti (capi 39), 40), 45), 49). A fronte di un siffatto quadro complessivo, l'ipotizzata carenza di consapevolezza per effetto delle precarie capacità di comprensione e del deficit cognitivo è stata considerata e ritenuta recessiva, anche per l'estrema genericità della documentazione sanitaria prodotta a supporto della tesi difensiva. 6.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Con l'atto di appello, la difesa aveva posto in rilievo la delimitazione temporale della contestata partecipazione, sulla scorta dei dati processuali contenuti nella sentenza di primo grado, con specifico riguardo sia all'ambito cronologico in cui si era manifestata la partecipazione (attraverso il concorso del ricorrente nella commissione dei fatti di reato relativi alle truffe oggetto di addebito: capi 39, 40, 45, 46, 47, 49, 53, 57, 59, 62, 63, 70), compresa negli anni 2009 e 2010, sia alla successiva assenza di indicatori della perdurante partecipazione alle attività dell'associazione, con riguardo ai periodi successivi a quella data quando il sodalizio aveva orientato l'attività criminale nel settore delle truffe riguardanti l'acquisto di autoveicoli con modalità fraudolente. Rispetto a tale prospettazione, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta specifica, limitandosi a richiamare il dato (del tutto generico, se rapportato alle puntuali indicazioni dell'appellante) della permanenza dell'attività del sodalizio sino all'anno 2013, ma senza dare conto di quali fossero i dati fattuali o logici in forza dei quali fosse predicabile un'effettiva partecipazione del ricorrente nel periodo successivo all'anno 2010. Il denunciato vizio della motivazione assume carattere decisivo, in relazione al possibile decorso del termine di prescrizione del contestato delitto di partecipazione all'associazione per delinquere, poiché «nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado» (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, Patti, Rv. 261792 - 01, relativa agli effetti in punto di eventuale prescrizione del reato), non potendosi fare leva in proposito sulla regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, poiché si tratta di regola che - non equivalendo a presunzione di colpevolezza fino alla data della decisione - pone una presunzione che non elimina l'onere per l'accusa di fornire la prova in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511 - 01; Sez. 3, n. 10640 del 03/09/1999, Valerio, Rv. 214039 - 01), con il conseguente obbligo per il giudice dell'impugnazione - a fronte di motivi specifici che contestano l'assunto della permanenza della condotta partecipativa - di motivare adeguatamente sul punto. 6.3. La sentenza deve, pertanto, esser annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per l'evidente genericità delle censure che il ricorrente formula, se raffrontate con l'analitica ricostruzione delle conformi decisioni di merito (pagg. 90-91 della sentenza impugnata; pagg. 81-83 della sentenza di primo grado) che hanno evidenziato non solo il ruolo apicale, svolto dal Mesoraca unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], nella direzione delle attività dell'associazione, ma altresì la portata dimostrativa dell'elevatissimo numero di reati fine consumati di volta in volta con il concorso degli altri partecipi al sodalizio, con ricorrenti modalità fraudolente, variate nel tempo in ragione degli obiettivi predatori, e con particolare scaltrezza dimostrata nell'organizzare e nell'eseguire le condotte di reato, con estrema cautela e evitando agevoli individuazioni della sua persona anche attraverso le intercettazioni telefoniche. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. Il primo motivo del ricorso è caratterizzato da evidente genericità, per le ragioni già esposte nell'esame dei comuni motivi di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge dell'art. 416 cod. pen.; inoltre, con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. 92-93) ha fornito una puntuale ricostruzione delle specifiche condotte di partecipazione al sodalizio, non solo attraverso la valutazione del cospicuo numero di reati fine attribuiti al Carabetta, ma anche mettendo nel dovuto rilievo l'attività organizzativa e di predisposizione delle condizioni per individuare gli obiettivi delle truffe e per portare ad esecuzione il programma del sodalizio (dati acquisiti attraverso l'esame del contenuto delle intercettazioni, del tutto ignorato nel ricorso), indice significativo del riconosciuto ruolo di soggetto organizzatore dell'associazione. 8.2. Il secondo motivo è anch'esso generico nel contestare l'adeguatezza della motivazione, come del resto già emerge dal richiamo (errato) al nome di fantasia cui faceva ricorso il soggetto (utilizzatore di una determinata utenza cellulare) per contattare le vittime delle truffe. Il ricorso, infatti, trascura il fulcro centrale dell'argomentazione della sentenza impugnata (pagg. 94-95): la persona offesa del reato di cui al capo 255) aveva riconosciuto in aula l'odierno ricorrente come il soggetto che si era presentato come "Matteo", ossia colui che attraverso un'utenza telefonica cellulare lo aveva contattato dicendosi interessato all'acquisto della vettura della persona offesa e lo aveva, poi, incontrato personalmente assieme ai complici in occasione della vendita del veicolo; il medesimo appellativo veniva utilizzato, anche negli altri due episodi contestati, dal soggetto che faceva uso della medesima utenza cellulare e che, con modalità del tutto analoghe, manifestava l'interesse all'acquisto dei veicoli che venivano poi materialmente ritirati dai correi ([OSCURATO:PERSONA], sempre presente in tutti gli episodi) che incontravano le vittime, consegnando loro per il pagamento i titoli di credito contraffatti. 8.3. Il terzo motivo è generico, perché non tiene conto della puntuale motivazione con cui la Corte territoriale ha illustrato tutti gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze invocate (gravità dei fatti, contributo determinante alle attività del sodalizio, numero e qualità dei precedenti penali e delle condanne riportate anche successivamente ai fatti giudicati) rispetto ai quali anche l'eventuale dato indicato (che peraltro appare di valenza neutra) risulta recessivo nella complessiva ponderazione operata dalla sentenza. 8.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha indicato, sulla scorta della natura delle precedenti condanne, dell'omogeneità delle violazioni e della prossimità delle pregresse decisioni definitive, l'allarmante significato da attribuire alla commissione dei nuovi reati, considerate le inclinazioni dimostrate sia nell'attività organizzativa del sodalizio, sia nella perpetrazione di numerose truffe, correttamente valutati quali indici sintomatici di una maggiore pericolosità del soggetto. 9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla permanenza nell'associazione a delinquere nel periodo successivo al 2010, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Annulla senza rinvio