CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 agosto 2024
Cassazione n. 22991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettostato di apolide – riconoscimento della citta* * Presidente dinanza* * Consigliere* * Consigliere R G N 10842/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10842/2023 R G proposto da* * rappresentata e difesa dall Avv * * condomicilio in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte dicassazione– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro p t rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato con domicilio legale in Roma viadei * n 12– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di L * n 1530/22 depositatail 31 ottobre 2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dalConsigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/20241 * * già cittadina della * convenne in giudizio il *stero dell interno per sentir accertare il proprio stato di apolide con il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana e per sentir condannareil convenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla lesione dell affidamentoin ordine all avvenuto riconoscimento dello stato di apolide e dal ritardo nelladefinizione del relativo procedimento amministrativo* di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell *kistan riferì di essere giunta in Italia nell anno 1990 e di aver ottenuto ilpermesso di soggiorno dapprima per motivi di lavoro ed in seguito per ricongiungimento con familiare convivente appartenente all * Europea aggiunse di aver presentato nell anno 2006 domanda per il riconoscimento dellostato di apolide senza aver mai ricevuto comunicazione del relativo provvedimento e di averla reiterata nell anno 2016 e nel 2018 senza aver mai ricevuto alcuna risposta tanto da averla revocata nell anno 20211 1 Con ordinanza del 5 febbraio 2022 il Tribunale di L * accolse ladomanda di riconoscimento dello stato di apolide rigettando le altre domande2 L impugnazione proposta dalla * è stata rigettata dalla Corted appello di L * con sentenza del 31 ottobre 2022* che il riconoscimento dello stato di apolide non comporta automaticamente la concessione della cittadinanza italiana a tal fine occorrendoche l apolide risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni e precisatoche il predetto riconoscimento ha natura dichiarativa soltanto nel caso in cuii relativi presupposti siano emersi inequivocabilmente dalle verifiche effettuate dall Amministrazione competente la Corte ha ritenuto insussistenti ipresupposti per il riconoscimento della cittadinanza osservando che nellaspecie l accertamento dello stato di apolide era stato effettuato per la primavolta in sede giudiziale poiché la prima domanda proposta dall attrice in sedeamministrativa era stata rigettata mentre la seconda era stata revocataHa confermato inoltre l infondatezza della domanda di risarcimento perlesione del legittimo affidamento rilevando che la prima richiesta di ricono* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024scimento dello stato di apolide anteriore all entrata in vigore dell art 2 bisdella legge 7 agosto 1990 n 241 era stata rigettata per carenza di documentazione e ritenendo irrilevante sia la menzione dello status di rifugiatonel permesso di soggiorno in assenza di un formale provvedimento in talsenso sia l indicazione dello stato di apolide sulla carta d identità verosimilmente determinata da una dichiarazione resa dalla stessa attrice in sede diredazione del documentoHa escluso infine la fondatezza della domanda di risarcimento per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo ritenendo indimostrata la negligenza dell Amministrazione essendo emerso che la stessaaveva interloquito con l attrice almeno due volte evidenziando la complessitàdegli accertamenti da compiere e richiedendo documentazione relativa allacittadinanza della madre e non essendo stato provato il tipo degli atti trasmessi e la rilevanza degli stessi ai fini della definizione della pratica3 Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi Il Ministero ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussioneoraleRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente va dichiarata l inammissibilità della costituzione ingiudizio del Ministero dell interno avvenuta mediante il deposito di un attofinalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale anzichémediante controricorso nel procedimento in camera di consiglio dinanzi allaCorte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta attraverso il deposito di memorie il quale postula chel intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente depositato cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27124 [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:DATA_NASCITA] n24422 [OSCURATO:PERSONA] III [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 248352 Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell art 1 della * di * * del 28 settembre 1954 delloart 702 quater cod proc civ e dell art 2909 cod civ censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli effetti del riconoscimento dello* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024stato di apolide decorressero dalla data della relativa dichiarazione senzaconferire rilievo alla condizione di apolidia di fatto in cui versava essa ricorrente in virtù della sussistenza dei relativi presupposti * di averprodotto la documentazione attestante il mancato acquisto della cittadinanzarussa o uzbeka la legittimità del suo ingresso e della sua permanenza inItalia dove risiedeva stabilmente dal 22 maggio 1992 sostiene che l esclusione della natura dichiarativa dell accertamento ha posto a suo carico le conseguenze della mancata adozione di un provvedimento da parte dell *strazione3 Con il secondo motivo la ricorrente deduce in via subordinata la violazione dell art 112 cod proc civ e dell art 9 comma primo della legge 5febbraio 1992 n 91 censurando la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da essa specificamente proposta in virtù della residenza legalenel territorio dello Stato da almeno dieci anni4 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell art 97Cost degli artt 1175 1218 e 1375 cod civ degli artt 115 e 116 cod procciv e dell art 1 della legge n 241 del 1990 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell Amministrazione perlesione del legittimo affidamento in virtù dell immotivato riferimento ad unarichiesta risalente all anno 2008 da lei mai presentata e all art 2 bis dellalegge n 241 del 1990 non pertinente alla questione proposta * cheil rigetto della prima richiesta non le era stato mai comunicato rileva cheimmotivatamente la Corte territoriale ha ritenuto che l attribuzione dello statodi apolide risultante dal permesso di soggiorno fosse riconducibile a una suadichiarazione ribadendo che in assenza di qualsiasi riscontro alla sua richiesta la stessa ha legittimamente ingenerato in essa ricorrente la convinzionedi aver effettivamente acquisito il predetto stato * inoltre che la domanda in questione trova fondamento nella lesione di un diritto soggettivodeterminata dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deveessere improntato il comportamento dell Amministrazione afferma che la responsabilità di quest ultima si configura come responsabilità contrattuale dacontatto sociale qualificato ricollegabile alle conseguenze negative del pre* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024detto comportamento che l ha costretta ad avviare il procedimento amministrativo con quattro anni di ritardo arrecandole gravi disagi nella vita quotidiana ed impedendole di contrarre matrimonio e di esercitare il proprio dirittodi libera circolazione5 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell art 2 bisdella legge n 241 del 1990 e del d m 18 aprile 2000 n 142 sostenendoche nel rigettare la domanda di risarcimento del danno cagionato dal ritardonella definizione del procedimento amministrativo la sentenza impugnatanon ha tenuto conto della lesione del suo diritto ad ottenere un provvedimento che le consentisse in caso di rigetto della richiesta di accedere aimezzi di tutela previsti dall ordinamento * che l Amministrazionenon ha mai provveduto in ordine alla richiesta da lei presentata osserva chenel far decorrere il termine per la definizione del procedimento dalla trasmissione dell ulteriore documentazione da lei inviata anziché dalla data di presentazione della richiesta la Corte territoriale non ha considerato che il procedimento avviato a seguito di quest ultima non era stato mai sospeso6 Il primo motivo riflettente la natura dichiarativa del riconoscimentodello status di apolide è fondatoNon può infatti condividersi il principio posto a fondamento della decisioneimpugnata secondo cui ai fini del riconoscimento della cittadinanza italianain favore dell apolide ai sensi dell art 9 comma primo lett e della legge 5febbraio 1992 n 91 il quinquennio di residenza legale nel territorio dellaRepubblica dev essere computato a decorrere dalla data del riconoscimentogiudiziale del predetto status al quale deve attribuirsi natura costitutiva ameno che i relativi presupposti non siano emersi inequivocabilmente dalleverifiche amministrative e documentali svolte dalle autorità competentiA sostegno di tale assunto la Corte territoriale ha richiamato un precedente di legittimità asseritamente invocato dalla stessa difesa dell appellante il quale nell affermare che l operatività del divieto di espulsione in favore dello straniero che sostenga di poter beneficiare dello status di rifugiatoè subordinata alla presentazione di una motivata istanza in tal senso e dellacorrelata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo cfrCass Sez I 4/05/2004 n 8423 4/06/2002 n 8067 nel medesimo senso* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024successivamente [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27181 13/09/2011 n18747 ha ribadito il principio enunciato da altre pronunce secondo cui laqualifica di rifugiato politico così come quella di avente diritto all asilo costituisce uno status un diritto soggettivo con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva e le controversie aventi ad oggetto ilriconoscimento dei predetti status rientrano nella giurisdizione dell *giudiziaria ordinaria cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 907 nel medesimosenso successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 32046 Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla posizione di apolide in riferimentoalla quale è stato affermato che il giudizio avente ad oggetto l accertamentodel relativo status ai sensi della * di * * del 28 settembre1954 e dell art 17 del d P R 12 ottobre 1993 n 572 spetta alla giurisdizionedel Giudice ordinario trattandosi di un procedimento riguardante lo stato ela capacità delle persone e quindi attribuito in via esclusiva alla competenzadel tribunale ai sensi dell art 9 cod proc civ nonché relativo a un dirittocivile e politico la cui tutela è sempre ammessa davanti al Giudice ordinarioai sensi dell art 113 Cost cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28873Nessuna delle predette pronunce prevede tuttavia la distinzione introdotta dalla sentenza impugnata tra l efficacia della sentenza di riconoscimento dello stato di apolide emessa sulla base di evidenze documentali giàemerse in sede amministrativa e quella della sentenza adottata in virtù dielementi addotti soltanto in giudizio anzi quella da ultimo citata afferma achiare lettere che l attività di certificazione della condizione di apolide demandata al Ministero dell interno dall art 17 del d P R n 572 del 1993 non hacarattere discrezionale e non può quindi comportare l affievolimento dellaposizione soggettiva del richiedente da diritto soggettivo a interesse legittimo la cui tutela com è noto si realizza mediante l annullamento di un atto amministrativo ad opera di una sentenza costitutiva * infatti che solola certezza desumibile da prove documentali ovvero da atti scritti ad esempio una dichiarazione di perdita della cittadinanza dello Stato di provenienzache l istante è una stateless person e non uno straniero con cittadinanza dialtro paese autorizza il Ministero al rilascio della certificazione è stato affer* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024mato che quest ultima può essere negata solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il Ministeroeserciti la sua facoltà di chiedere altri documenti * inoltre che l unicoprofilo di discrezionalità peraltro di tipo tecnico spettante al Ministero riguarda la valutazione della documentazione prodotta dall interessato a sostegno della propria condizione di apolidia e la facoltà di richiederne altra si èconcluso che una volta ritenuta esistente la prova documentale di tale condizione il Ministero quale organo dello Stato che ospita l istante deve attestare lo stato di apolidia che non è conferito da esso ma solo riconosciuto ecertificatoSe dunque lo stesso provvedimento amministrativo attestante la condizione di apolide non ha natura costitutiva ma dichiarativa significativa peraltro è la circostanza che l art 17 del d P R n 572 del 1993 lo denominiespressamente «certificazione» indipendentemente dall evidenza dellaprova offerta dall istante e dall eventuale richiesta di ulteriore documentazione non vi è ragione di ritenere che una siffatta distinzione possa essereintrodotta con riferimento all efficacia del riconoscimento disposto in sede giudiziale dovendo d altronde escludersi che la natura dell azione esercitata ingiudizio possa mutare a seconda del tipo e della consistenza della prova fornita a sostegno della domanda In quest ottica appare verosimile che il riferimento della sentenza impugnata all inequivoca desumibilità dei presuppostiper il riconoscimento dello status di apolide dalle verifiche amministrative edocumentali svolte dalle * competenti quale condizione indispensabileper l attribuzione della natura dichiarativa alla relativa sentenza costituiscail frutto di un equivoco riconducibile ad un altra pronuncia di legittimità laquale ha ritenuto che a fronte della predetta evidenza l art 31 della *zione di * * il quale consente l espulsione dell apolide soltanto nei casidi documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico si estenda in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/onelle more del procedimento volto all accertamento dello stato di apolidia cfrCass Sez I 19/06/2019 n 16489 Tale pronuncia tuttavia non solo nonha contraddetto gli altri precedenti citati ma li ha espressamente richiamaticonfermando la natura dichiarativa del riconoscimento giudiziale dello status* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024di apolide ma estendendo al richiedente o comunque a chi sia in possessodei relativi requisiti l operatività del divieto di espulsione previsto dall art 31cit anche quando il predetto status non abbia ancora costituito oggetto diaccertamento giudiziale7 Il primo motivo va pertanto accolto restando assorbito il secondoproposto in via subordinata e riflettente l omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell art 9 commaprimo lett f della legge n 91 del 19928 E invece infondato il terzo motivo concernente la responsabilità dellaAmministrazione per lesione del legittimo affidamento risposto dalla ricorrente in ordine all avvenuto riconoscimento dello status di apolideAi fini del rigetto della domanda di risarcimento la sentenza impugnatasi è attenuta all orientamento della giurisprudenza amministrativa secondocui il riconoscimento della responsabilità della * Amministrazione perlesione del legittimo affidamento riposto nell adozione di un provvedimentofavorevole postula che tale affidamento sia incolpevole basato cioè su unasituazione di apparenza costituita dalla stessa Amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere in cui ilprivato abbia senza colpa confidato cfr [OSCURATO:PERSONA] plen [OSCURATO:DATA_NASCITA]n 20 * che la ricorrente aveva allegato di non aver ricevuto comunicazione del rigetto della prima istanza da lei presentata la Corte territorialeha rilevato che dalla corrispondenza successivamente intercorsa tra le partiera emerso che la stessa era stata rigettata per carenza di documentazioneaggiungendo che in assenza di un formale provvedimento la mera menzionedello status di rifugiato nel permesso di soggiorno e di quello di apolide sullacarta d identità non poteva considerarsi idonea ad avvalorare nella ricorrenteuna ragionevole convinzione di aver ottenuto il provvedimento richiestoIl riferimento alla necessità di un provvedimento o comunque di un comportamento ascrivibile all Amministrazione destinataria dell istanza di riconoscimento dello stato di apolide quale fonte dell affidamento ingenerato nell istante si pone perfettamente in linea anche con l orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del risarcimento dei danni subìtidal privato per effetto della lesione dell affidamento riposto nell adozione di* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva sia in caso disuccessivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell Amministrazione nelprocedimento amministrativo poi conclusosi senza l emanazione del provvedimento ampliativo non è sufficiente la violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l esercizio della potestà amministrativa ma occorre anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono governare il comportamento dell Amministrazione e si traducono in regole di responsabilità non di validità dell atto cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n15324 24/01/2023 n 2175 11/05/2021 n 12428 * nellaspecie tale violazione è stata ritenuta non ricollegabile alla mera omissionedella comunicazione del provvedimento di rigetto dell istanza cui nella materia in esame non può attribuirsi alcun particolare significato ai sensi dell art20 comma quarto della legge n 241 del 1990 anche nel testo vigente all epoca della proposizione dell istanza né alle indicazioni contenute nei documenti rilasciati alla ricorrente uno dei quali il permesso di soggiorno si riferiva ad un provvedimento diverso il riconoscimento dello status di rifugiatocome accertato dalla sentenza impugnata rimasta incensurata sul punto enon già lo stato di apolide come sostiene in questa sede la ricorrente mentre l altro la carta d identità pur riferendosi allo stato di apolide provenivada un Amministrazione il Comune diversa da quella dell interno cui spettava la competenza a pronunciarsi in ordine al riconoscimento dello stato diapolideNessun rilievo può assumere in contrario il richiamo della difesa dellaricorrente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità cheinquadra la responsabilità della * Amministrazione per lesione del legittimo affidamento in quella contrattuale secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato anziché in quella extracontrattuale cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 1567 15/01/2021 n 61528/04/2020 n 8236 non incidendo tale diversa qualificazione sull individuazione dei presupposti necessari per la configurabilità della colpa dell Amministrazione ma solo sull applicazione delle regole in tema di riparto dellagiurisdizione nelle relative controversie nonché in tema di ripartizione dell o* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024nere della prova nella specie non oggetto di contestazione9 E altresì infondato il quarto motivo avente ad oggetto la responsabilità dell Amministrazione per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativoAnche a questo riguardo la sentenza impugnata ha richiamato l orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui ai fini del riconoscimento della responsabilità della * Amministrazione non è sufficienteche il superamento del termine previsto dalla legge abbia impedito al richiedente di ottenere il provvedimento favorevole sollecitato ma è necessariodimostrare che l Amministrazione sia incorsa in un comportamento negligente in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell azioneamministrativa cfr [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4594 La sussistenza di tale presupposto è stata esclusa nella specie sulla base delle modalità di svolgimento del nuovo procedimento per il riconoscimento dello status di apolide avviato dalla ricorrente nell anno 2016 a seguito della mancatacomunicazione dell esito di quello precedente promosso nell anno 2006 purrilevando che al momento della revoca dell istanza era ormai decorso il termine per l adozione del provvedimento la Corte territoriale ha ritenuto impossibile stabilire se tale ritardo fosse imputabile all Amministrazione osservando che la stessa aveva interloquito per ben due volte con la ricorrenteper segnalare la complessità degli accertamenti da svolgere e per richiedereulteriore documentazione ed aggiungendo che la ricorrente aveva provveduto ad inviarla ma dando atto della mancata produzione degli atti trasmessie della conseguente impossibilità di verificarne la rilevanza ai fini della definizione della praticaIl riferimento alla richiesta di ulteriore documentazione strumentale nongià al riscontro dell intervenuta scadenza del termine per provvedere espressamente riconosciuta dalla sentenza impugnata ma alla verifica della rilevanza della stessa per l adozione del provvedimento e quindi della diligenzadell Amministrazione nella conduzione del procedimento risulta anch essoconforme all orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della * Amministrazione per l esercizio illegittimo dellafunzione pubblica secondo cui il criterio d imputazione di tale responsabilità* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024non è correlato esclusivamente alla contrarietà della condotta tenuta dall Amministrazione alle norme che ne disciplinano l attività ma risponde ad unavalutazione più complessa estesa oltre che alla connotazione dell azione amministrativa come fonte di danno ingiusto all accertamento dell elementosoggettivo dell illecito quanto meno nella forma della colpa cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27800 [OSCURATO:PERSONA] III [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5621 31/10/2014 n 2317010 La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti segnati dall accoglimento del primo motivo d impugnazione con il conseguente rinvio dellacausa alla Corte d appello di L * che provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettostato di apolide – riconoscimento della citta* * Presidente dinanza* * Consigliere* * Consigliere R G N 10842/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 10842/2023 R G proposto da* * rappresentata e difesa dall Avv * * condomicilio in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte dicassazione– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro p t rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato con domicilio legale in Roma viadei * n 12– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di L * n 1530/22 depositatail 31 ottobre 2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dalConsigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/20241 * * già cittadina della * convenne in giudizio il *stero dell interno per sentir accertare il proprio stato di apolide con il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana e per sentir condannareil convenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla lesione dell affidamentoin ordine all avvenuto riconoscimento dello stato di apolide e dal ritardo nelladefinizione del relativo procedimento amministrativo* di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell *kistan riferì di essere giunta in Italia nell anno 1990 e di aver ottenuto ilpermesso di soggiorno dapprima per motivi di lavoro ed in seguito per ricongiungimento con familiare convivente appartenente all * Europea aggiunse di aver presentato nell anno 2006 domanda per il riconoscimento dellostato di apolide senza aver mai ricevuto comunicazione del relativo provvedimento e di averla reiterata nell anno 2016 e nel 2018 senza aver mai ricevuto alcuna risposta tanto da averla revocata nell anno 20211 1 Con ordinanza del 5 febbraio 2022 il Tribunale di L * accolse ladomanda di riconoscimento dello stato di apolide rigettando le altre domande2 L impugnazione proposta dalla * è stata rigettata dalla Corted appello di L * con sentenza del 31 ottobre 2022* che il riconoscimento dello stato di apolide non comporta automaticamente la concessione della cittadinanza italiana a tal fine occorrendoche l apolide risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni e precisatoche il predetto riconoscimento ha natura dichiarativa soltanto nel caso in cuii relativi presupposti siano emersi inequivocabilmente dalle verifiche effettuate dall Amministrazione competente la Corte ha ritenuto insussistenti ipresupposti per il riconoscimento della cittadinanza osservando che nellaspecie l accertamento dello stato di apolide era stato effettuato per la primavolta in sede giudiziale poiché la prima domanda proposta dall attrice in sedeamministrativa era stata rigettata mentre la seconda era stata revocataHa confermato inoltre l infondatezza della domanda di risarcimento perlesione del legittimo affidamento rilevando che la prima richiesta di ricono* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024scimento dello stato di apolide anteriore all entrata in vigore dell art 2 bisdella legge 7 agosto 1990 n 241 era stata rigettata per carenza di documentazione e ritenendo irrilevante sia la menzione dello status di rifugiatonel permesso di soggiorno in assenza di un formale provvedimento in talsenso sia l indicazione dello stato di apolide sulla carta d identità verosimilmente determinata da una dichiarazione resa dalla stessa attrice in sede diredazione del documentoHa escluso infine la fondatezza della domanda di risarcimento per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo ritenendo indimostrata la negligenza dell Amministrazione essendo emerso che la stessaaveva interloquito con l attrice almeno due volte evidenziando la complessitàdegli accertamenti da compiere e richiedendo documentazione relativa allacittadinanza della madre e non essendo stato provato il tipo degli atti trasmessi e la rilevanza degli stessi ai fini della definizione della pratica3 Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi Il Ministero ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla discussioneoraleRAGIONI DELLA DECISIONE1 Preliminarmente va dichiarata l inammissibilità della costituzione ingiudizio del Ministero dell interno avvenuta mediante il deposito di un attofinalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale anzichémediante controricorso nel procedimento in camera di consiglio dinanzi allaCorte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta attraverso il deposito di memorie il quale postula chel intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente depositato cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27124 [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:DATA_NASCITA] n24422 [OSCURATO:PERSONA] III [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 248352 Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell art 1 della * di * * del 28 settembre 1954 delloart 702 quater cod proc civ e dell art 2909 cod civ censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli effetti del riconoscimento dello* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024stato di apolide decorressero dalla data della relativa dichiarazione senzaconferire rilievo alla condizione di apolidia di fatto in cui versava essa ricorrente in virtù della sussistenza dei relativi presupposti * di averprodotto la documentazione attestante il mancato acquisto della cittadinanzarussa o uzbeka la legittimità del suo ingresso e della sua permanenza inItalia dove risiedeva stabilmente dal 22 maggio 1992 sostiene che l esclusione della natura dichiarativa dell accertamento ha posto a suo carico le conseguenze della mancata adozione di un provvedimento da parte dell *strazione3 Con il secondo motivo la ricorrente deduce in via subordinata la violazione dell art 112 cod proc civ e dell art 9 comma primo della legge 5febbraio 1992 n 91 censurando la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da essa specificamente proposta in virtù della residenza legalenel territorio dello Stato da almeno dieci anni4 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell art 97Cost degli artt 1175 1218 e 1375 cod civ degli artt 115 e 116 cod procciv e dell art 1 della legge n 241 del 1990 censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell Amministrazione perlesione del legittimo affidamento in virtù dell immotivato riferimento ad unarichiesta risalente all anno 2008 da lei mai presentata e all art 2 bis dellalegge n 241 del 1990 non pertinente alla questione proposta * cheil rigetto della prima richiesta non le era stato mai comunicato rileva cheimmotivatamente la Corte territoriale ha ritenuto che l attribuzione dello statodi apolide risultante dal permesso di soggiorno fosse riconducibile a una suadichiarazione ribadendo che in assenza di qualsiasi riscontro alla sua richiesta la stessa ha legittimamente ingenerato in essa ricorrente la convinzionedi aver effettivamente acquisito il predetto stato * inoltre che la domanda in questione trova fondamento nella lesione di un diritto soggettivodeterminata dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede cui deveessere improntato il comportamento dell Amministrazione afferma che la responsabilità di quest ultima si configura come responsabilità contrattuale dacontatto sociale qualificato ricollegabile alle conseguenze negative del pre* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024detto comportamento che l ha costretta ad avviare il procedimento amministrativo con quattro anni di ritardo arrecandole gravi disagi nella vita quotidiana ed impedendole di contrarre matrimonio e di esercitare il proprio dirittodi libera circolazione5 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell art 2 bisdella legge n 241 del 1990 e del d m 18 aprile 2000 n 142 sostenendoche nel rigettare la domanda di risarcimento del danno cagionato dal ritardonella definizione del procedimento amministrativo la sentenza impugnatanon ha tenuto conto della lesione del suo diritto ad ottenere un provvedimento che le consentisse in caso di rigetto della richiesta di accedere aimezzi di tutela previsti dall ordinamento * che l Amministrazionenon ha mai provveduto in ordine alla richiesta da lei presentata osserva chenel far decorrere il termine per la definizione del procedimento dalla trasmissione dell ulteriore documentazione da lei inviata anziché dalla data di presentazione della richiesta la Corte territoriale non ha considerato che il procedimento avviato a seguito di quest ultima non era stato mai sospeso6 Il primo motivo riflettente la natura dichiarativa del riconoscimentodello status di apolide è fondatoNon può infatti condividersi il principio posto a fondamento della decisioneimpugnata secondo cui ai fini del riconoscimento della cittadinanza italianain favore dell apolide ai sensi dell art 9 comma primo lett e della legge 5febbraio 1992 n 91 il quinquennio di residenza legale nel territorio dellaRepubblica dev essere computato a decorrere dalla data del riconoscimentogiudiziale del predetto status al quale deve attribuirsi natura costitutiva ameno che i relativi presupposti non siano emersi inequivocabilmente dalleverifiche amministrative e documentali svolte dalle autorità competentiA sostegno di tale assunto la Corte territoriale ha richiamato un precedente di legittimità asseritamente invocato dalla stessa difesa dell appellante il quale nell affermare che l operatività del divieto di espulsione in favore dello straniero che sostenga di poter beneficiare dello status di rifugiatoè subordinata alla presentazione di una motivata istanza in tal senso e dellacorrelata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo cfrCass Sez I 4/05/2004 n 8423 4/06/2002 n 8067 nel medesimo senso* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024successivamente [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27181 13/09/2011 n18747 ha ribadito il principio enunciato da altre pronunce secondo cui laqualifica di rifugiato politico così come quella di avente diritto all asilo costituisce uno status un diritto soggettivo con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva e le controversie aventi ad oggetto ilriconoscimento dei predetti status rientrano nella giurisdizione dell *giudiziaria ordinaria cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 907 nel medesimosenso successivamente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 32046 Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla posizione di apolide in riferimentoalla quale è stato affermato che il giudizio avente ad oggetto l accertamentodel relativo status ai sensi della * di * * del 28 settembre1954 e dell art 17 del d P R 12 ottobre 1993 n 572 spetta alla giurisdizionedel Giudice ordinario trattandosi di un procedimento riguardante lo stato ela capacità delle persone e quindi attribuito in via esclusiva alla competenzadel tribunale ai sensi dell art 9 cod proc civ nonché relativo a un dirittocivile e politico la cui tutela è sempre ammessa davanti al Giudice ordinarioai sensi dell art 113 Cost cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28873Nessuna delle predette pronunce prevede tuttavia la distinzione introdotta dalla sentenza impugnata tra l efficacia della sentenza di riconoscimento dello stato di apolide emessa sulla base di evidenze documentali giàemerse in sede amministrativa e quella della sentenza adottata in virtù dielementi addotti soltanto in giudizio anzi quella da ultimo citata afferma achiare lettere che l attività di certificazione della condizione di apolide demandata al Ministero dell interno dall art 17 del d P R n 572 del 1993 non hacarattere discrezionale e non può quindi comportare l affievolimento dellaposizione soggettiva del richiedente da diritto soggettivo a interesse legittimo la cui tutela com è noto si realizza mediante l annullamento di un atto amministrativo ad opera di una sentenza costitutiva * infatti che solola certezza desumibile da prove documentali ovvero da atti scritti ad esempio una dichiarazione di perdita della cittadinanza dello Stato di provenienzache l istante è una stateless person e non uno straniero con cittadinanza dialtro paese autorizza il Ministero al rilascio della certificazione è stato affer* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024mato che quest ultima può essere negata solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il Ministeroeserciti la sua facoltà di chiedere altri documenti * inoltre che l unicoprofilo di discrezionalità peraltro di tipo tecnico spettante al Ministero riguarda la valutazione della documentazione prodotta dall interessato a sostegno della propria condizione di apolidia e la facoltà di richiederne altra si èconcluso che una volta ritenuta esistente la prova documentale di tale condizione il Ministero quale organo dello Stato che ospita l istante deve attestare lo stato di apolidia che non è conferito da esso ma solo riconosciuto ecertificatoSe dunque lo stesso provvedimento amministrativo attestante la condizione di apolide non ha natura costitutiva ma dichiarativa significativa peraltro è la circostanza che l art 17 del d P R n 572 del 1993 lo denominiespressamente «certificazione» indipendentemente dall evidenza dellaprova offerta dall istante e dall eventuale richiesta di ulteriore documentazione non vi è ragione di ritenere che una siffatta distinzione possa essereintrodotta con riferimento all efficacia del riconoscimento disposto in sede giudiziale dovendo d altronde escludersi che la natura dell azione esercitata ingiudizio possa mutare a seconda del tipo e della consistenza della prova fornita a sostegno della domanda In quest ottica appare verosimile che il riferimento della sentenza impugnata all inequivoca desumibilità dei presuppostiper il riconoscimento dello status di apolide dalle verifiche amministrative edocumentali svolte dalle * competenti quale condizione indispensabileper l attribuzione della natura dichiarativa alla relativa sentenza costituiscail frutto di un equivoco riconducibile ad un altra pronuncia di legittimità laquale ha ritenuto che a fronte della predetta evidenza l art 31 della *zione di * * il quale consente l espulsione dell apolide soltanto nei casidi documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico si estenda in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/onelle more del procedimento volto all accertamento dello stato di apolidia cfrCass Sez I 19/06/2019 n 16489 Tale pronuncia tuttavia non solo nonha contraddetto gli altri precedenti citati ma li ha espressamente richiamaticonfermando la natura dichiarativa del riconoscimento giudiziale dello status* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024di apolide ma estendendo al richiedente o comunque a chi sia in possessodei relativi requisiti l operatività del divieto di espulsione previsto dall art 31cit anche quando il predetto status non abbia ancora costituito oggetto diaccertamento giudiziale7 Il primo motivo va pertanto accolto restando assorbito il secondoproposto in via subordinata e riflettente l omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell art 9 commaprimo lett f della legge n 91 del 19928 E invece infondato il terzo motivo concernente la responsabilità dellaAmministrazione per lesione del legittimo affidamento risposto dalla ricorrente in ordine all avvenuto riconoscimento dello status di apolideAi fini del rigetto della domanda di risarcimento la sentenza impugnatasi è attenuta all orientamento della giurisprudenza amministrativa secondocui il riconoscimento della responsabilità della * Amministrazione perlesione del legittimo affidamento riposto nell adozione di un provvedimentofavorevole postula che tale affidamento sia incolpevole basato cioè su unasituazione di apparenza costituita dalla stessa Amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere in cui ilprivato abbia senza colpa confidato cfr [OSCURATO:PERSONA] plen [OSCURATO:DATA_NASCITA]n 20 * che la ricorrente aveva allegato di non aver ricevuto comunicazione del rigetto della prima istanza da lei presentata la Corte territorialeha rilevato che dalla corrispondenza successivamente intercorsa tra le partiera emerso che la stessa era stata rigettata per carenza di documentazioneaggiungendo che in assenza di un formale provvedimento la mera menzionedello status di rifugiato nel permesso di soggiorno e di quello di apolide sullacarta d identità non poteva considerarsi idonea ad avvalorare nella ricorrenteuna ragionevole convinzione di aver ottenuto il provvedimento richiestoIl riferimento alla necessità di un provvedimento o comunque di un comportamento ascrivibile all Amministrazione destinataria dell istanza di riconoscimento dello stato di apolide quale fonte dell affidamento ingenerato nell istante si pone perfettamente in linea anche con l orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del risarcimento dei danni subìtidal privato per effetto della lesione dell affidamento riposto nell adozione di* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva sia in caso disuccessivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell Amministrazione nelprocedimento amministrativo poi conclusosi senza l emanazione del provvedimento ampliativo non è sufficiente la violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l esercizio della potestà amministrativa ma occorre anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono governare il comportamento dell Amministrazione e si traducono in regole di responsabilità non di validità dell atto cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n15324 24/01/2023 n 2175 11/05/2021 n 12428 * nellaspecie tale violazione è stata ritenuta non ricollegabile alla mera omissionedella comunicazione del provvedimento di rigetto dell istanza cui nella materia in esame non può attribuirsi alcun particolare significato ai sensi dell art20 comma quarto della legge n 241 del 1990 anche nel testo vigente all epoca della proposizione dell istanza né alle indicazioni contenute nei documenti rilasciati alla ricorrente uno dei quali il permesso di soggiorno si riferiva ad un provvedimento diverso il riconoscimento dello status di rifugiatocome accertato dalla sentenza impugnata rimasta incensurata sul punto enon già lo stato di apolide come sostiene in questa sede la ricorrente mentre l altro la carta d identità pur riferendosi allo stato di apolide provenivada un Amministrazione il Comune diversa da quella dell interno cui spettava la competenza a pronunciarsi in ordine al riconoscimento dello stato diapolideNessun rilievo può assumere in contrario il richiamo della difesa dellaricorrente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità cheinquadra la responsabilità della * Amministrazione per lesione del legittimo affidamento in quella contrattuale secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato anziché in quella extracontrattuale cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 1567 15/01/2021 n 61528/04/2020 n 8236 non incidendo tale diversa qualificazione sull individuazione dei presupposti necessari per la configurabilità della colpa dell Amministrazione ma solo sull applicazione delle regole in tema di riparto dellagiurisdizione nelle relative controversie nonché in tema di ripartizione dell o* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024nere della prova nella specie non oggetto di contestazione9 E altresì infondato il quarto motivo avente ad oggetto la responsabilità dell Amministrazione per il ritardo nella definizione del procedimento amministrativoAnche a questo riguardo la sentenza impugnata ha richiamato l orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui ai fini del riconoscimento della responsabilità della * Amministrazione non è sufficienteche il superamento del termine previsto dalla legge abbia impedito al richiedente di ottenere il provvedimento favorevole sollecitato ma è necessariodimostrare che l Amministrazione sia incorsa in un comportamento negligente in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell azioneamministrativa cfr [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4594 La sussistenza di tale presupposto è stata esclusa nella specie sulla base delle modalità di svolgimento del nuovo procedimento per il riconoscimento dello status di apolide avviato dalla ricorrente nell anno 2016 a seguito della mancatacomunicazione dell esito di quello precedente promosso nell anno 2006 purrilevando che al momento della revoca dell istanza era ormai decorso il termine per l adozione del provvedimento la Corte territoriale ha ritenuto impossibile stabilire se tale ritardo fosse imputabile all Amministrazione osservando che la stessa aveva interloquito per ben due volte con la ricorrenteper segnalare la complessità degli accertamenti da svolgere e per richiedereulteriore documentazione ed aggiungendo che la ricorrente aveva provveduto ad inviarla ma dando atto della mancata produzione degli atti trasmessie della conseguente impossibilità di verificarne la rilevanza ai fini della definizione della praticaIl riferimento alla richiesta di ulteriore documentazione strumentale nongià al riscontro dell intervenuta scadenza del termine per provvedere espressamente riconosciuta dalla sentenza impugnata ma alla verifica della rilevanza della stessa per l adozione del provvedimento e quindi della diligenzadell Amministrazione nella conduzione del procedimento risulta anch essoconforme all orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità della * Amministrazione per l esercizio illegittimo dellafunzione pubblica secondo cui il criterio d imputazione di tale responsabilità* disposto d ufficio Numero registro generale 10842/2023Numero sezionale 2409/2024Numero di raccolta generale 22991/2024Data pubblicazione 21/08/2024non è correlato esclusivamente alla contrarietà della condotta tenuta dall Amministrazione alle norme che ne disciplinano l attività ma risponde ad unavalutazione più complessa estesa oltre che alla connotazione dell azione amministrativa come fonte di danno ingiusto all accertamento dell elementosoggettivo dell illecito quanto meno nella forma della colpa cfr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27800 [OSCURATO:PERSONA] III [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 5621 31/10/2014 n 2317010 La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti segnati dall accoglimento del primo motivo d impugnazione con il conseguente rinvio dellacausa alla Corte d appello di L * che provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità P Q Maccoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo ed inammissibili gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 29/05/2024La PresidenteP Q Maccoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo ed inammissibili gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L * in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 29/05/2024La Presidente