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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43278/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA(datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Ancona, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Ancona il 29 giugno 2021 in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 e dagli artt. 10 e 14 della legge 497/1974.

Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta valutazione della responsabilità del ricorrente e della congruità della pena concordata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Circa la prova della responsabilità dell'imputato, l'accordo delle parti in ordine alla pena implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sotto tale profilo.

La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito.

Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA(datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Ancona, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599- bis cod.proc.pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Ancona il 29 giugno 2021 in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990 e dagli artt. 10 e 14 della legge 497/1974. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta valutazione della responsabilità del ricorrente e della congruità della pena concordata. 2. Il ricorso è inammissibile. Circa la prova della responsabilità dell'imputato, l'accordo delle parti in ordine alla pena implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sotto tale profilo. La pena è stata stabilita dalla Corte di merito sulla base del concordato tra le parti in ordine alla misura della stessa, in assenza di vizi di legalità della pena medesima ed a seguito di rinuncia ai motivi di merito. Pertanto il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti, a fronte di richiesta di applicazione pena concordata in appello, avanzata ex art. 599-bis cod.proc.pen. in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, ed è pertanto inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 o