CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45928/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
same di Catanzaro. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione al ricorso del Pubblico ministero e il rigetto nel resto. Udito il difensore degli indagati, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro che ha chiesto l'accoglimento dei propri motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 13 gennaio 2021, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione (capo 2), corruzione (capo 3) e scambio elettorale politico mafioso (capo 5), ha annullato i capi 2) e 3), limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., e ha riqualificato il reato di cui al capo 5) ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 361/1957. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha dato atto che l'attività investigativa aveva permesso di accertare che, grazie all'intermediazione dei Brutto, il maresciallo del GOA [OSCURATO:PERSONA]Ercole aveva preso l'impegno nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], già condannato nell'ambito dell'operazione "Borderland", di acquisire informazioni in ordine all'esistenza di indagini compiute sul suo conto. Come corrispettivo [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a finanziare un progetto imprenditoriale in Albania ove avrebbe potuto lavorare anche il figlio di D'Ercole, oltrechè [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, sempre grazie all'iniziativa dei Brutto, il gruppo aveva deciso di sostenere la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati del 4 marzo 2018 di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo gli accordi, avrebbe, una volta eletto, assunto [OSCURATO:PERSONA] come proprio segretario particolare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. per i capi 2) e 3). La reale cognizione della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei Brutto è desumibile dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale riferisce di avere esposto i propri timori a [OSCURATO:PERSONA] sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], del quale "parlava tutta Catanzaro" e di essere stato tranquillizzato dal proprio interlocutore. Vi sono dei passaggi nella conversazione del 24 aprile 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando, tra l'altro con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], metteva in risalto la consistente disponibilità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che il predetto "aveva qualche contatto". Non è valorizzata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato la sede della azienda da Roma a [OSCURATO:PERSONA]. Non è presa in considerazione la conversazione del 23 marzo 2018, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] dice a D'[OSCURATO:PERSONA] che i Brutto erano a conoscenza di notizie compromettenti su di loro e che i ricorrenti erano imparentati con persona legata a [OSCURATO:PERSONA]. Dagli elementi sopra evidenziati si evince la consapevolezza da parte dei Brutto non solo che [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore legato alla criminalità organizzata, ma anche che stavano recando un contributo - attraverso lo stesso - al clan di riferimento e, più in generale, alla 'ndrangheta. 3. Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Della ritenuta associazione a delinquere non si comprende quale sia stato il programma delittuoso, se non intraprendere una iniziativa imprenditoriale, occasione di lavoro per [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione. I Brutto hanno svolto il ruolo di mediatori solo per la realizzazione di una iniziativa imprenditoriale e non anche per la realizzazione di un patto corruttivo. [OSCURATO:PERSONA] del riesame non si avvede del fatto che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato voluto da [OSCURATO:PERSONA] e che non fu, invece, concordato dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della corruzione. Il Tribunale si sofferma a lungo circa la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto delle notizie confidenziali richieste al D'[OSCURATO:PERSONA]. A tutto volere concedere, tale circostanza dimostrerebbe, al più, il concorso di quest'ultimo nel reato di rivelazione di segreto di ufficio per il quale nessuna misura è stata applicata. Del tutto estraneo al reato di corruzione è [OSCURATO:PERSONA] che non risulta sapesse nulla di eventuali accordi tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione elettorale. I Brutto militavano da sempre nello stesso partito di Talarico e avevano partecipato alla campagna elettorale del Talarico in quanto candidato per il loro Collegio elettorale del loro partito. Non può tradursi in concorso nel reato l'avere presentato [OSCURATO:PERSONA] a Talarico. 3.4.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Entrambi i ricorrenti sono incensurati. E' lo stesso Tribunale a ritenere che i Brutto dall'aprile-maggio 2018 si siano sfilati dalla società e, dunque, sia finita in tale epoca la loro partecipazione alla pretesa associazione. La documentazione prodotta dalla difesa comprovante l'avvio di una piccola impresa edilizia con tre operai da parte di [OSCURATO:PERSONA] aveva lo scopo di dimostrare come l'indagato si fosse impegnato a trovare una occupazione, anziché, come ha ritenuto il Tribunale, "di vedere allargato l'ambito delle relazione commerciali della neo costituita realtà imprenditoriale".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile, mentre quello degli indagati appare fondato in relazione ai capi 2) e 3) e, come sarà di seguito illustrato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Deve premettersi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o ad escludere la sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché del Tribunale del riesame. Nel caso in esame l'impugnazione del Pubblico ministero è interamente versata in fatto e, per tale ordine di ragioni, è inammissibile. 3.L'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame è, invece, viziata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione a delinquere senza indicare elementi idonei a integrare tale ipotesi delittuosa e senza confrontarsi con le articolate argomentazioni difensive. In particolare, contraddittoria e illogica è la motivazione dell'ordinanza, in ordine alla genesi dei rapporti tra i Brutto, D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di portare dentro "l'affare in Albania" anche i Brutto che sapeva essere conoscenti di D'[OSCURATO:PERSONA]. Mentre, infatti, a pagina due del provvedimento impugnato i Giudici scrivono che i Brutto e D'[OSCURATO:PERSONA] decisero di coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] nella iniziativa imprenditoriale, a pagina otto cadono in contraddizione allorquando scrivono che fu [OSCURATO:PERSONA] a decidere di portare dentro l'affare anche i Brutto. Il Tribunale del riesame ha confuso la creazione di una società per realizzare una iniziativa imprenditoriale in Albania con la nascita di una associazione a delinquere. Il Tribunale non specifica, né rimanda ad alcuna fonte di prova su quando e tra chi si sarebbe deciso di costituire tale associazione e per compiere quali reati, posto che l'intenzione che appare è soltanto quella di creare una società per la commercializzazione di prodotti antiinfortunistici, settore nel quale lavorava il [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che un'attività del genere, per espandersi e acquisire clientela necessitasse di serie conoscenze, referenze e relazioni in Albania, da procurare anche mediante l'aiuto di personaggi politici, non può certo coincidere con il proposito di compiere una serie indeterminata di reati. Dalla costituzione della società fino alla sua chiusura nessun affare illecito è stato commesso, nessuna attività corruttiva è stata svolta in Albania, nessun appalto è stato ottenuto, nessun tentativo di compiere qualsiasi genere di illecito è stato posto in essere. Anzi, dalle intercettazioni telefoniche emerge che [OSCURATO:PERSONA] era entrato in conflitto con il [OSCURATO:PERSONA] e aveva preso le distanze dalla iniziativa imprenditoriale, sfilandosi dalla società dopo avere compreso che nulla di quanto sperato era stato realizzato, così che la sua permanenza in Albania era del tutto inutile. Emerge pacificamente dalla documentazione in atti che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] è durato meno di un anno e ha coinciso esclusivamente con il sorgere di un'iniziativa imprenditoriale rivelatasi del tutto fallimentare Così come ricostruita dal Tribunale del riesame, in conclusione, l'associazione a delinquere è pressoché inesistente, avendo ad oggetto la realizzazione di un singolo affare in Albania di per sé del tutto lecito. Si impone, dunque, in relazione a tale capo di incolpazione, l'annullamento senza rinvio in assenza di gravi indizi di reità. 4. Per quanto concerne il reato di corruzione, rileva il Collegio che il provvedimento del Tribunale del riesame è affetto da vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria. Secondo l'incolpazione provvisoria, le due parti della corruzione sarebbero, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], sottufficiale della Guardia di Finanza al quale sarebbe stato promesso di fare entrare il figlio Luciano nella società albanese, e [OSCURATO:PERSONA], interessato a ricevere notizie in ordine ad eventuali indagini che lo riguardavano. I Brutto, secondo l'accusa, avrebbero svolto il ruolo di intermediari tra i due, avendoli fatti conoscere ed incontrare.La motivazione del Tribunale del riesame è illogica e contraddittoria allorchè, dopo avere giustificato il coinvolgimento di D'[OSCURATO:PERSONA] nella iniziativa albanese con la tranquillità che ne avrebbero ricevuto i Brutto, subito dopo propone una diversa lettura, ritenendo evidente che i Brutto avessero agito nella veste di soggetti intermediari nell'accordo corruttivo, del quale 'avevano favorito il perfezionamento mettendo in relazione corrotto e corruttore. Il provvedimento impugnato non spiega perché, una volta favorita la conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], costoro avrebbero dovuto avere l'intermediazione degli indagati per concordare un patto corruttivo, né perché i Brutto avrebbero dovuto partecipare alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] al D'[OSCURATO:PERSONA] concernenti notizie che riguardavano solo il [OSCURATO:PERSONA] e di nessun interesse per indagati. Appare soprattutto illogico che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], entrambi associati a delinquere della stessa associazione, avessero bisogno dei Brutto per essere messi in relazione. Contraddittoria e illogica è la motivazione del Tribunale del riesame anche con riferimento al preteso prezzo della corruzione individuato nell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella compagine societaria della iniziativa albanese. Emerge in modo evidente dalle intercettazioni citate nell'ordinanza impugnata come non sia stato [OSCURATO:PERSONA] a volere la partecipazione del figlio di D'[OSCURATO:PERSONA] nella società, bensì proprio [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a conoscenza suoi problemi lavorativi. In considerazione dei vizi di motivazione sopra evidenziati si impone l'annullamento con rinvio con riferimento al capo 3). 5. E' infondato il ricorso in relazione alla insussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al reato di corruzione elettorale. Dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza impugnata emerge chiaramente come siano stati i Brutto a presentare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quest'ultimo aveva moltissimi "agganci" e che avrebbe potuto favorirlo per l'ottenimento di commesse pubbliche, importanti "entrature" e contatti privilegiati, in cambio dell'assicurazione di procurargli i voti nel complesso reggino dove [OSCURATO:PERSONA] vantava numerose conoscenze. Il Tribunale sottolinea correttamente l'importanza della intercettazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] proponeva di incontrarsi tutti a Roma, in modo da fare pesare ad [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che erano stati loro a presentarlo a Talarico. 6. Il motivo relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari è fondato. La sussistenza delle stesse è stata fondata in buona parte sul reato associativo, in relazione al quale questa Corte ritiene l'assenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché sulla astratta possibilità che gli indagati possano servirsi delle conoscenze maturate nel periodo in cui operavano nella asserita associazione per ottenere commesse pubbliche a favore della neo costituita società di [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, vedere allargato l'ambito delle relazione commerciali della stessa. La questione della attualità delle esigenze cautelari, a oltre tre anni dai fatti, poi, è affrontata superficialmente e con clausole di stile, anche in considerazione del fatto che gli indagati risultano incensurati. Tenuto conto della limitatezza dei fatti contestati in un contesto temporale risalente a oltre tre anni fa, della assenza di qualsiasi elemento indicativo di condotte illecite nel periodo intermedio, della piena ostensione degli elementi valutabili, è evidente che non risulta esservi alcuna possibilità attuale di esito positivo di un giudizio di rinvio non potendosi affermare esigenze cautelari gravi e attuali alla luce dei dati presupposti. 7. In conclusione, con riferimento al capo di incolpazione n. 3), relativo al concorso in corruzione, in parziale accoglimento del secondo motivo di ricorso, si impone l'annullamento con rinvio, mentre, con riferimento al capo di incolpazione n. 1) si impone l'annullamento senza rinvio. 7.1. Va però considerato che è fondato, comunque, anche il quarto motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari e che, per questo, la conclusione è necessariamente quella dell'annullamento senza rinvio. In ragione dell'interesse delle parti, quindi, tale decisione dovrà prevalere, comportando l'immediata cessazione della misura. 7.2. Pertanto, in relazione al primo e al quarto motivo del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con i conseguenti provvedimenti in ordine alla cessazione della misura cautelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del GIP del Tribunale di Catanzaro del 13 gennaio 2021. Dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] se non detenuti per altro. Manda alla Cancelleria per