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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10426/2026

Testo disponibile della fonte

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A PIERLUIGI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, in POTENZA, n. 142/2023depositata il 28/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/20261.

La contribuente ha impugnato innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Matera la cartella esattoriale n.06720160004268229 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,inerente il pagamento dei contributi consortili di bonifica c.d. fissi(tributo 660) per l’anno 2016 imposti dal Consorzio di Bonifica diBradano e Metaponto su terreni extra-agricoli (ha 5.24.65) di suaproprietà ricadenti nel comprensorio consortile in agro di Policoro perun importo di € 5.177,36 (oltre oneri di riscossione e notifica).

Inparticolare, ha chiesto l’integrale annullamento dell’atto impugnato peri seguenti motivi: 1) assenza del presupposto impositivo del beneficioidraulico ed imposizione determinata dalla sola inclusione nel perimetrodel comprensorio dei terreni di proprietà della ricorrente la cuiesistenza deve essere provata dall’ente come incremento di valoredegli immobili; 2) erroneità del calcolo della contribuzione, in quantobasato sulla rendita catastale, in violazione delle tariffe comeindividuate dal punto 5.4.2.3 del Piano di Classifica per le areepotenzialmente edificatorie ed in contrasto con l’art. 9, comma 11 dellaL.R.

Basilicata n. 1/17; 3) nullità della cartella per difetto dimotivazione ed inesistenza della sua notifica.2.

Con la sentenza n. 177/2021, pronunciata il 22 aprile 2021 edepositata il 4 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] diMatera ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo lo sgravio dellasomma di € 3.549,26, ma confermando la legittimità della pretesa delConsorzio per la parte residua di € 1.628,09.

La decisione si è basatasu una precedente controversia relativa a terreni vicini e serviti dallostesso canale C7, nella quale era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio nel 2019.

Tale CTU aveva accertato la correttezza dell’operatodel Consorzio, rilevando l’esistenza di un beneficio, seppur ridotto,nonostante la parziale strozzatura del canale C7.

Il consulente avevainoltre precisato che il beneficio non risultava annullato neppure nelle2 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026aree con sezione ridotta del canale, poiché le opere consortili presenti— come canali, scolmatori, vasche di laminazione e idrovore —continuavano a garantire una difesa essenziale del territorio.3.

La contribuente ha interposto appello.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Basilicata,con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo ha accolto, valorizzandol’assenza del beneficio fondiario.

Il giudice del gravame ha attribuitovalore prevalente alla relazione tecnica dell’ingegner Martino, redattaper il Comune di Policoro a tutela dell’interesse pubblico ambientale, laquale ha evidenziato la presenza di rischi idrogeologici tali da escluderequalsiasi beneficio o utilità per i terreni in causa.

Ritenendo lo studiocompleto e attendibile, la Corte ha considerato inutile la richiesta diconsulenza tecnica d’ufficio proposta dal Consorzio.

Nella motivazione,ha inoltre escluso la legittimità dell’imposizione del contributoconsortile quando il beneficio fondiario non sia concreto o risulticontestato, anche se l’immobile si trova formalmente nel comprensoriodi bonifica.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.6.

La parte intimata non ha depositato controricorso.7.

Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 860 c.c.;agli artt. 10, 21 e 59 comma 2 del R.D. n. 215/1933 e art. 18 R.D. n.523/1904; art. 9 [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2017.1.1 Si contesta che il giudice del gravame abbia attribuitovalore decisivo allo [OSCURATO:PERSONA]Idrologico del nuovo RegolamentoUrbanistico del Comune di Policoro, considerandolo determinante peraccertare il beneficio idraulico.

Secondo il Consorzio, tale studio non è3 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026idoneo a valutare il beneficio in questione, poiché non riguarda il calcolodel beneficio idraulico né può sostituire o limitare le competenze delConsorzio in materia di bonifica, che spettano invece al Piano diClassifica.

Quest’ultimo è lo strumento tecnico-amministrativo previstodalla legge per individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica edeterminare gli indici di contribuzione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce inoltre che i contributi consortili sonodovuti quando sussistono due presupposti: la proprietà degli immobilie la presenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica, entrambipresenti nel caso in esame.

Per tali motivi, ritiene che la sentenzaimpugnata abbia violato le norme di diritto, avendo dato valoreprevalente a una relazione tecnica estranea al calcolo del beneficio enon avendo fornito una motivazione logico-giuridica adeguata.

IlConsorzio sostiene infine che i terreni in causa traggono effettivobeneficio dalle opere consortili (come il canale n. 5 e i suoi affluenti,oltre alle idrovore) e che l’eventuale malfunzionamento del canale 7,richiamato dal contribuente, non sia rilevante per la decisione.2.

Il motivo, previa corretta riqualificazione, va accolto.3.

Nel formulare la censura la parte insiste in realtà sull’aspettomotivatorio, laddove afferma, nell’ultimo periodo a p. 14 del ricorso,che “La gravata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado di Basilicata, non ha preso in alcuna considerazione ed ha violatole norme che disciplinano la materia e si è limitata a dare valore ad unarelazione tecnica, quella dell’[OSCURATO:PERSONA], commissionata dal [OSCURATO:PERSONA] a fini completamente diversi, senza fornire alcuna validamotivazione in ordine alla prevalenza di detta relazione su quellaprodotta dal Consorzio e quella dell’Ing.

Guida qualificateapoditticamente “entrambe di minor pregio e rilievo nel caso inesame””.

Tale (parte della censura) va più correttamente ricondottaall’ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.4 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/20263.1.

La motivazione della sentenza in parte qua è solamenteapparente in quanto non è dato comprendere in alcun modo il percorsologico giuridico seguito dalla Corte del gravame per attribuireprevalenza a detta relazione rispetto alle altre, di segno opposto, unadelle quale addirittura redatta da un consulente tecnico di ufficio.3.2.

Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è presente ilseguente principio di diritto: “nel processo tributario, nel quale esisteun maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia diparte può costituire fonte di convincimento del giudice, che puòelevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi leragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., 23 giugno2025, n. 16793; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., 24 febbraio2020, n. 4864; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193)”.3.3.

Tuttavia, la motivazione deve dare conto del percorso logicoseguito in concreto per pervenire alla statuizione, non potendo invecelimitarsi il giudice ad esprimere la preferenza per l’una o per l’altra tesiin base ad una espressione, di fatto, di mera a e non giustificatapreferenza.3.4.

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelarela ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta diargomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n.10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,5 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 21/12/2025, n.33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023).3.5.

Ne consegue che il motivo, così diversamente qualificato inragione delle argomentazioni effettivamente spese, meritaaccoglimento.4.

In conclusione, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, ela sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A PIERLUIGI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, in POTENZA, n. 142/2023depositata il 28/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La contribuente ha impugnato innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Matera la cartella esattoriale n.06720160004268229 emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione,inerente il pagamento dei contributi consortili di bonifica c.d. fissi(tributo 660) per l’anno 2016 imposti dal Consorzio di Bonifica diBradano e Metaponto su terreni extra-agricoli (ha 5.24.65) di suaproprietà ricadenti nel comprensorio consortile in agro di Policoro perun importo di € 5.177,36 (oltre oneri di riscossione e notifica). Inparticolare, ha chiesto l’integrale annullamento dell’atto impugnato peri seguenti motivi: 1) assenza del presupposto impositivo del beneficioidraulico ed imposizione determinata dalla sola inclusione nel perimetrodel comprensorio dei terreni di proprietà della ricorrente la cuiesistenza deve essere provata dall’ente come incremento di valoredegli immobili; 2) erroneità del calcolo della contribuzione, in quantobasato sulla rendita catastale, in violazione delle tariffe comeindividuate dal punto 5.4.2.3 del Piano di Classifica per le areepotenzialmente edificatorie ed in contrasto con l’art. 9, comma 11 dellaL.R. Basilicata n. 1/17; 3) nullità della cartella per difetto dimotivazione ed inesistenza della sua notifica.2. Con la sentenza n. 177/2021, pronunciata il 22 aprile 2021 edepositata il 4 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] diMatera ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo lo sgravio dellasomma di € 3.549,26, ma confermando la legittimità della pretesa delConsorzio per la parte residua di € 1.628,09. La decisione si è basatasu una precedente controversia relativa a terreni vicini e serviti dallostesso canale C7, nella quale era stata svolta una consulenza tecnicad’ufficio nel 2019. Tale CTU aveva accertato la correttezza dell’operatodel Consorzio, rilevando l’esistenza di un beneficio, seppur ridotto,nonostante la parziale strozzatura del canale C7. Il consulente avevainoltre precisato che il beneficio non risultava annullato neppure nelle2 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026aree con sezione ridotta del canale, poiché le opere consortili presenti— come canali, scolmatori, vasche di laminazione e idrovore —continuavano a garantire una difesa essenziale del territorio.3. La contribuente ha interposto appello.4. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Basilicata,con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo ha accolto, valorizzandol’assenza del beneficio fondiario. Il giudice del gravame ha attribuitovalore prevalente alla relazione tecnica dell’ingegner Martino, redattaper il Comune di Policoro a tutela dell’interesse pubblico ambientale, laquale ha evidenziato la presenza di rischi idrogeologici tali da escluderequalsiasi beneficio o utilità per i terreni in causa. Ritenendo lo studiocompleto e attendibile, la Corte ha considerato inutile la richiesta diconsulenza tecnica d’ufficio proposta dal Consorzio. Nella motivazione,ha inoltre escluso la legittimità dell’imposizione del contributoconsortile quando il beneficio fondiario non sia concreto o risulticontestato, anche se l’immobile si trova formalmente nel comprensoriodi bonifica.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Consorzio haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.6. La parte intimata non ha depositato controricorso.7. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 860 c.c.;agli artt. 10, 21 e 59 comma 2 del R.D. n. 215/1933 e art. 18 R.D. n.523/1904; art. 9 [OSCURATO:PERSONA] n. 1/2017.1.1 Si contesta che il giudice del gravame abbia attribuitovalore decisivo allo [OSCURATO:PERSONA]Idrologico del nuovo RegolamentoUrbanistico del Comune di Policoro, considerandolo determinante peraccertare il beneficio idraulico. Secondo il Consorzio, tale studio non è3 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026idoneo a valutare il beneficio in questione, poiché non riguarda il calcolodel beneficio idraulico né può sostituire o limitare le competenze delConsorzio in materia di bonifica, che spettano invece al Piano diClassifica. Quest’ultimo è lo strumento tecnico-amministrativo previstodalla legge per individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica edeterminare gli indici di contribuzione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce inoltre che i contributi consortili sonodovuti quando sussistono due presupposti: la proprietà degli immobilie la presenza di un beneficio derivante dalle opere di bonifica, entrambipresenti nel caso in esame. Per tali motivi, ritiene che la sentenzaimpugnata abbia violato le norme di diritto, avendo dato valoreprevalente a una relazione tecnica estranea al calcolo del beneficio enon avendo fornito una motivazione logico-giuridica adeguata. IlConsorzio sostiene infine che i terreni in causa traggono effettivobeneficio dalle opere consortili (come il canale n. 5 e i suoi affluenti,oltre alle idrovore) e che l’eventuale malfunzionamento del canale 7,richiamato dal contribuente, non sia rilevante per la decisione.2. Il motivo, previa corretta riqualificazione, va accolto.3. Nel formulare la censura la parte insiste in realtà sull’aspettomotivatorio, laddove afferma, nell’ultimo periodo a p. 14 del ricorso,che “La gravata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado di Basilicata, non ha preso in alcuna considerazione ed ha violatole norme che disciplinano la materia e si è limitata a dare valore ad unarelazione tecnica, quella dell’[OSCURATO:PERSONA], commissionata dal [OSCURATO:PERSONA] a fini completamente diversi, senza fornire alcuna validamotivazione in ordine alla prevalenza di detta relazione su quellaprodotta dal Consorzio e quella dell’Ing. Guida qualificateapoditticamente “entrambe di minor pregio e rilievo nel caso inesame””. Tale (parte della censura) va più correttamente ricondottaall’ipotesi di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.4 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/20263.1. La motivazione della sentenza in parte qua è solamenteapparente in quanto non è dato comprendere in alcun modo il percorsologico giuridico seguito dalla Corte del gravame per attribuireprevalenza a detta relazione rispetto alle altre, di segno opposto, unadelle quale addirittura redatta da un consulente tecnico di ufficio.3.2. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità è presente ilseguente principio di diritto: “nel processo tributario, nel quale esisteun maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia diparte può costituire fonte di convincimento del giudice, che puòelevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi leragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., 23 giugno2025, n. 16793; Cass., 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., 24 febbraio2020, n. 4864; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2193)”.3.3. Tuttavia, la motivazione deve dare conto del percorso logicoseguito in concreto per pervenire alla statuizione, non potendo invecelimitarsi il giudice ad esprimere la preferenza per l’una o per l’altra tesiin base ad una espressione, di fatto, di mera a e non giustificatapreferenza.3.4. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelarela ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta diargomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n.10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,5 di 6Numero registro generale 20595/2023Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 10426/2026Data pubblicazione 20/04/2026tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 21/12/2025, n.33417; Cass. 20/07/2023 n. 2023).3.5. Ne consegue che il motivo, così diversamente qualificato inragione delle argomentazioni effettivamente spese, meritaaccoglimento.4. In conclusione, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, ela sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenzaimpugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO6 di 6
Sentenza Cassazione n. 10426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris