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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29456/2026

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UI 01F3TXW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Ben BoufaresJameleddine;Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, aventi ad oggetto rispettivamentel’affermazione di responsabilità degli imputati e il mancato riconoscimento delleadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;Rilevato altresì che si tratta di motivi inammissibili perché versatiintegralmente in fatto, in quanto, volti a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,senza peraltro evidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità dei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 01F3TXW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Ben BoufaresJameleddine;Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, aventi ad oggetto rispettivamentel’affermazione di responsabilità degli imputati e il mancato riconoscimento delleadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;Rilevato altresì che si tratta di motivi inammissibili perché versatiintegralmente in fatto, in quanto, volti a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,senza peraltro evidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità dei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris