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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15024/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10609/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 Numero di raccolta generale 15024/2022-ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti in calce al controricorso -controricorente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 2687/2020 pubblicata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del locale tribunale, ha rideterminato in euro 5.696,21 la somma capitale al cui pagamento ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in un giudizio promosso per la ripetizione di indebito dagli eredi di un correntista, quale saldo di conto corrente, esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi già addebitati, commissioni e spese.

La rideterminazione in peius nel giudizio di appello delle somme dovute agli aventi causa del correntista è intervenuta previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata nel grado dalla banca in ordine a rimesse solutorie indebitamente corrisposte dal correntista nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.

2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2967 c.c. e degli artt. 112 e 115, primo comma, e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione prove ed allegazioni non dedotte o effettuate e, da un attento esame della documentazione prodotta e degli scritti difensivi depositati, sarebbe emerso che la banca non aveva reso alcuna dichiarazione sulla inerzia del titolare del diritto e sulla sua volontà di volerne profittare sicché non era applicabile il principio di cui a SU n. 15895 del 2019.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La corte di merito ha fatto piena applicazione del principio secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass.

SU 13/06/2019, n. 15895), concludendo nel senso che “l’eccezione -della banca- è stata dunque efficacemente proposta” (p. 7).

Si tratta di rilievo che lascia intendere il pieno scrutinio ad opera della corte di merito dell’eccezione stessa per i fatti di allegazione definiti dal richiamato principio ed il proposto mezzo là dove invece censura la mancata valutazione dell’“affermazione dell’inerzia del titolare del diritto” e della “dichiarazione di volerne profittare” che, non allegati dalla banca appellante, non avrebbero consentito l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, neppure F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 si fa carico di dedurre di avere tempestivamente fatto valere in appello la Numero di raccolta generale 15024/2022Data pubblicazione 11/05/2022 non integrità, e quindi la non efficacia, dell’avversa eccezione.

3.2. In ogni caso il motivo è generico e sconfina nel merito là dove deduce che i giudici avrebbero mancato in un “attento esame della documentazione prodotta” dalla banca che, ove attuato, avrebbe rivelato la mancanza di dichiarazioni sull’inerzia e sulla volontà di approfittarne.

4. Con il secondo i ricorrenti fanno valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2946, 2967 c.c., dell’art. 115, primo comma, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 107 e 127 TUB, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

La corte di merito ha erroneamente ritenuto che l’apertura di credito in conto corrente debba essere dimostrata con la produzione di documentazione diretta a comprovare l’esistenza di fidi e sconfinamenti e non con la mera constatazione dell’inserimento di indicazioni, relative ad un fido, o diciture equivalenti, negli estratti conto, in tal modo aggravando la posizione del correntista, in violazione del principio di vicinanza della prova.

I versamenti del correntista avevano natura ripristinatoria perché il conto corrente era stato sempre affidato.

La banca non aveva impugnato in sede di gravame la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato il difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 290.09 e delle relative aperture di credito, accertamento che era così passato in giudicato.

In ogni caso il contratto di apertura di conto corrente non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti e gli estratti conto inviati periodicamente dalla banca al correntista costituiscono prova dell’esistenza di un’apertura di credito e la nullità è di tipo relativo operando a vantaggio del correntista e non della banca che non può invocarla ed avvantaggiarsene e la forma scritta è richiesta ex art. 117 TUB ai fini di prova del contratto.

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 Nessuna rimessa poteva quindi intendersi prescritta neppure prima del Numero di raccolta generale 15024/2022Data pubblicazione 11/05/2022 10 marzo 2000 e la loro natura solutoria andava determinata sulla base del saldo ricalcolato e non del saldo-banca; l’azione di nullità delle clausole che determinano addebiti illegittimi (interessi ultra legali e c.m.s.) è imprescrittibile ex art. 1422 c.c.

Gli esiti cui era pervenuto il c.t.u. in primo grado in ordine alla prescrizione erano errati per non avere distinto tra oneri e/o interessi maturati entro il fido ed oneri ed interessi maturati sull’extra fido.

4.1. Il motivo è inammissibile perché fa valere una serie di questioni in punto di nullità del contratto di affidamento, correlato all’apertura di conto corrente, di onere della prova, di nullità delle clausole negoziali di previsione di poste illegittime oggetto della pretesa azionata in giudizio, di calcolo del saldo, della cui tempestiva deduzione in appello non dà conto, limitandosi i ricorrenti a dedurre tutta una molteplicità di principi propri della giurisprudenza di questa Corte.

4.2. Il motivo è comunque manifestamente infondato poiché la corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle regole di diritto affermate da questa Corte in materia di contratto di conto corrente bancario, decorrenza della prescrizione e carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente, stabilendo, nella natura solutoria dei primi, la prescrizione dell’indebito azionato ferma la regola che pone a carico del cliente l’onere della prova del carattere degli eseguiti pagamenti.

Questi i principi: 1) “l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria” cosicchè “grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio deNumero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022l decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass. n. 27704 del Data pubblicazione 11/05/2022 30/10/2018). 2) “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. 30/01/2019, n. 2660; Cass. n. 31927 del 06/12/2019; Cass. n. 18144 del 10/07/2018).

La corte di merito ha operato in termini, ritenendo non provata dal cliente l’esistenza di un contratto di apertura di credito o di affidamento, per l’effetto dichiarando prescritta la pretesa del cliente qualificata come solutoria, con individuazione del relativo “dies a quo”.

4. Il ricorso è conclusivamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite che liquida in euro 4.100,00 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% Numero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022 forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Data pubblicazione 11/05/2022 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10609/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 Numero di raccolta generale 15024/2022-ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti in calce al controricorso -controricorente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 2687/2020 pubblicata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del locale tribunale, ha rideterminato in euro 5.696,21 la somma capitale al cui pagamento ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in un giudizio promosso per la ripetizione di indebito dagli eredi di un correntista, quale saldo di conto corrente, esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi già addebitati, commissioni e spese. La rideterminazione in peius nel giudizio di appello delle somme dovute agli aventi causa del correntista è intervenuta previo accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata nel grado dalla banca in ordine a rimesse solutorie indebitamente corrisposte dal correntista nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2967 c.c. e degli artt. 112 e 115, primo comma, e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione prove ed allegazioni non dedotte o effettuate e, da un attento esame della documentazione prodotta e degli scritti difensivi depositati, sarebbe emerso che la banca non aveva reso alcuna dichiarazione sulla inerzia del titolare del diritto e sulla sua volontà di volerne profittare sicché non era applicabile il principio di cui a SU n. 15895 del 2019. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La corte di merito ha fatto piena applicazione del principio secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. SU 13/06/2019, n. 15895), concludendo nel senso che “l’eccezione -della banca- è stata dunque efficacemente proposta” (p. 7). Si tratta di rilievo che lascia intendere il pieno scrutinio ad opera della corte di merito dell’eccezione stessa per i fatti di allegazione definiti dal richiamato principio ed il proposto mezzo là dove invece censura la mancata valutazione dell’“affermazione dell’inerzia del titolare del diritto” e della “dichiarazione di volerne profittare” che, non allegati dalla banca appellante, non avrebbero consentito l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, neppure F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 si fa carico di dedurre di avere tempestivamente fatto valere in appello la Numero di raccolta generale 15024/2022Data pubblicazione 11/05/2022 non integrità, e quindi la non efficacia, dell’avversa eccezione. 3.2. In ogni caso il motivo è generico e sconfina nel merito là dove deduce che i giudici avrebbero mancato in un “attento esame della documentazione prodotta” dalla banca che, ove attuato, avrebbe rivelato la mancanza di dichiarazioni sull’inerzia e sulla volontà di approfittarne. 4. Con il secondo i ricorrenti fanno valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2946, 2967 c.c., dell’art. 115, primo comma, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 107 e 127 TUB, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. La corte di merito ha erroneamente ritenuto che l’apertura di credito in conto corrente debba essere dimostrata con la produzione di documentazione diretta a comprovare l’esistenza di fidi e sconfinamenti e non con la mera constatazione dell’inserimento di indicazioni, relative ad un fido, o diciture equivalenti, negli estratti conto, in tal modo aggravando la posizione del correntista, in violazione del principio di vicinanza della prova. I versamenti del correntista avevano natura ripristinatoria perché il conto corrente era stato sempre affidato. La banca non aveva impugnato in sede di gravame la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato il difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 290.09 e delle relative aperture di credito, accertamento che era così passato in giudicato. In ogni caso il contratto di apertura di conto corrente non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti e gli estratti conto inviati periodicamente dalla banca al correntista costituiscono prova dell’esistenza di un’apertura di credito e la nullità è di tipo relativo operando a vantaggio del correntista e non della banca che non può invocarla ed avvantaggiarsene e la forma scritta è richiesta ex art. 117 TUB ai fini di prova del contratto. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 Numero sezionale 4148/2022 Nessuna rimessa poteva quindi intendersi prescritta neppure prima del Numero di raccolta generale 15024/2022Data pubblicazione 11/05/2022 10 marzo 2000 e la loro natura solutoria andava determinata sulla base del saldo ricalcolato e non del saldo-banca; l’azione di nullità delle clausole che determinano addebiti illegittimi (interessi ultra legali e c.m.s.) è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. Gli esiti cui era pervenuto il c.t.u. in primo grado in ordine alla prescrizione erano errati per non avere distinto tra oneri e/o interessi maturati entro il fido ed oneri ed interessi maturati sull’extra fido. 4.1. Il motivo è inammissibile perché fa valere una serie di questioni in punto di nullità del contratto di affidamento, correlato all’apertura di conto corrente, di onere della prova, di nullità delle clausole negoziali di previsione di poste illegittime oggetto della pretesa azionata in giudizio, di calcolo del saldo, della cui tempestiva deduzione in appello non dà conto, limitandosi i ricorrenti a dedurre tutta una molteplicità di principi propri della giurisprudenza di questa Corte. 4.2. Il motivo è comunque manifestamente infondato poiché la corte d’appello ha fatto corretta applicazione delle regole di diritto affermate da questa Corte in materia di contratto di conto corrente bancario, decorrenza della prescrizione e carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente, stabilendo, nella natura solutoria dei primi, la prescrizione dell’indebito azionato ferma la regola che pone a carico del cliente l’onere della prova del carattere degli eseguiti pagamenti. Questi i principi: 1) “l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, in assenza di un'apertura di credito, dai singoli versamenti aventi natura solutoria” cosicchè “grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio deNumero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022l decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass. n. 27704 del Data pubblicazione 11/05/2022 30/10/2018). 2) “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. 30/01/2019, n. 2660; Cass. n. 31927 del 06/12/2019; Cass. n. 18144 del 10/07/2018). La corte di merito ha operato in termini, ritenendo non provata dal cliente l’esistenza di un contratto di apertura di credito o di affidamento, per l’effetto dichiarando prescritta la pretesa del cliente qualificata come solutoria, con individuazione del relativo “dies a quo”. 4. Il ricorso è conclusivamente infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite che liquida in euro 4.100,00 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10609/2021 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% Numero sezionale 4148/2022Numero di raccolta generale 15024/2022 forfettario sul compenso ed accessori di legge. Data pubblicazione 11/05/2022 Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I