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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25029/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25029/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris