CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15753-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 252, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] privato R.G.N.15753/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4169/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 5332/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 4169/2018, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa volte ad ottenere l’inquadramento nel superiore livello B quadri dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna della società al pagamento delle conseguenze retributive pari ad euro 34.064,56 oltre accessori; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto Massai affidato a tre motivi; che [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso; cheClaudio Massai ha depositato memoria; che i l collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 4.5.2023, sottoscritto innanzi al Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento RG 35881/2022, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA];che tale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così