CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 27770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4220 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, v ia Delle quattro Fontane 161,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a con gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 66 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nello studio legale tributario associato DLA Piper , Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 2 - rappresentatae difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO , sez. di BOLZANO, pubblicata il 25 / 11 /20 17 e notificata in data 7/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3/ 2016 , in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Bolzano revocò il decreto ingiuntivo n.1583 del 2012 , pronunciato in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. il 18 settembre 2012, con cui era statoingiunto all’opponente il pagamento di E uro 116.805,29 oltre interessi e spese. 1.1. Tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], imprese operanti nel campo della progettazione e realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica, era intercorso un lungo rapporto contrattuale e con scrittura privata del 15 giugno 2010 [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata ad elaborare, per [OSCURATO:PERSONA] , un progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località [OSCURATO:PERSONA] (VT) , compresi i necessari rilievi catastali e la gestione di tutte le pratiche presso la pubblica amministrazione e il gestore di rete.In data 6 marzo 2012 era stata rilasciata la necessaria «autorizzazione unica» da parte della provincia di Viterbo e da quel giorno [OSCURATO:PERSONA] era stata in grado di poter dare inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto; con l’autorizzazione unica era stata fissata la potenza totale di picco dell’impianto in 2.398 Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 3 - MB.In data 8 marzo 2012, [OSCURATO:SOCIETA] aveva perciò chiesto il pagamento della prima tranchedel proprio compenso - cioè il 20% del compenso da pagarsi «all’ottenimento delle pratiche amministrative necessarie per l’inizio dei lavori» che, in base all'articolo 3.1 , lettera b della scrittura privata 15/6/2010 già citata , venne quantificat a in E uro 101.355,30, pari adEuro 165 per kW di potenza nominale. Con missiva del 31 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] comunicò a [OSCURATO:SOCIETA] la decisione di non procedere alla realizzazione dell'impianto,restituendo formalmente al mittente la fattura ricevuta e disponendo in data 29 marzo 2012 un versamento di soli euro 15.000,00che, insieme all’acconto già versato di Euro 10.000,00 ( come previsto dall’ art.3 lett.a), costituivano la somma di Euro 25.000,00a suo dire unicamente dovuta per il recesso anticipato ex art. 2 comma 2 della convenzione.Secondo tale comma, nel caso in cui il progetto fosse stato sviluppato da [OSCURATO:SOCIETA],ma [OSCURATO:PERSONA] avesse decisopoi di non proseguire con la realizzazione dell’impianto, per qualunque motivo direttamente attribuibile al la stessa società committente o a terzi , ma non all’appaltatrice , sarebbe stato riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA] un importo forfettario ogni comprensivo pari a €25.000. Con il decreto opposto, era stato invece ingiunto il pagamento della somma tra il compensodovuto ex articolo 3.1 lettera B el'importo forfettario di euro 30.250,00dovuto ex articolo 2.2, detratto l'acconto ricevuto di euro 15.000,00e aggiunti gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale. 1.2. Il T ribunale di Bolzano motivò l’accoglimento dell’opposizione sostenendo che fosse dovuto unicamente il compenso di euro 25.000 ex articolo 2.2 della convenzione per essere stato esercitato il recesso da [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 4 - 2. In accoglimento dell'appello di [OSCURATO:SOCIETA], la C orte di Trento sezione di Bolzano rigettò l'opposizione,condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Solas), nelle more del giudizio succeduta a [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese del doppio grado. La Corte d’appello sostenne che l’esercizio libero del recesso dovesse essere compensato da [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 della convenzione, in corrispondenza del mancato guadagno di cui all'articolo 1671 cod. civ. dovuto dal committente in caso di suorecesso unilaterale e che tuttavia fossero altresì dovuti il rimborso delle spese sostenute dall'appaltatore e il compenso per i lavori già eseguiti, secondo quanto stabilito al primo comma dell’art. 2primo comma. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , affidandolo a due motivi; ha resistito con controricorsoJasemba s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363cod. civ., per avere la Corte d’appelloritenuto che a [OSCURATO:SOCIETA] spett asse sia il compenso ex artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 lett. a) e b) previsto per il caso in cui l’opera fossestata realizzata, sia il compenso previsto per il caso in cui l’opera non fosse stata realizzata e comunque previsto per il recesso ; avrebbe infatti così violato il criterio dell’interpreta zione letterale, ritenendo che il limite temporale entro cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto decidere di non realizzare il progetto limitandosi a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA] Euro25.000 fosse da ravvisarsi nell’espressione, di cui all’art. 2, comma 2, «entro i limiti delcontratto di diritto di superficie contratto di affitto condizionato firmato o da firmarsi con il proprietario del Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 5 - terreno» che,invece, sarebbe stata riferibile ai limiti contenutistici del progetto realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]; avrebbe inoltre violato il crite rio dell’interpretazione complessiva, ignorando che il suddetto limite temporale entro cui Ralosavrebbe potuto decidere di non realizzare il progetto limitandosi a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] 25.000 fosse invece da ravvisarsi nell’espressione di cui sempre all’art. 2, comma 2 del contratto «fino al punto da poter dare inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto», che altrimenti non avrebbe avuto significato; avrebbe cioè trascurato il presupposto della « effettiva realizzazione dell’impianto»; avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che i pagamenti scansionati in tranche , di cui all’art. 3, comma 1 , dovessero considerarsi ormai acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA] nel momento di interruzione dell’operazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; avrebbeinfondatamente considerato gli Euro25.000 di cui all’art, 2, comma 2°, quale «prezzo di recesso» in analogia al «mancato guadagno» di cui all’art. 1671 c.c., in aggiunta a quanto già maturato ai sensi dell’art. 2, comma 1 del contratto; il richiamo all’art.1671 cod. civ. sarebbe invece stato erroneo perché norma derogabile che consente la liquidazione forfettaria; il coordinamento tra art. 2 e art. 3 avrebbe implicato inoltre l’obbligo , per [OSCURATO:SOCIETA],di restituire le tranche ricevute ex art.3, perché divenute prive di causa; non avrebbe considerato che [OSCURATO:SOCIETA] avevaproseguito i lavori colpevolmente. 1.1. Il motivo è infondato. Deve premettersi che, per principio ormai consolidato, l’interpretazione di un contratto accolta in sentenza non deve essere l’unica astrattamente possibile ma soltantouna delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, limitarsi a dolersi in sede di legittimità Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 6 - del fatto che siastata privilegiata l'altra, dovendosi invece precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. Sez. 3,n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1, n. 9461 del 09/04/2021). Nella specie, dunque, la Corte d’appello ha ricostruito l’accordo intercorso tra le parti individuando il prezzo del recesso unilaterale del committente. In particolare, ha interpretato la clausola prevista al comma 2 dell’art. 2 della Convenzione in applicazione del criterio letterale, rimarcando che le parti avevano esplicitamente previsto la corresponsione dell’importo forfettario di Euro 25.000 , quale corrispettivo del libero recesso di [OSCURATO:PERSONA], «nel caso in cui» il progetto, fosse stato «sviluppato da [OSCURATO:SOCIETA] entro i limiti del contratto di superficie o contratto di affitto condizionato, firmato o da firmarsi, con il proprietario del terreno» su cui avrebbe dovuto sorgere l’impianto, cioè nel caso in cui [OSCURATO:PERSONA] committente avesse esercitato il suo recesso nella fase iniziale del progetto, quando ancora risultava individuato soltanto il sito dell’impianto e prima dell’ottenimento dell’autorizzazione come individuata alla lett. b) del successivo art. 3. Ciò posto, la Corte ha quindi correlato, in corretta applicazione del criterio di interpretazione stabilito all’art. 1363 cod. civ., gli art. 2 e 3 della Convenzione, così ricavando che le parti hanno inteso, al comma 1 dell’art. 2, attribuire a [OSCURATO:SOCIETA], nell’ipotesi in cui il recesso fosse stato esercitato dopo la fornitura in tutto o in parte dei servizi appaltati, un corrispettivo commisurato allo stadio di realizzazione del progetto. In conseguenza, la Corte ha stabilito che, qualora fossero state compiute – come accaduto nella fattispecie – le pratiche Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 7 - amministrative necessarie e sufficienti per l’inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto (ipotesi lett.adell’ art. 2 comma 1 ) , l e parti avevano inteso assicurare alla società appaltatrice, oltre all’acconto di Euro 10.000 (già percepito entro 14 giorni dalla firma dell’accordo, ex lettera adell’art. 3 com ma 1) , il 20% della somma da calcolare secondo l’articolo 2 comma 1, moltiplicando l’importo unitario di Euro 175 per kW di potenza nominale; la misura di questo corrispettivo risulta così stabilita dalla lettera bdell’art. 3 comma 1. Le successive lettere c, d, ed e sarebbero state corrisposte a [OSCURATO:SOCIETA] nell’ipotesi b del comma 1 dell’art. 2 e, cioè, se l’impianto fosse stato effettivamente realizzato. In fatto, la Corte territoriale ha infine consider ato che l'autorizzazione unica era stata rilasciata per una potenza totale di picco di 2.398 MB ed ha in conseguenza calcolato il corrispettivo complessivo inEuro 419.650,00. Così ricostruita, la volontà delle parti risulta interpretata plausibilmente e senza alcun vizio logico, in corrispondenza con la previsione dell'articolo 1671 cod. civ., secondo cui il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il diritto di recesso del committente di cui all'art. 1671 cod. civ. costituisce infatti un diritto potestativo esercitabile in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto, anche ad esecuzione iniziata, senza che ricorra una giusta causa, ma determina un obbligo indennitario correlato alle perdite subite dall'appaltatore - per le spese sostenute ed i lavori eseguiti -ed al mancato guadagno. Non è diversamente significativa la questione, pure posta dal ricorrente, della astratta derogabilità dell’art. 1671 cod. civ., posto che Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 8 - nella specie le parti hanno inteso regolamentare a priori il corrispettivo del recesso, collegandone l’importo spettante a ciascuna fase di realizzazione del progetto, predeterminando così quanto spettante all’appaltatore per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno. 2. Con il secondo motivo, la società ricorrente ha proposto una critica dell’interpretazione degli accordi intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA] anche in relazione al profilo del vizio di motivazione, sostenendo l’omessa considerazione del fatto decisivo dell’avvenuta sostituzione della fattura di acconto n. R12-001 dell'8 marzo 2012 con una nuova fattura: in particolare, ha sostenuto che l’avvenuta sostituzione della fattura costituisce un comportamento successivo delle parti contraenti rilevante ex art. 1362 cod. civ., la cui omessa considerazione implica vizio di motivazione ex n. 5 o, «in alternativa» (così in ricorso, nella rubrica del secondo motivo), la cui diversa valutazione implica violazione di legge in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.. 2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto l’incerta formulazione, con cui è stata prospettata contemporaneamente la sussistenza di una motivazione viziata per incompleta valutazione dei fatti e di una valutazione di quei fatti in violazione di legge, demanda inammissibilmente a questa Corte l’individuazione del vizio censurabile (cfr. Cass. Sez. 5, n. 18021 del 2016). In ogni caso, la successione delle fattureè stata analizzata dalla Corte d’appello compiutamente e approfonditamente (ciò che rende inammissibile la censura ex n.5) ai punti 4 e 5 della sentenza, in relazione all’efficacia del recesso e in riferimento al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo; negli stessi punti di motivazione è quindi Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 9 - escluso che [OSCURATO:SOCIETA] abbia assecondato l’interpretazione dell’accordo proposta da [OSCURATO:PERSONA] con il pagamento della sola somma di Euro 15.000 e che nel comportamento dell’appaltatrice successivo al recesso sia ravvisabile un fatto significativo per ricostruirediversamente la volontà delle parti. Come detto, per censurare la conclusione plausibile dell’attività ermeneutica del Giudice di merito non è sufficiente –e in tal senso la censura diviene inammissibile - offrire soltanto una diversa e alternativainterpretazione 3. Il ricorso è perciòrespinto, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato in ricorso.Non può trovare accoglimento l’istanza di liquidazione delle spese della procedura ex art. 373 cod. proc. civ. perché non risulta prova che la controricorrente abbia svolto difese in tale fase. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna Sola s [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 11.400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2018n. 4220 sez. S2 -ud. 22-2-2023 - 10 - contributo unificato pari