CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 26344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15508/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 400, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. DELLA SICILIA n. 1409/2014depositata il 23/04/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia recuperava, per l’annualità 1999, importi Iva indebitamente detratti. L’atto impositivo poggiava su un pvc del 7 settembre 2004, con il quale si contestavano alla società fatturazioni per operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva il ricorso della contribuente, la quale adduceva, dal canto suo, d’aver presentato, ai sensi dell’art. 9 L. n. 289 del 2002, domanda di definizione automatica per gli anni 1997-2001, conseguentemente adempiendo in modo regolare ai pagamenti dovuti. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, successivamente adita dall’Agenzia delle Entrate, ne accoglieva il ricorso, confermando l’avviso di accertamento. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA]. è ora affidato a tre motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la [OSCURATO:PERSONA] trascurato di valorizzare la mancata allegazione all’avviso di accertamento e al pvc su cui lo stesso è basato dei processi verbali redatti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la mancata riproduzione nell’avviso e nel pvc anzidetti del contenuto dei processi verbali in parola. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato l’“ampia, circostanziata e dettagliata operazione di controllo anche patrimoniale”, svolta dalla Guardia di Finanza, evidenziando che delle movimentazioni veniva data “ampia contezza nel processo verbale”. Come chiarito da questa Corte “L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (cfr. nel medesimo orizzonte di vedute Cass.n. 9323 del 2017). D’altronde, l'onere dell'Ufficio si compendia nel “mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa” il che accade anche quando detto onere sia assolto con doppia motivazione "per relationem", quindi allorché il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (v. in questo solco ricostruttivo Cass. n. 28060 del 2017). In definitiva, infatti, l'avviso di accertamento è legittimamente motivato "per relationem" attraverso il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un'indagine di mercato, purché, nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato (v. in quest’ottica Cass. n. 4396 del 2018). Questa Corte ha anche puntualizzato che “l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione "per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente” (v. in una prospettiva analoga Cass. n. 32127 del 2018). Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 59, co. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 354, co. 2, c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA] “avendo rilevato la erroneità di quanto asserito dai Giudici della CTP in ordine alla legittimità della definizione ex art. 9 L. 289/02, avrebbero dovuto rimettere le parti dinnanzi al Giudice di 1° grado”. Il motivo è infondato. Va richiamato il principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi” (Cass. n. 15530 del 2010; conf. Cass. n. 3334 del 2011). La statuizione in ordine alla legittimità della definizione ex art. 9 L. n. 289 del 2002 non è ipotesi che possa ricomprendersi in una di quelle tassativamente previste dal primo comma dell'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stati evidenziati in sentenza “i motivi di diritto sui quali si è basato il convincimento del Giudice”, non essendo pertanto consentito “comprendere le ragioni poste a suo fondamento” e la conoscenza del “percorso logico- argomentativo seguito”. Il motivo è inammissibile. La motivazione non scende al di sotto del “minimo costituzionale”. La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Mette in conto evidenziare che “in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass.n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura esposta in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ult