CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 14303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17082/2017 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A L [OSCURATO:PERSONA]- PARO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliataex lege in Roma, presso la cancelle- ria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1343/2017,depositata il 30/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2006 la committente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l’ appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per : (a) accerta- mento che da parte dell’attrice alla convenuta più nulla era dovuto a titolo di corrispettivo dell’appalto , oltre al saldo già corrisposto di € 1.150.000; (b) accertamento del diritto a detrarre l'ammontare del costo di riparazioni per gravi difetti costruttivi e altri vizi; (c) restitu- zione di una somma non inferiore a € 87.000; (d) risarcimento dei danni colposamente cagionati per l’abbattimentodurante i lavori di un albero pregiato. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale di pagamento di oltre € 800.000, quale saldo del corrispettivo. In primo grado venivano rigettate le domande attoree e accolta la domanda ri- convenzionale. La pronuncia è stata confermata in secondo grado, salva riduzione del saldo del corrispettivo di circa € 36.000. Ricorre in cassazione l’attrice con quattro motivi, illustrati da me- moria. Resiste la convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che l’attrice dovesse eccepire ex art. 157, co. 2 c.p.c. entro la prima udienza successiva all'espletamento della c.t.u. l’acquisizione a sua insaputa al processo del contratto di appalto, qualificato dal giu- dice di primo grado «contrat t o quadro» (violazione degli artt. 157, 101 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.). Con il secondo motivosi censura che la Corte di appello abbia rite- nuto decorsi i termini ex art. 214, 215 c.p.c. per il disconosc imento da parte dell’attrice del contratto di appalto, qualificato dal giudice di primo grado«contratto quadro» ( violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.). 3di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, poiché sono ac- comunati dal presupposto che il contratto de quosia stato inserito nel fascicolo di controparteoccultamente e insidiosamente. I motivinon sono fondat i . In materia di denuncia di errores in pr o- cedendo, la Corte di legittimità conosce dell’agere processuale non già nel suo farsi, bensì per come esso trova documentazione negli atti processuali. Pertanto, ove siano controversi il modo e il tempo di un agere processuale non documentato nei fascicol i di causa (o docu- mentato in modo diverso da come allegat o ) , la Corte è rimessa all’accertamento compiuto dal giudice del merito, negli stessi termini in cui vi è rimessa rispetto dell’accertamento di fatti sostanziali. Nel caso di specie,la Corte di appello ha accertato in modo incensurabile che il c.t.u. si è riferito nella sua relazione al contratto de quo in mo- do chiaro e non equivoco. Ne discende che il documento è da consi- derarsi acquisito al processo quanto meno in sede di perizia e che all’attrice incombevanogli oner i di rilevarne ex art. 157, co. 2 c.p.c. l’acquisizione irrituale (così come circoscritta da Cass. SU 3086/2022, SU 6500/2022, trattandosi di documento rappresentativo del fatto costitutivo del diritto oggetto della domanda riconvenzionale), nonché di disconoscerloex artt. 214, 215 c.p.c. In conclusione, il primo e il secondo motivosono rigettati. 2. - Con il terzo motivo si censura la ritenuta inammissibilità della querela di falso del c.d. contratto quadro(violazione degli artt. 221 e 355 c.p.c.), nonché l’ omesso esame circa un fatto de cisivo, con rife- rimento alla falsità manifesta delle sigle apposte al c.d. contratto quadro. Il terzo motivo non è fondato . L’attrice non ha provveduto ad indi- care ex art. 221, co. 2 c.p.c. elementi e prove d ella falsità , né ha ar- gomentato persuasivamente una falsità rilevabile in modo manifesto. 4di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 3. - C o n il quarto motivo si censura il ritenuto difetto di prova dell’accordo a forfait sul corrispettivo dell’appalto (violazione degli artt. 101, 111, 115, 116 e 167 c.p.c.), nonché l’ omesso esame di un documento in cui le parti, calcolato l'importo complessivo per i lavori, lo decurtano del 7% a titolo di sconto, fissando il risultato nella som- ma onnicomprensiva di € 371.265,00, quale corrispettivo del contrat- to di appalto. Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità poiché aspira a sovrapporre sul punto l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in unamotivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In conclusione, il quarto motivo è inammissibile. 4. –L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina il rigetto di quest’ultimo. [OSCURATO:PERSONA] reputa che sussistano motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudi- zio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera dell