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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 39017/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv, con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Lecce - Sez.

Dist:. di Taranto- pronunciando nei con- fronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza emessa in data 25/1/2021 dal Tribunale di Taranto che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui di cui agli arti. 81 cod. pen. e 95 D.PR. n. 115/2002, per avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento penale RGNR.

N. 5822/2014 - R.G.Dib. n. 6536/2015, attestato falsamente di non essere proprietario di alcun immobile, di non aver riportato condanne passare in giudicato per i reati di cui agli art. 416 bis c.p. e 74 co 1.

D.P.R. n. 309/1990, e che i redditi percepiti dall'istante e dai suo nucleo familiare non superavano il limite di reddito annuale previsto dagli art. 76 e 92 D.P.R. n. 115/2002, in tal modo conseguendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con reci- diva specifica nel quinquennio Il giudice di primo grado, qualificati i fatti come un unico reato, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 360 di multa, oltre al pa- gamento delle spese processuali, con conseguente revoca, con efficacia retroat- tiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rizzi, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata emessa sulla base di meri indizi sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ri- chiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., quindi, privi di valenza probatoria.

La valutazione complessiva delle emergenze processuali -si sostiene in ri- corso- non consente di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità del ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo l'elemento soggettivo e oggettivo del reato ex art.95 DPR n.115/2002.

Il ricorrente evidenzia che, riguardo all'omessa dichiarazione di eventuali pro- prietà immobiliari, sono gli stessi giudici del merito ad escludere tale circostanza come elemento costitutivo del reato contestato richiamando il dictum di Sez. 4 n. n.41306/2007, Rv. 237732, atteso che la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79 lett. c), del medesimo d.p.r. ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati.Secondo il ricorrente, esclusa la penale rilevanza della presunta proprietà di beni immobili, non si potrebbe ritiene provata la penale responsabilità del Rizzi in relazione al reato ex art.95 d.p.r. n.115/2002 solo perché il ricorrente non dichiara di aver riportato condanne passate in giudicato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen.

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio -prosegue il ricorso- è presen- tata utilizzando un modulo prestampato, che e in relazione alle eventuali condanne irrevocabili per il reato ex art.416 bis c.p., può sicuramente ingannare il privato cittadino.

Sarebbe evidente per il Rizzi che il Rizzi abbia commesso un errore, una "falsa" dichiarazione generata da un equivoco, causato dalla problematica e dubbia formulazione normativa, di difficile interpretazione perché derivante da un modulo prestampato.

Nella parte relativa alle eventuali condanne irrevocabili per il reato ex art.416 bis cod. pen., infatti, il modulo compilato dal Rizzi non fornisce alcuna possibilità di scelta e alternativa per chi ha riportato condanne irrevocabili per quel tipo di reato.

Al contrario, quello stesso prestampato fornisce l'occasione di scelta all'in- teressato relativamente all'eventuale proprietà di beni immobili, concedendo la possibilità di indicare l'eventuale assenza o la proprietà di beni immobili e di spe- cificare anche il tipo di immobile posseduto.

A ben ragione, quindi, per il ricorrente si può affermare che il Rizzi si sia trovato in una situazione niente affatto chiara, che lo ha indotto in errore e che quelle presunte false dichiarazioni sull'esistenza di condanne riportate per il reato ex art.416 bis cod. pen. non possono essere ritenute elemento essenziale del reato di cui al capo d'imputazione.

L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art.95 d.p.r. n.115/2002 -secondo quanto si sostiene in ricorso- si riferisce espressamente a falsità o omissioni nella dichia- razione prevista dalt'art.79 co. 1, lettere b, c, d. e anche la precedente normativa, legge n.217 del 30.07.1990 e le successive modifiche della legge n.125 de124.07.2008 non disciplinano la mancata dichiarazione della presenza di con- danne irrevocabili per il reato ex art.416 bis cod. pen. quale elemento costitutivo del reato di cui alrart.95 d.p.r. n.115/2002.

L'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Rizzi è ritenuta inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Taranto e con tale ordinanza d'inammissibilità, si evidenzia l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'am- missione al beneficio richiesto.

Circostanza questa rilevante perché e come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per poter procedere alla contestazione del de- litto ex art.95 d.p.r. 115/2002 è necessario che l'istanza di ammissione sia am- missibile (in tal senso, si richiamano Sez.

Un. n. 6591./2008 e Sez. 4 n.49154/2017).

Si contesta l'impugnata sentenza perché la condotta dell'odierno appellante si pone al di fuori del paradigma tipico del reato in contestazione.

La circostanza che il Rizzi non dichiara di aver riportato condanne irrevocabili per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Nel caso di specie e come sancito dalla giurisprudenza di legittimità "...trat- tandosi di istanza che avrebbe dovuto esser e dichiarata fin dall'inizio inammissi- bile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsità oggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un inganno potenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria.

Si tratta, in definitiva, di un'autocertifica- zione il cui contenuto si pone al di fuori della condotta tipica prevista dalla fatti- specie di cui al D.P.

R. n,115 del 2002, art. 95" (Sez. 4 n.49154/2017).

Si censura l'impugnata sentenza per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, che -si sostiene in ricorso- non si può desumere sic et sem- pliciter dall'esistenza di un atto di notorietà a firma dell'appellante e laddove la sentenza non ritiene possibile che il Rizzi sia incorso in una falsità generata da un equivoco, quindi, assolutamente inefficace.

Nel caso di specie, si tratterebbe di una condotta ascrivibile a superficialità, buona fede e a mancanza di alternative alla dicitura presente nel modulo prestam- pato.

In ogni caso il ricorrente contesta la mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di cui all'art.483 cod. pen. in relazione al d.p.r. n.445/2000 in quanto la dichiarazione relativa alla circostanza di non aver riportato condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. esula dalla stretta attinenza con lo stato di non abbienza, quindi, con gli elementi costituenti il reato disciplinato dall'art.95 d.p.r. n.115/2002 e dunque la condotta addebitata al Rizzi potrebbe costituire di per sé un reato di falso da sussumersi nella fattispecie ex art.483 c.p.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione apparente, che consterebbe di una mera clausola di stile non preceduta dall'effettivo vaglio delle risultanze processuali, circa le ragioni che formano oggetto dì valutazione in merito alla quantificazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generi- che ex art.62 bis c.p. con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, che avrebbero adeguato la sanzione inflitta al fatto contestato.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che sia stata inflitta una condanna eccessiva ri- spetto all'effettiva entità del fatto, senza tener conto dell'episodicità, delle moda- lità con cui si svolgono i fatti di cui al capo d'imputazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte.Ed invero, il difensore ricorrente non contesta la circostanza che il proprio assistito, nell'istanza con cui chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia falsamente dichiarato di non avere alcun pregiudizio penale La tesi, peraltro indimostrata, è che il Rizzi sarebbe incorso in errore allor- quando ha presentato tale istanza in ragione del fatto che la stessa è stata pre- sentata utilizzando un modulo prestampato.

Ma -come logicamente rileva la Corte salentina "non si comprende quale difficoltà comportasse (indipendentemente dal modulo usato) dichiarare di aver riportato condanne ex articolo 416 bis c.p.: sicché la tesi dell'errore nella dichiarazione è priva di qualsivoglia supporto".

Per contro, costituisce ius receptum di questa Corte che integra il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la falsa attestazione, prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto tale pregiudizio penale comporta, a norma dell'art. 76, comma 4-bis del medesimo decreto, una presunzione "iuris tantum" di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al beneficio" (Sez. 5, n. 23713 del 20/5/2021, Rizzi, Rv. 281438; conf.

Sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088,).

Inoltre, il rilievo che la disposizione che prevede la detta presunzione (comma 4-bis) sia inserita nella norma di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, intitolata 'Condizioni per l'ammissione al patrocinio», la quale deve intendersi, perciò, implicitamente richiamata dalla norma incriminatrice, dà ra- gione della conclusione che una condanna definitiva per il delil:to di cui art. 416- bis cod.pen. costituisca, salvo prova contraria, una situazione ostativa all'ammis- sione al beneficio (Sez. 7, n. 16932 del 17/02/2021) Peraltro, diversamente da quanto opina il ricorrente, come già era stato cor- rettamente indicato nel provvedimento impugnato, se vi fosse stata la corretta indicazione circa i propri precedenti, l'istanza sarebbe stata da rigettare nel merito, non certo inammissibile (come conferma la richiamata Sez. 5 n. 23713/2021 che, per giunta, dà atto dell'infondatezza della richiesta di riqualificazione ex articolo 483 cod. pen.).

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

I giudici del merito, nella loro doppia conforme affermazione di responsabilità, offrono una motivazione puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra op- poste circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non tradisce al- cuna arbitrarietà o manifesta illogicità nel procedimento seguito dai giudici di me- rito per determinare il trattamento sanzionatorio, essendo stata valorizzata, ai fini della giustificazione delle determinazioni assunte sul punto, l'elevata intensità del dolo (proprio perché il prevenuto ha omesso di dichiarare un dato del tutto chiaro, che non comportava alcuna valutazione anche solo latamente discrezionale o in- terpretativa) ed i gravissimi precedenti (per delitti di associazione di stampo ma- fioso, tentato omicidio in concorso e porto in luogo pubblico di armi clandestine).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv, con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist:. di Taranto- pronunciando nei con- fronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza emessa in data 25/1/2021 dal Tribunale di Taranto che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui di cui agli arti. 81 cod. pen. e 95 D.PR. n. 115/2002, per avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento penale RGNR. N. 5822/2014 - R.G.Dib. n. 6536/2015, attestato falsamente di non essere proprietario di alcun immobile, di non aver riportato condanne passare in giudicato per i reati di cui agli art. 416 bis c.p. e 74 co 1. D.P.R. n. 309/1990, e che i redditi percepiti dall'istante e dai suo nucleo familiare non superavano il limite di reddito annuale previsto dagli art. 76 e 92 D.P.R. n. 115/2002, in tal modo conseguendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con reci- diva specifica nel quinquennio Il giudice di primo grado, qualificati i fatti come un unico reato, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 360 di multa, oltre al pa- gamento delle spese processuali, con conseguente revoca, con efficacia retroat- tiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rizzi, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192 e 530 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata emessa sulla base di meri indizi sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ri- chiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., quindi, privi di valenza probatoria. La valutazione complessiva delle emergenze processuali -si sostiene in ri- corso- non consente di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità del ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio, non sussistendo l'elemento soggettivo e oggettivo del reato ex art.95 DPR n.115/2002. Il ricorrente evidenzia che, riguardo all'omessa dichiarazione di eventuali pro- prietà immobiliari, sono gli stessi giudici del merito ad escludere tale circostanza come elemento costitutivo del reato contestato richiamando il dictum di Sez. 4 n. n.41306/2007, Rv. 237732, atteso che la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79 lett. c), del medesimo d.p.r. ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati.Secondo il ricorrente, esclusa la penale rilevanza della presunta proprietà di beni immobili, non si potrebbe ritiene provata la penale responsabilità del Rizzi in relazione al reato ex art.95 d.p.r. n.115/2002 solo perché il ricorrente non dichiara di aver riportato condanne passate in giudicato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio -prosegue il ricorso- è presen- tata utilizzando un modulo prestampato, che e in relazione alle eventuali condanne irrevocabili per il reato ex art.416 bis c.p., può sicuramente ingannare il privato cittadino. Sarebbe evidente per il Rizzi che il Rizzi abbia commesso un errore, una "falsa" dichiarazione generata da un equivoco, causato dalla problematica e dubbia formulazione normativa, di difficile interpretazione perché derivante da un modulo prestampato. Nella parte relativa alle eventuali condanne irrevocabili per il reato ex art.416 bis cod. pen., infatti, il modulo compilato dal Rizzi non fornisce alcuna possibilità di scelta e alternativa per chi ha riportato condanne irrevocabili per quel tipo di reato. Al contrario, quello stesso prestampato fornisce l'occasione di scelta all'in- teressato relativamente all'eventuale proprietà di beni immobili, concedendo la possibilità di indicare l'eventuale assenza o la proprietà di beni immobili e di spe- cificare anche il tipo di immobile posseduto. A ben ragione, quindi, per il ricorrente si può affermare che il Rizzi si sia trovato in una situazione niente affatto chiara, che lo ha indotto in errore e che quelle presunte false dichiarazioni sull'esistenza di condanne riportate per il reato ex art.416 bis cod. pen. non possono essere ritenute elemento essenziale del reato di cui al capo d'imputazione. L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art.95 d.p.r. n.115/2002 -secondo quanto si sostiene in ricorso- si riferisce espressamente a falsità o omissioni nella dichia- razione prevista dalt'art.79 co. 1, lettere b, c, d. e anche la precedente normativa, legge n.217 del 30.07.1990 e le successive modifiche della legge n.125 de124.07.2008 non disciplinano la mancata dichiarazione della presenza di con- danne irrevocabili per il reato ex art.416 bis cod. pen. quale elemento costitutivo del reato di cui alrart.95 d.p.r. n.115/2002. L'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Rizzi è ritenuta inammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Taranto e con tale ordinanza d'inammissibilità, si evidenzia l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'am- missione al beneficio richiesto. Circostanza questa rilevante perché e come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per poter procedere alla contestazione del de- litto ex art.95 d.p.r. 115/2002 è necessario che l'istanza di ammissione sia am- missibile (in tal senso, si richiamano Sez. Un. n. 6591./2008 e Sez. 4 n.49154/2017). Si contesta l'impugnata sentenza perché la condotta dell'odierno appellante si pone al di fuori del paradigma tipico del reato in contestazione. La circostanza che il Rizzi non dichiara di aver riportato condanne irrevocabili per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. comporta l'inammissibilità dell'istanza. Nel caso di specie e come sancito dalla giurisprudenza di legittimità "...trat- tandosi di istanza che avrebbe dovuto esser e dichiarata fin dall'inizio inammissi- bile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsità oggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un inganno potenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria. Si tratta, in definitiva, di un'autocertifica- zione il cui contenuto si pone al di fuori della condotta tipica prevista dalla fatti- specie di cui al D.P. R. n,115 del 2002, art. 95" (Sez. 4 n.49154/2017). Si censura l'impugnata sentenza per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, che -si sostiene in ricorso- non si può desumere sic et sem- pliciter dall'esistenza di un atto di notorietà a firma dell'appellante e laddove la sentenza non ritiene possibile che il Rizzi sia incorso in una falsità generata da un equivoco, quindi, assolutamente inefficace. Nel caso di specie, si tratterebbe di una condotta ascrivibile a superficialità, buona fede e a mancanza di alternative alla dicitura presente nel modulo prestam- pato. In ogni caso il ricorrente contesta la mancata riqualificazione del reato ascritto in quello di cui all'art.483 cod. pen. in relazione al d.p.r. n.445/2000 in quanto la dichiarazione relativa alla circostanza di non aver riportato condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. esula dalla stretta attinenza con lo stato di non abbienza, quindi, con gli elementi costituenti il reato disciplinato dall'art.95 d.p.r. n.115/2002 e dunque la condotta addebitata al Rizzi potrebbe costituire di per sé un reato di falso da sussumersi nella fattispecie ex art.483 c.p. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione apparente, che consterebbe di una mera clausola di stile non preceduta dall'effettivo vaglio delle risultanze processuali, circa le ragioni che formano oggetto dì valutazione in merito alla quantificazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generi- che ex art.62 bis c.p. con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, che avrebbero adeguato la sanzione inflitta al fatto contestato. Il ricorrente ritiene, inoltre, che sia stata inflitta una condanna eccessiva ri- spetto all'effettiva entità del fatto, senza tener conto dell'episodicità, delle moda- lità con cui si svolgono i fatti di cui al capo d'imputazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte.Ed invero, il difensore ricorrente non contesta la circostanza che il proprio assistito, nell'istanza con cui chiedeva di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia falsamente dichiarato di non avere alcun pregiudizio penale La tesi, peraltro indimostrata, è che il Rizzi sarebbe incorso in errore allor- quando ha presentato tale istanza in ragione del fatto che la stessa è stata pre- sentata utilizzando un modulo prestampato. Ma -come logicamente rileva la Corte salentina "non si comprende quale difficoltà comportasse (indipendentemente dal modulo usato) dichiarare di aver riportato condanne ex articolo 416 bis c.p.: sicché la tesi dell'errore nella dichiarazione è priva di qualsivoglia supporto". Per contro, costituisce ius receptum di questa Corte che integra il delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la falsa attestazione, prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio, di non avere riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto tale pregiudizio penale comporta, a norma dell'art. 76, comma 4-bis del medesimo decreto, una presunzione "iuris tantum" di superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al beneficio" (Sez. 5, n. 23713 del 20/5/2021, Rizzi, Rv. 281438; conf. Sez. 4, n. 20836 del 16/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276088,). Inoltre, il rilievo che la disposizione che prevede la detta presunzione (comma 4-bis) sia inserita nella norma di cui all'art. 76 d.P.R. 115/2002, intitolata 'Condizioni per l'ammissione al patrocinio», la quale deve intendersi, perciò, implicitamente richiamata dalla norma incriminatrice, dà ra- gione della conclusione che una condanna definitiva per il delil:to di cui art. 416- bis cod.pen. costituisca, salvo prova contraria, una situazione ostativa all'ammis- sione al beneficio (Sez. 7, n. 16932 del 17/02/2021) Peraltro, diversamente da quanto opina il ricorrente, come già era stato cor- rettamente indicato nel provvedimento impugnato, se vi fosse stata la corretta indicazione circa i propri precedenti, l'istanza sarebbe stata da rigettare nel merito, non certo inammissibile (come conferma la richiamata Sez. 5 n. 23713/2021 che, per giunta, dà atto dell'infondatezza della richiesta di riqualificazione ex articolo 483 cod. pen.). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. I giudici del merito, nella loro doppia conforme affermazione di responsabilità, offrono una motivazione puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra op- poste circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi- trio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non tradisce al- cuna arbitrarietà o manifesta illogicità nel procedimento seguito dai giudici di me- rito per determinare il trattamento sanzionatorio, essendo stata valorizzata, ai fini della giustificazione delle determinazioni assunte sul punto, l'elevata intensità del dolo (proprio perché il prevenuto ha omesso di dichiarare un dato del tutto chiaro, che non comportava alcuna valutazione anche solo latamente discrezionale o in- terpretativa) ed i gravissimi precedenti (per delitti di associazione di stampo ma- fioso, tentato omicidio in concorso e porto in luogo pubblico di armi clandestine). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 39017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris