CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché, oltre a non considerare la riconosciuta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è generico ed omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in vizi logici o giuridici, ha ritenuto che la sostanza non fosse destinata al mero uso personale (cfr. pagina 3 'della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]