CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3895del ruolo generale dell’anno 2025 proposto [OSCURATO:PERSONA] srl in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegataal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL])domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 2006 Art. 30, comma 1, della legge n.724/94-disapplicazione- sentenza dellaCorte di Giustizia dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA],causa C-341/22 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 4442 /0 5 /202 4 , depositata in data 3 luglio 202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge, in punto di fatto, che: 1)l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, aveva emesso nei confronti diLa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, avviso di accertamentocon il quale l’Ufficio – a seguito di rettifica ex art. 54 del DPR n. 633/72 della dichiarazione annuale Iva presentata dalla società in data 10 settembre 2007 per il 2006 –a) aveva recupera to l’Iva oggetto di rimborso richiestocon Modello VR ai sensi degli artt. 38- bis e 30, comma 3, lett. c) del DPR n. 633/72, ritenendo che trattandosi di società “non operativa”di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/94 era fatto divieto espressoa quest’ultima di ottenere a rimborso l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione; in particolare, essendo stata eliminata - a seguito delle modifiche apportate al la disciplina delle società operative dall’art. 35, commi 15 e 16, del D . L . n. 223/2006 (con decorrenza dal 4 luglio 2006)- dalle ipotesi di esclusione della normativa in tema di c.d. società di comodo di cui all’art. 30, comma 1, l a dedotta ipotesi del “non normale svolgimento dell’attività”, l’unico strumento per sottrarsi al regime delle società non operative, sarebbe statoper la società - la quale non aveva superato il test di operatività di cui all’art. 30, comma 1, cit.- quello di adire la procedura dell’interpello disapplicativodelle norme antielusive di cui all’art. 37-bis del DPR n. 600/73; b) aveva irrog ato le sanzioni di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471/97; 2)la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte tributaria provinciale di Frosinone che, con sentenza n. 290/05/2010, lo aveva accolto parzialmente, annullando integralmente le sanzioni; 3)avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello, per quanto di interesse, la società dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che, con sentenza n. 1959/39/14,lo aveva dichiara to inammissibile per avere la societàomesso di depositare tempestivamente, presso la segreteria della CTP, copia dell’atto di gravame, in violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92; 4) avverso la suddetta sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 22470/20,era stato accolto - con cassazione e rinvio al giudice di merito -avendo la CTR erroneamente applicato l’art. 53, comma 2, cit. atteso che risultava agli atti, in modo inequivoco,che il plico postale non solo era stato spedito alla C.T.P. coevamente alla proposizione dell'appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma era stato anche da questa ricevuto il 25 successivo e, quindi, senz'altro entro il termine di legge; 5) la società aveva riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio; 6) aveva resistito l’Agenzia delle entrate; 7) la CGT di II grado, con la sentenza n. 4442/05/2024, depositata in data 3 luglio 2024, aveva rigettato l’appello. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha ritenuto che, non ricadendosi neppure nell’applicazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22(che rimetteva al giudice nazionale la valutazione dell’effettiva operatività del soggetto Iva escludendo che la stessa potesse dipendere da mere soglie formali di fatturato o ricavi),nella specie, l’Ufficio non aveva effettuato un accertamento automatico o per tabulasdell’operatività della società in questione ma aveva accertato tale sostanziale inoperatività successivamente all’erogazione del rimborso, non limitandosi alle sole operazioni fittizie o non veritiere; in particolare, tale accertamento derivava dalla “mancata prova da parte della contribuente dei motivi della non operatività della società”; la società avrebbe dovuto dimostrare le ragioni della mancata operatività tra la costituzione (2001) e il periodo di imposta in oggetto (2006)e l’estraneità delle stesse alla sua volontà ma, sotto tale aspetto, la documentazione prodotta da quest’ultima nei gradi di merito era del tutto carente e generica; invero, nella documentazione in atti vi era il richiamo alla “non normale attività” che tuttavia nell’anno di imposta verificato (2006) non costituiva più un motivo di esclusione della normativa in tema di c.d. società di comodo di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/94; in sostanza, nella specie, la società non era stata “dichiarata non operativa” ma la non operatività era stata verificata dall’Ufficio in base a tutti gli elementi disponibili; era, al riguardo, condivisibile la statuizione della CTP secondo cui “la contribuente era nella condizione di potere beneficiare del rimborso Iva ma non aveva presentato correttamente la documentazione necessaria”. 3.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo. 4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 7 marzo 2024, nella causa C-341/22, per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il recupero dell’Iva rimborsata alla contribuente escludendo erroneamente che la fattispecie al suo esame rientrasse nell’applicazione della richiamata sentenza della CGUE; con ciò, da un lato, non disapplicando l’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e, dall’altro, non effettuando la valutazione della effettiva operatività della società contribuente dovendo il diritto alla detrazione dell’Iva essere ancorato alla “realtà effettiva”della contribuente (effettivo esercizio di un’attività economica per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, anche in assenza di operazioni attive con riguardo alle attività con carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica; impiego dei beni e servizi acquistati per il compimento di operazioni soggette ad imposta; mancato inserimento delle operazioni in una frode connotata anche soggettivamente o mancata integrazione, ai fini unionali, di un abuso); in particolare, la società evidenzia come, per effetto della disapplicazione dell’art. 30 cit., era stato demandato al giudice nazionale l’accertamento che non emergessero elementi dai quali potersi evincere che il soggetto richiedente il rimborso Iva avevacompiuto operazioni elusive o in frode; nella specie, alcuna verifica di tale natura era stata effettuata dal giudice di appello il quale si era limitato ad affermare che “il contribuente era nella condizione di beneficiare del rimborso Iva ma non aveva presentato correttamente la documentazione necessaria”, peraltro neanche indicata e, comunque, non più utile per superare la presunzione di non operatività della società, dovendo l’art. 30 cit. essere disapplicato, alla luce della sentenza della CGUE sopra richiamata. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2. Con la sentenza 7 marzo 2024, Feudi di [OSCURATO:PERSONA] spa, in causa C-341/22, ha stabilito che «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle». 1.3.La Corte di giustizia ha, altresì , affermato: 1) «l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone» (par. 25) posto che per determinare la qualità di soggetto passivo rileva «esclusivamente il fatto che detta persona eserciti effettivamente un’attività economica e … sfrutti un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» (par. 23); 2) «nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l’importo delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia» e, anzi, al contrario, «il diritto alla detrazione dell’IVA è garantito, purché ricorrano le condizioni richieste … indipendentemente dai risultati delle attività economiche del soggetto passivo interessato» (par. 31), fatta salva l’ipotesi in cui ricorra una frode o un abuso del diritto (come delineati dai par. da 33 a 36 della sentenza); 3) l’art. 30 della legge n. 724/1994 assolve alla funzione di disincentivare le evasioni e, a tal fine, si basa sulla presunzione per cui, quando l’importo delle operazioni effettuate a valle da una società in un determinato periodo d’imposta non raggiunge una soglia (calcolata applicando i criteri previsti dalla norma), la società non è operativa salvo che essa «non riesca a dimostrare che elementi oggettivi giustificano l’impossibilità di raggiungere la soglia» (par. 38), da cui l’impossibilità di esercitare il diritto di detrazione; 4) tuttavia, tale presunzione, si fonda «su un criterio, quello di una soglia di ricavi, che è estraneo a quelli richiesti ai fini della dimostrazione di un’evasione odi un abuso» poiché prescinde da una valutazione «della realtà effettiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA» ed è ancorata solo al parametro della «valutazione del volume» degli affari (par. 39), sicché essa «eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenire le evasioni e gli abusi» (par. 42)(v. Cass. sez. 5, n. 4151 del 2025; n. 4157 del 2025). 1.4.Nella sentenza impugnata- a fronte dell’impugnato avviso con il quale l’Ufficio aveva ripreso l’Iva rimborsata in quanto la contribuente rientrava tra le società non operative di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/94, non avendo superato il relativo test di operatività (v. controricorso pagg. 2-3) – la CGT, pur richiamando i principi della sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 2024, causa C-341/22, ha ritenuto erroneamente che la fattispecie in esame non ricadesse nell’ambito di applicazione della medesima, da un lato, non disapplicando l’art. 30, comma 1, cit. e dunque non operando la valutazione dell’effettiva operatività della società in base ai criteri fissati nella richiamata pronuncia e, dall’altro, ha ritenuto che l’operato dell’Ufficio non concretasse “un accertamento automatico o per tabulas ma derivasse dalla mancata prova da parte della contribuente dei motivi della non operatività della società” (avendo fatto quest’ultima riferimento nella documentazione in atti alla “ non normale attività”che nell’anno oggetto di verifica non costituiva più motivo di esclusione della disciplina delle società c.d. di comodo) per cui “la contribuente era nella condizione per potere beneficiare del rimborso Iva ma non aveva presentato correttamente la documentazione necessaria”. 1.5.Invero, il diritto di detrazione va riconosciuto se: a) nel corso del periodo d'imposta controverso, in relazione al quale l'autorità tributaria ha reputato la società non operativa, la stessa abbia effettivamente esercitato un’attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche, come si esprime la sentenza della CGUE (v. par. 33-36), quale “realizzazione di una costruzione artificiosa”. Con riguardo ai punti a) e b), inoltre, va sottolineato che la detrazione dell'imposta può spettare anche in assenza di operazioni attive, ossia con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché esse siano finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (v. Cass. sez. 5, n. 4151 del 2025;Cass. n. 4157 del 2025;Cass. n. 25635 del 2022; Cass. n. 23994 del 2018). 2. Va precisato, sul punto, che non viene introdotto un nuovo ambito o tema di prova ma viene assolta l’esigenza del necessario accertamento della realtà concreta, la cui doverosità è diretta conseguenza ed applicazione della disciplina unionale e della sentenza della Corte di giustizia, accertamento che la disposizione in rilievo –e qui disapplicata – mirava, con una modalità incoerente e lesiva dei principi unionali, a far ritenere presunto. Né, del resto, si poneva, a monte dell’originaria contestazione, la necessità di una ulteriore e specifica contestazione di carenza di effettività dell’attività economica ovvero di una frode e/o di un abuso posto che la ricorrenza degli indici contemplati dall’art. 30 l. n. 724/1994 era idonea a fondare (sia pure illegittimamente) una presunzione in sé esaustiva dell’inconsistenza dell’attività economica perché apparente, in frode od artificiosa (v. Cass. n. 24416 del 2024; Cass. n. 24442 del 2024; Cass. n. 22249 del 2024). 3.Conclusivamente, va accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e ri