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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 29483/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 768 emessa 1'8 maggio 2025 da questa Corte di legittimità, Terza Sezione penale, che, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16.2.2022, che, a sua volta, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine a diversi reati concernenti gli stupefacenti (capi A) e D)), annullava la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la circostanza ex art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, rigettando il ricorso nel resto.

Con un'unica articolata censura, si assume l'errore di fatto in merito alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.

Si sostiene che la lettura operata dalla Terza Sezione penale abbia integrato una vera e propria svista materiale derivata da una errata valutazione dei motivi di ricorso dotati del requisito della decisività.

La Corte nel rigettare il ricorso, ritenendo la intraneità dell'imputato al sodalizio, si sarebbe fondata sulle risultanze delle intercettazioni che non sono state correttamente valutate trattandosi di conversazioni il cui contenuto é contraddittorio, incoerente ed incongruente; in particolare, si segnala la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la presunta raccolta di denaro (dato che é stato valutato a conferma della qualità di sodale), e che é immediatamente contraddetta dalle conversazioni intercorse tra il 4 ed il 7 aprile 2015.

Ulteriore errore in cui incorre la Corte nel confermare l'appartenenza del ricorrente al sodalizio é la errata interpretazione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una propria autovettura al Varone e a [OSCURATO:PERSONA] per recarsi all'aereoporto di Fiumicino per prelevare [OSCURATO:PERSONA], capo del cartello colombiano.

In realtà l'auto era stata concessa in locazione da [OSCURATO:PERSONA] con regolare contratto di noleggio al prezzo di Euro 385,00 per 14 giorni.

Pertanto, si ritiene che questa Corte, Terza Sezione penale, sia incorsa in errori di lettura degli atti, essendo evidente che le circostanze rappresentate, se adeguatamente vagliate, non dimostrano la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso.

2. La difesa del ricorrente ha depositato memoria. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'odierno ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

L'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa.

L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso.

Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'ad. 625 bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudizio vedente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161).

Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'ad. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez.

F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181).

Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hanno riconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'ad. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo 3della volontà.

L'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa.

Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).

Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l'esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata»

3. Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., si osserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell'errore di fatto dedotto.

Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che questa Corte, ha compiutamente valutato, con motivazione immune da vizi logici, la doglianza difensiva afferente alla contestata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A) della imputazione, ponendo in rilievo una serie di elementi univocamente, indicativi della sua cooperazione alla complessiva operatività del gruppo teile della •consapevolezza di prestare un contributo all'attività di organizzazione.

In particolare, la sentenza ha evidenziato l'opera prestata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, nelle operazioni di ricerca del denaro necessario per finanziare l'acquisto dell'ingente partita di cocaina da importare 'dalla Colombi nella messa a disposizione del gruppo della sua autovettura e nell'aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a Roma r il 15 e 16 settembre 20161per incontrare [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone al fine di concretizzare contatti diretti all'acquisto di una partita di cocaina.Di contro le doglianze difensive, pur adducendo una svista materiale, in realtà inequivocamente invocano un errore di valutazione del compendio probatorio, segnatamente del significato attribuito alle conversazioni captate nonché alla dazione della propria auto al Varone ed ed [OSCURATO:PERSONA].

Detti profili all'evidenza sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio, già oggetto del vaglio della pronuncia oggi impugnata, di talché si pongono al di fuori del perimetro del rimedio azionato.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 768 emessa 1'8 maggio 2025 da questa Corte di legittimità, Terza Sezione penale, che, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16.2.2022, che, a sua volta, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine a diversi reati concernenti gli stupefacenti (capi A) e D)), annullava la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la circostanza ex art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, rigettando il ricorso nel resto. Con un'unica articolata censura, si assume l'errore di fatto in merito alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Si sostiene che la lettura operata dalla Terza Sezione penale abbia integrato una vera e propria svista materiale derivata da una errata valutazione dei motivi di ricorso dotati del requisito della decisività. La Corte nel rigettare il ricorso, ritenendo la intraneità dell'imputato al sodalizio, si sarebbe fondata sulle risultanze delle intercettazioni che non sono state correttamente valutate trattandosi di conversazioni il cui contenuto é contraddittorio, incoerente ed incongruente; in particolare, si segnala la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la presunta raccolta di denaro (dato che é stato valutato a conferma della qualità di sodale), e che é immediatamente contraddetta dalle conversazioni intercorse tra il 4 ed il 7 aprile 2015. Ulteriore errore in cui incorre la Corte nel confermare l'appartenenza del ricorrente al sodalizio é la errata interpretazione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito una propria autovettura al Varone e a [OSCURATO:PERSONA] per recarsi all'aereoporto di Fiumicino per prelevare [OSCURATO:PERSONA], capo del cartello colombiano. In realtà l'auto era stata concessa in locazione da [OSCURATO:PERSONA] con regolare contratto di noleggio al prezzo di Euro 385,00 per 14 giorni. Pertanto, si ritiene che questa Corte, Terza Sezione penale, sia incorsa in errori di lettura degli atti, essendo evidente che le circostanze rappresentate, se adeguatamente vagliate, non dimostrano la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. 2. La difesa del ricorrente ha depositato memoria. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'odierno ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'ad. 625 bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudizio vedente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161). Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'ad. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv. 220181). Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hanno riconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'ad. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo 3della volontà. L'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l'esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata» 3. Così inquadrato il perimetro del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., si osserva che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell'errore di fatto dedotto. Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che questa Corte, ha compiutamente valutato, con motivazione immune da vizi logici, la doglianza difensiva afferente alla contestata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A) della imputazione, ponendo in rilievo una serie di elementi univocamente, indicativi della sua cooperazione alla complessiva operatività del gruppo teile della •consapevolezza di prestare un contributo all'attività di organizzazione. In particolare, la sentenza ha evidenziato l'opera prestata su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, nelle operazioni di ricerca del denaro necessario per finanziare l'acquisto dell'ingente partita di cocaina da importare 'dalla Colombi nella messa a disposizione del gruppo della sua autovettura e nell'aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a Roma r il 15 e 16 settembre 20161per incontrare [OSCURATO:PERSONA] ed altre persone al fine di concretizzare contatti diretti all'acquisto di una partita di cocaina.Di contro le doglianze difensive, pur adducendo una svista materiale, in realtà inequivocamente invocano un errore di valutazione del compendio probatorio, segnatamente del significato attribuito alle conversazioni captate nonché alla dazione della propria auto al Varone ed ed [OSCURATO:PERSONA]. Detti profili all'evidenza sollecitano una diversa valutazione del compendio probatorio, già oggetto del vaglio della pronuncia oggi impugnata, di talché si pongono al di fuori del perimetro del rimedio azionato. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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