CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce ha confermato quella pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 9 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 2,4 e 7 1.895/67 e 612, comma 2, cod. pen. e condannato (con la riduzione del rito abbreviato) alla pena di anni due e mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa; Ritenuto, che la Corte distrettuale rispetto al trattamento sanzionatorio ha considerato congrua la pena inflitta in considerazione della gravità e della intensità del dolo in ragione dell'utilizzo del fucile per sparare alla persona offesa, che giustificava il superamento dei minimi edittali e l'entità degli aumenti per la continuazione; Rilevato che il ricorrente lamenta il difetto di motivazione rispetto alla quantificazione della pena e che la censura oblitera il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base del reato sub B) che alla quota- parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena, o dell'aumento (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;Considerato, infine, che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile atteso che il ricorso dell'imputato ha riguardato unicamente il trattamento sanzionatori, rispetto al quale la parte civile non ha interesse ad interloquire; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dice