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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17098/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, porto di arma, furto aggravato e più reati di furto in abitazione, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine al ritenuto giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento alla rapina e all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da criticità giustificative, ha sottolineato a pagina 4 come il giudice di primo grado avesse correttamente operato il bilanciamento fra le circostanze, tenendo conto della negativa personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, e della spregiudicatezza dimostrata nell'azione predatoria, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; osservato che la Corte territoriale ha altresì adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità alla luce degli effetti dannosi connessi alla lesione cagionata alla persona offesa nonché l'aumento per continuazione, stante la gravità del fatto, realizzato nel medesimo ristretto lasso temporale di consumazione di altri reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il collegio riafferma inoltre che con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per modifiche legislative - e nel caso di specie con riguardo al furto contestato al capo e) - ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso non impone di verificare se la persona offesa intenda presentare querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, porto di arma, furto aggravato e più reati di furto in abitazione, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine al ritenuto giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento alla rapina e all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da criticità giustificative, ha sottolineato a pagina 4 come il giudice di primo grado avesse correttamente operato il bilanciamento fra le circostanze, tenendo conto della negativa personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, e della spregiudicatezza dimostrata nell'azione predatoria, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; osservato che la Corte territoriale ha altresì adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità alla luce degli effetti dannosi connessi alla lesione cagionata alla persona offesa nonché l'aumento per continuazione, stante la gravità del fatto, realizzato nel medesimo ristretto lasso temporale di consumazione di altri reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il collegio riafferma inoltre che con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per modifiche legislative - e nel caso di specie con riguardo al furto contestato al capo e) - ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso non impone di verificare se la persona offesa intenda presentare querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]
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