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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24893/2026

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a Corte di appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolal'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla duratadelle pene accessorie e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;uditi per la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e neha chiesto l'accoglimento, e l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta haconfermato la condanna inflitta, in esito a giudizio abbreviato, a [OSCURATO:PERSONA] CarmelaCocchiara per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione,aggravato ai sensi dell’art. 219 legge fall., commesso nella qualità di legalerappresentante della “AD Ceramiche” S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019.Secondo i giudici di merito l’imputata aveva distratto beni della fallita,segnatamente rimanenze di magazzino, un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] nonchél’avviamento commerciale, trasferendoli o consentendone l’utilizzo alla “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., da lei di fatto gestita, esercente la stessa attività della “ADCeramiche” S.r.l. valendosi dei locali commerciali e del personale di quest’ultima.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata consta di sette motivi,enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 216, primo comma, n.1 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condottedistrattive contestate.Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’erronea valutazionedel compendio probatorio quanto alla sorte delle rimanenze di magazzino della“AD Ceramiche” S.r.l., deducendosi che le risultanze delle relazioni dei curatorifallimentari, dell’inventario e degli accertamenti della polizia giudiziaria sarebberostate tali da escluderne la sottrazione.

Si lamenta, inoltre, che l’utilizzo della FiatPanda da parte della “GEC [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. sarebbe stato qualificato comecondotta di distrazione pur in assenza di una fuoriuscita del bene dal patrimoniosociale e nonostante l’autorizzazione del curatore.

Si deduce, infine, chel’avviamento non potrebbe costituire oggetto di distrazione in difetto deltrasferimento di concreti rapporti giuridici economicamente valutabili.- Con il secondo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbeomesso di confrontarsi con dati incompatibili con il dolo di bancarotta, qualil’immissione di risorse finanziarie personali e familiari nella società, la prestazionedi garanzie e le iniziative di contenimento della crisi.- Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 522 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di primo grado avrebbeapplicato l’aggravante della pluralità delle condotte distrattive in difetto dicontestazione.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 597, comma 3, cod.proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente applicatol’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 219, comma1, legge fall., perché, sebbene quest’ultima fosse stata ritualmente contestata,nulla era stato argomentato nella sentenza di primo grado in ordine al suoriconoscimento, di modo che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero,si doveva ritenere che su tale punto, ossia, sulla sua implicita esclusione, si fosseformato il giudicato.- Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall., perché il criterio adottato ai fini della relativaquantificazione, ossia, quello della «mera differenza tra il valore delle rimanenzedi magazzino stimato dall’ Ing.

Cattaro con consulenza del 2022 e quello riportatonella relazione fallimentare ex art. 33 legge fall. sulla scorta dei dati contabiliannotati nel 2017/2018» sarebbe manifestamente inidoneo a dar conto dellamaggiore offensività del fatto e offrire concreta dimostrazione del maggiorpregiudizio arrecato ai creditori sociali.- Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alladeterminazione trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sul rilievo che vi sarebbe stata una valutazione apoditticadell’incensuratezza dell’imputata, della condotta collaborativa da lei tenuta e degliapporti finanziari al patrimonio della fallita.- Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 216, ultimo comma,legge fall. in ordine alla determinazione delle pene accessorie, sul rilievo che laloro durata sarebbe stata automaticamente parametrata a quella della penaprincipale, in assenza di autonoma valutazione alla luce dei criteri di cui all’art.133 cod. pen.3.

Alla trattazione del ricorso si è proceduto oralmente, avendone avanzatotempestiva richiesta i difensori della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le preponderanti ragioni di seguito illustrate.1.

Coglie nel segno il primo motivo di ricorso.1.1.

La Corte territoriale ha giustificato la conferma dell’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale, in rubrica ascrittole, attraverso il riferimento a plurimi elementi diprova ritenuti tali da dimostrare che ella, nella veste di legale rappresentante della“AD Ceramiche” S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019, si era resa ideatrice econcreta attuatrice di un programmato depauperamento del patrimonio dellasociale fallita, funzionale al trasferimento delle utilità aziendali in favore della “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., formalmente intestata ai genitori ma di fatto da lei gestita.Quanto alle rimanenze di magazzino della “AD Ceramiche” S.r.l., integranti laprima categoria di beni sociali distratti, il Collegio di merito ha valorizzato larilevata divergenza macroscopica tra i dati contabili emergenti dalla relazione exart. 33 legge fall., redatta sia pure con ritardo dal curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA](poi revocato per gravi inadempimenti), e la situazione accertata in sede di periziaestimativa disposta dall’ufficio fallimentare: a fronte, infatti, di rimanenze finalipari a euro 152.300,00 risultanti dalla relazione ex art. 33 l. fall., il peritoestimatore [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato «il valore complessivo dei beni mobili,rimanenze comprese, in soli euro 44.188,68», con conseguente mancatorinvenimento della parte preponderante delle merci (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata).

Tale dato contabile era corroborato, ad avviso della Corte di merito,dal contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti(segnatamente, quelle dei dipendenti Catalano e Nastasi, cfr. pag. 9, terzocapoverso), dalle quali sarebbe emersa la continuità operativa e commerciale trala “AD Ceramiche” S.r.l. e la “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., avente sede negli immobiliubicati alla [OSCURATO:PERSONA] del Rosario n. 49 di Gela (cfr. pag. 8, ultimo capoverso,della sentenza impugnata), che già avevano ospitato la sede della “AD Ceramiche”S.r.l. prima del trasferimento di quest’ultima presso i «locali diroccati» ubicati sullaSS 117-bis (cfr. pag. 9, primo capoverso della sentenza impugnata, definiti anchedal perito [OSCURATO:PERSONA] come “fatiscenti”, cfr. pag. 6, penultimo capoverso, della stessasentenza): sede della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. – ossia, quella ubicata nellapredetta [OSCURATO:PERSONA] del Rosario n. 49 di Gela – in cui la polizia giudiziaria,eseguendo in data 26 novembre 2020 il sequestro preventivo della “GEG ProgettoCasa” S.r.l., disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela,aveva rinvenuto «merci, arredi ed espositori di vario genere, nonché l’autovetturaavrebbe dovuto essere nella disponibilità del curatore» (cfr. pag. 5, quart’ultimocapoverso della sentenza impugnata).Quanto alla suddetta autovettura, pacificamente annoverata tra i beniammortizzabili della fallita (cfr. pag. 4, della sentenza impugnata), la Corte dimerito, dato atto di come la sentenza dichiarativa di fallimento della “ADCeramiche” S.r.l. non fosse stata giammai trascritta al P.R.A. dal curatore [OSCURATO:PERSONA],ha evidenziato come questi nella relazione ex art. 33 legge fall. avesse attestatoche «in data 24 dicembre 2024, alla presenza della legale rappresentante dellasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto accesso ai locali aziendali siti sulla SS117-bis Km. 90, riscontrando la presenza di beni, merci ed attrezzature eriservandosi di procedere all’inventario.

In tale occasione […] aveva dispostol’apposizione dei sigilli, affidando la custodia dei beni alla stessa [OSCURATO:PERSONA]» (cfr.pag. 4) e come, nel contesto di tale ricostruzione, l’utilizzazione del veicolo daparte della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. non fosse giustificabile mediante la dedottaautorizzazione del curatore (cfr. pag. 10, terzo capoverso, della sentenzaimpugnata).Quanto all’avviamento, il giudice di appello ne ha ritenuto dimostrato iltrasferimento, assieme al complesso dei beni aziendali della “AD Ceramiche” S.r.l.,sulla base di una pluralità di elementi fattuali stimati convergenti: la costituzionedella “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. immediatamente dopo lo spostamento della sededella fallita; l’identità dell’attività esercitata; il subentro senza soluzione dicontinuità nei medesimi locali di via [OSCURATO:PERSONA] del Rosario (cfr. pag. 9, primocapoverso, della sentenza impugnata); l’utilizzo degli stessi arredi, beni e mezzi;il riassorbimento di parte del personale con identiche mansioni; la prosecuzionedella gestione commerciale direttamente da parte della [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di fatto della nuova società.In particolare, nella sentenza impugnata si è dato per accertato che la “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., costituita dai genitori dell’imputata privi di esperienzaimprenditoriale, operasse, in realtà, sotto la direzione dell’imputata, la qualecontinuava a curare tutti gli aspetti essenziali della gestione, come confermatoanche dall’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 9 e 10); continuitàgestionale ritenuta, assieme all’identità di sede, attività e organizzazione della “ADCeramiche“ S.r.l., indice univoco del trasferimento dell’azienda e del relativoavviamento, anche in assenza di un formale atto di cessione.Donde, in esito a tale ragguaglio delle evidenze fattuali in atti, la Corteterritoriale ha ritenuto dimostrato che le rimanenze di magazzino, la [OSCURATO:PERSONA] e,più in generale, l’intero complesso aziendale, comprensivo dell’avviamento, dellafallita “AD Ceramiche” S.r.l. avessero costituito oggetto di una sistematicasottrazione a beneficio della neocostituita “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., nell’ambitodi un disegno unitario, ideato e attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2018, diretto asvuotare la società poi fallita in pregiudizio dei creditori.1.2.

Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare che l’impianto argomentativosotteso alla sentenza impugnata, pur se integrato da quello della sentenza di primogrado, esibisce incolmabili vuoti motivazionali su decisivi profili afferenti alla stessaricostruzione del fatto oggetto di addebito all’imputata.1.2.1.

Quanto al tema delle rimanenze di magazzino, non è dato comprenderesulla base di quali elementi oggettivi i giudici di merito ne abbiano ritenuto provatala distrazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il postulato accusatorio,le avrebbe, almeno in parte, destinate alla “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.Premesso e ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, lacondotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio socialenon può essere costituita da un mero dato contabile, in assenza di prova del datofisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv.271439 - 01), posto che l'accertamento della previa disponibilità da partedell'imputato dei beni non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri edelle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendoinvece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinsecaconcretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al realeandamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197 – 01; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta,Rv. 249715 – 01), va rilevato che le sentenze di merito si segnalano per unadecisiva omissione: ossia, l’omesso accertamento circa la specifica individuazionedi quali e quante rimanenze di magazzino fossero fisicamente presenti presso lasede legale della “AD Ceramiche” S.r.l. (ubicata presso la SS 117 bis di Gela)all’atto dell’accesso del curatore [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2019, nonché diquali e quante delle stesse fossero state effettivamente rinvenute presso la sedemedesima dal perito stimatore Ing. [OSCURATO:PERSONA] nei sopralluoghi effettuati indata anteriore al 23 dicembre 2022 (data di deposito del suo elaborato di stima).In entrambe le sentenze, infatti, la distrazione delle rimanenze di magazzinodella fallita è stata giustificata esclusivamente sulla base della differenza aritmeticatra i «dati contabili emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fall. redatta dalcuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2020 […] dalla quale risultavano[…] rimanenze finali per euro 152.300,00» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnatae pag. 13 della sentenza di primo grado) e il complessivo valore «dei beni mobilidella fallita, rimanenze comprese» stimato in euro 44.188,68 dall’Ing.

PaoloCantaro.

Si è taciuto, invero, in ordine a elementi decisivi ai fini di una compiutae logica ricostruzione del fatto: se, cioè, fosse stato redatto (sia pure con ritardo)l’inventario dei beni mobili presenti nella sede della fallita dal primo curatorefallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA]; se fosse stato redatto dal perito estimatore Ing.Cantatore un verbale delle operazioni di sopralluogo compiute presso quella stessasede, corredato dall’elenco dei beni materiali fisicamente ivi rinvenuti, inparticolare delle rimanenze di magazzino; se il perito avesse indicato quale fosseil ragionevole valore dei beni mobili da lui rivenuti alla data della dichiarazione difallimento (il 21 dicembre 2019) e quali fossero stati i criteri da lui utilizzati perdeterminarne alla fine del 2022 il deprezzamento, in ragione dell’obsolescenza edelle modalità di custodia in luoghi definiti fatiscenti.Elementi che sarebbero stati meritevoli di approfondito e critico vaglio, se nonaltro perché dalle stesse sentenze emergono dati contrastanti: a fronte, infatti,del dato relativo alla certa presenza di beni materiali della fallita per un valore dieuro 44.188,68, rinvenuti presso la sede ubicata sulla SS 117 bis km. 90 dall’Ing.[OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 23 dicembre 2022, è stato, al contempo,evidenziato quello desunto dal verbale di esecuzione in data 26 novembre 2020del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Gela, nel quale era stato riportato che «la perquisizione nella sededella fallita “AD Ceramiche” S.r.l. ubicata in Gela SS 117 bis Km 90 aveva avutoesito negativo» (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado») perché non erano statirinvenuti «beni di pertinenza della fallita presso la sede indicata» (cfr. pag. 5 dellasentenza impugnata).

Dato, quest’ultimo, che avrebbe imposto al giudice diappello di confrontarsi anche con l’allegazione difensiva, puntualmente articolatanei motivi di gravame, con la quale si era rappresentato come «dal verbale dioperazioni di inventario redatto dal nuovo curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA] data 16 dicembre 2021» si evinceva che «la merce della società fallita nonsarebbe stata sottratta ma, al contrario, sarebbe rimasta sempre presso imagazzini nella disponibilità della ditta» (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata),trattandosi, oltretutto, di informazione congruente con quella riportata nellasentenza di primo grado, in cui si era dato atto di come il primo curatorefallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA], avesse attestato nella relazione ex art. 33 legge fall.che in data 24 dicembre 2019 «aveva avuto modo di accedere ai locali adibitiall’esercizio dell’impresa riscontrando l’esistenza di beni, merci e attrezzature il cuiinventario si riservava di redigere» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)».Né, d’altro canto, sono stati riportati, né nella sentenza impugnata né in quelladi primo grado, univoci elementi probatori (fatture, documenti di trasporto, ecc.)novembre 2020 nella disponibilità della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., in sede diesecuzione del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di Gela, costituissero rimanenze di magazzino o, comunque, beniaziendali della “AD Ceramiche” S.r.l. trasferite alla “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. senzaversamento di alcun corrispettivo.

Dato decisivo, questo, sul quale la Corteterritoriale ha serbato silenzio, ancorché con i motivi di appello si fosse dedotto –per quanto risulta dalla loro stessa sintesi contenuta nella sentenza impugnata –che almeno in parte le merci (“i rivestimenti Marazzi”) rinvenute all’interno delmagazzino della “GEG” e sottoposte a sequestro non appartenessero alla “ADCeramiche”, ma fossero di proprietà della “GEG”, per come ritualmenteinventariato anche dall’amministratore giudiziario Dott. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 dellasentenza impugnata).1.2.2.

Quanto al tema dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], ritenuta,parimenti, oggetto di distrazione, l’anodina argomentazione rassegnata nellasentenza impugnata, circa la sussistenza del fatto e la responsabilità dell’imputata,sol perché doveva considerarsi priva di valore esimente o scusante «l’allegataautorizzazione del curatore fallimentare» ad utilizzarla, non rientra di certo neilimiti minimi richiesti per una congrua e logica motivazione.

Non si riscontra,infatti, alcun approfondimento in ordine all’effettiva esistenza di taleautorizzazione e quale ne fosse il contenuto, né quale fosse stato il concretoutilizzo di tale autovettura da parte della [OSCURATO:PERSONA]: ossia, se ella ne avesse fattoun uso meramente personale, come allegato dalla difesa, ovvero se la stessa fossestata stabilmente impiegata per gli usi aziendali della nuova compagine societaria“GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.1.2.3.

Quanto al tema dell’avviamento commerciale, costituente la terza vocedella ravvisata distrazione, devono essere sviluppate alcune premesse in diritto.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, non è suscettibile didistrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non siastata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattoriaziendali in grado di generare l'avviamento: donde, è configurabile il reato dibancarotta per distrazione dell'avviamento quando sia oggetto di trasferimentol'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione disomministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento (Sez. 5, n. 5357del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01).Al riguardo, si è affermato che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologiacostituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essereoggetto di bancarotta per distrazione, posto che nel concetto di beni, agli effettidell'art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimoniodell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazioneimmediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357 - 01), evidenziandosi come il patrimoniodell’imprenditore sia costituito da un insieme di rapporti giuridici, riferiti a cose ea diritti, che assolvono alla funzione di garanzia delle ragioni creditorie e chepossono essere incisi da condotte di indebita sottrazione.È stato, tuttavia, precisato che, poiché, ai fini della configurabilità del reato dibancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapportigiuridicamente ed economicamente valutabili, non può costituire oggetto didistrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificatocome prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili(Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689 – 01; Sez. 5, n. 9813 del08/03/2006, Franceschini, Rv. 234242 - 01) e si è, pertanto, chiarito che non èsuscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se,contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesimao quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendoperaltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione incaso di assenza di adeguata contropartita (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012, dep.2013, Agostini, Rv. 254474 - 01).Alla stregua di tali condivise indicazioni direttive, deve, dunque, ribadirsi chenon è configurabile la distrazione quando la condotta investa l’avviamento in sé,non potendo ritenersi automaticamente distrattivo ogni fenomeno di trasferimentodi valore da una società ad un’altra, come nel caso della mera migrazione dellaclientela verso un’impresa riconducibile al medesimo imprenditore, integrando,quest’ultima, un entità in grado di esprimere una mera capacità prospettica direddito e non un rapporto giuridico attuale ed economicamente valutabile.L’avviamento commerciale, inteso, come capacità di profitto dell’impresa e,dunque, come plusvalore dell’azienda avviata, alla stregua dei criteri dirappresentazione contabile dettati dagli artt. 2424 e 2426 cod. civ., è suscettibile,dunque, di costituire l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 216, primo comma,n. 1. legge fall. alla sola condizione che siano contestualmente oggetto didisposizione l’azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo, ossia il compendiodegli elementi strutturali dell’attività produttiva (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024,Rv. 286621 – 01, in motivazione, pag. 4).Ciò posto, è di lapalissiana evidenza come, non essendo stato spiegato qualie quanti fattori aziendali della “AD Ceramiche” S.r.l. siano stati trasferiti alla “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. – salvo il riferimento ai due lavoratori dipendenti della primariassunti dalla seconda -, nulla di oggettivo essendo stato addotto nella sentenzaimpugnata per dimostrare che la gran parte delle rimanenze di magazzino nonchédei beni strumentali della “AD” fossero transitati nella “GEC”, tenuto conto delrilevato vuoto motivazionale in ordine ai decisivi profili evidenziati nei punti 1.2.1.e

1.2.2. che precedono – ed ai quali si fa integrale rinvio -, non è possibile ritenerené corretta in diritto, né congrua e logica, la motivazione rassegnata nella sentenzaimpugnata a sostegno dell’integrazione della bancarotta fraudolenta patrimonialeavente ad oggetto la distrazione dell’avviamento commerciale della fallita “ADCeramiche” S.r.l.1.3.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata affinché ilgiudice del rinvio provveda a colmare i vizi motivazionali rilevati, superando lecarenze e le incongruenze relative all’identificazione dei beni costituenti le“rimanenze di magazzino” della società fallita, al valore loro attribuito, allaindividuazione di quelli, tra le suddette rimanenze, trasferiti alla “GEG ProgettoCasa” S.r.l. e dei cespiti aziendali parimenti riversati in quest’ultima in assenza diadeguata contropartita patrimoniale e all’uso dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.[OSCURATO:TARGA], onde delineare con precisazione l’oggetto materiale del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, anche con riferimento all’avviamentocommerciale.2.

Rimangono assorbiti tutti gli ulteriori motivi, dovendosi solo effettuarealcune precisazioni.2.1.

Sotto un primo profilo, va rilevato che la motivazione rassegnata nellasentenza impugnata in ordine all’aggravante di cui all’art. 219 legge fall. risentedell’equivoco di fondo in cui è incorso il giudice di primo grado.La norma in parola prevede, infatti, due distinte aggravanti: quella, ad effettospeciale, del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al primo comma, equella, comune, della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui al secondo comma;aggravante, quest’ultima che non richiede una contestazione esplicita, perché ilriferimento ad essa, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenutonella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato incondizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa.(Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 - 01).Orbene, il giudice di appello ha ritenuto applicata la sola aggravante di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall. perché il riferimento contenuto nellasentenza di primo grado alle plurime condotte distrattive doveva considerarsi «unmero elemento valutativo utilizzato per apprezzare la rilevante gravità del dannoarrecato al patrimonio della fallita» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).Trattasi, tuttavia, di motivazione in contrasto con la pacifica giurisprudenza diquesta Corte, espressasi nel senso che la circostanza aggravante del "dannopatrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. siconfigura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valoredei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimonialeper i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave(Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01), dovendosenecommisurare l'entità al valore complessivo dei beni che sono stati sottrattiall'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascunpartecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione conl'importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675- 01).2.2.

Sotto altro profilo, va rilevato che il giudice censurato, nelladeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, non si è attenutoal principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla duratadella pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019,Suraci, Rv. 276286 - 01).3.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diCaltanissetta.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Caltanissetta.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolal'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla duratadelle pene accessorie e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;uditi per la ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso e neha chiesto l'accoglimento, e l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta haconfermato la condanna inflitta, in esito a giudizio abbreviato, a [OSCURATO:PERSONA] CarmelaCocchiara per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione,aggravato ai sensi dell’art. 219 legge fall., commesso nella qualità di legalerappresentante della “AD Ceramiche” S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019.Secondo i giudici di merito l’imputata aveva distratto beni della fallita,segnatamente rimanenze di magazzino, un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] nonchél’avviamento commerciale, trasferendoli o consentendone l’utilizzo alla “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., da lei di fatto gestita, esercente la stessa attività della “ADCeramiche” S.r.l. valendosi dei locali commerciali e del personale di quest’ultima.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata consta di sette motivi,enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 216, primo comma, n.1 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condottedistrattive contestate.Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’erronea valutazionedel compendio probatorio quanto alla sorte delle rimanenze di magazzino della“AD Ceramiche” S.r.l., deducendosi che le risultanze delle relazioni dei curatorifallimentari, dell’inventario e degli accertamenti della polizia giudiziaria sarebberostate tali da escluderne la sottrazione. Si lamenta, inoltre, che l’utilizzo della FiatPanda da parte della “GEC [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. sarebbe stato qualificato comecondotta di distrazione pur in assenza di una fuoriuscita del bene dal patrimoniosociale e nonostante l’autorizzazione del curatore. Si deduce, infine, chel’avviamento non potrebbe costituire oggetto di distrazione in difetto deltrasferimento di concreti rapporti giuridici economicamente valutabili.- Con il secondo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbeomesso di confrontarsi con dati incompatibili con il dolo di bancarotta, qualil’immissione di risorse finanziarie personali e familiari nella società, la prestazionedi garanzie e le iniziative di contenimento della crisi.- Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 522 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di primo grado avrebbeapplicato l’aggravante della pluralità delle condotte distrattive in difetto dicontestazione.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 597, comma 3, cod.proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente applicatol’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 219, comma1, legge fall., perché, sebbene quest’ultima fosse stata ritualmente contestata,nulla era stato argomentato nella sentenza di primo grado in ordine al suoriconoscimento, di modo che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero,si doveva ritenere che su tale punto, ossia, sulla sua implicita esclusione, si fosseformato il giudicato.- Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall., perché il criterio adottato ai fini della relativaquantificazione, ossia, quello della «mera differenza tra il valore delle rimanenzedi magazzino stimato dall’ Ing. Cattaro con consulenza del 2022 e quello riportatonella relazione fallimentare ex art. 33 legge fall. sulla scorta dei dati contabiliannotati nel 2017/2018» sarebbe manifestamente inidoneo a dar conto dellamaggiore offensività del fatto e offrire concreta dimostrazione del maggiorpregiudizio arrecato ai creditori sociali.- Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alladeterminazione trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, sul rilievo che vi sarebbe stata una valutazione apoditticadell’incensuratezza dell’imputata, della condotta collaborativa da lei tenuta e degliapporti finanziari al patrimonio della fallita.- Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 216, ultimo comma,legge fall. in ordine alla determinazione delle pene accessorie, sul rilievo che laloro durata sarebbe stata automaticamente parametrata a quella della penaprincipale, in assenza di autonoma valutazione alla luce dei criteri di cui all’art.133 cod. pen.3. Alla trattazione del ricorso si è proceduto oralmente, avendone avanzatotempestiva richiesta i difensori della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le preponderanti ragioni di seguito illustrate.1. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso.1.1. La Corte territoriale ha giustificato la conferma dell’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale, in rubrica ascrittole, attraverso il riferimento a plurimi elementi diprova ritenuti tali da dimostrare che ella, nella veste di legale rappresentante della“AD Ceramiche” S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019, si era resa ideatrice econcreta attuatrice di un programmato depauperamento del patrimonio dellasociale fallita, funzionale al trasferimento delle utilità aziendali in favore della “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., formalmente intestata ai genitori ma di fatto da lei gestita.Quanto alle rimanenze di magazzino della “AD Ceramiche” S.r.l., integranti laprima categoria di beni sociali distratti, il Collegio di merito ha valorizzato larilevata divergenza macroscopica tra i dati contabili emergenti dalla relazione exart. 33 legge fall., redatta sia pure con ritardo dal curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA](poi revocato per gravi inadempimenti), e la situazione accertata in sede di periziaestimativa disposta dall’ufficio fallimentare: a fronte, infatti, di rimanenze finalipari a euro 152.300,00 risultanti dalla relazione ex art. 33 l. fall., il peritoestimatore [OSCURATO:PERSONA] aveva quantificato «il valore complessivo dei beni mobili,rimanenze comprese, in soli euro 44.188,68», con conseguente mancatorinvenimento della parte preponderante delle merci (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata). Tale dato contabile era corroborato, ad avviso della Corte di merito,dal contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti(segnatamente, quelle dei dipendenti Catalano e Nastasi, cfr. pag. 9, terzocapoverso), dalle quali sarebbe emersa la continuità operativa e commerciale trala “AD Ceramiche” S.r.l. e la “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., avente sede negli immobiliubicati alla [OSCURATO:PERSONA] del Rosario n. 49 di Gela (cfr. pag. 8, ultimo capoverso,della sentenza impugnata), che già avevano ospitato la sede della “AD Ceramiche”S.r.l. prima del trasferimento di quest’ultima presso i «locali diroccati» ubicati sullaSS 117-bis (cfr. pag. 9, primo capoverso della sentenza impugnata, definiti anchedal perito [OSCURATO:PERSONA] come “fatiscenti”, cfr. pag. 6, penultimo capoverso, della stessasentenza): sede della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. – ossia, quella ubicata nellapredetta [OSCURATO:PERSONA] del Rosario n. 49 di Gela – in cui la polizia giudiziaria,eseguendo in data 26 novembre 2020 il sequestro preventivo della “GEG ProgettoCasa” S.r.l., disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela,aveva rinvenuto «merci, arredi ed espositori di vario genere, nonché l’autovetturaavrebbe dovuto essere nella disponibilità del curatore» (cfr. pag. 5, quart’ultimocapoverso della sentenza impugnata).Quanto alla suddetta autovettura, pacificamente annoverata tra i beniammortizzabili della fallita (cfr. pag. 4, della sentenza impugnata), la Corte dimerito, dato atto di come la sentenza dichiarativa di fallimento della “ADCeramiche” S.r.l. non fosse stata giammai trascritta al P.R.A. dal curatore [OSCURATO:PERSONA],ha evidenziato come questi nella relazione ex art. 33 legge fall. avesse attestatoche «in data 24 dicembre 2024, alla presenza della legale rappresentante dellasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto accesso ai locali aziendali siti sulla SS117-bis Km. 90, riscontrando la presenza di beni, merci ed attrezzature eriservandosi di procedere all’inventario. In tale occasione […] aveva dispostol’apposizione dei sigilli, affidando la custodia dei beni alla stessa [OSCURATO:PERSONA]» (cfr.pag. 4) e come, nel contesto di tale ricostruzione, l’utilizzazione del veicolo daparte della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. non fosse giustificabile mediante la dedottaautorizzazione del curatore (cfr. pag. 10, terzo capoverso, della sentenzaimpugnata).Quanto all’avviamento, il giudice di appello ne ha ritenuto dimostrato iltrasferimento, assieme al complesso dei beni aziendali della “AD Ceramiche” S.r.l.,sulla base di una pluralità di elementi fattuali stimati convergenti: la costituzionedella “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. immediatamente dopo lo spostamento della sededella fallita; l’identità dell’attività esercitata; il subentro senza soluzione dicontinuità nei medesimi locali di via [OSCURATO:PERSONA] del Rosario (cfr. pag. 9, primocapoverso, della sentenza impugnata); l’utilizzo degli stessi arredi, beni e mezzi;il riassorbimento di parte del personale con identiche mansioni; la prosecuzionedella gestione commerciale direttamente da parte della [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di fatto della nuova società.In particolare, nella sentenza impugnata si è dato per accertato che la “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., costituita dai genitori dell’imputata privi di esperienzaimprenditoriale, operasse, in realtà, sotto la direzione dell’imputata, la qualecontinuava a curare tutti gli aspetti essenziali della gestione, come confermatoanche dall’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 9 e 10); continuitàgestionale ritenuta, assieme all’identità di sede, attività e organizzazione della “ADCeramiche“ S.r.l., indice univoco del trasferimento dell’azienda e del relativoavviamento, anche in assenza di un formale atto di cessione.Donde, in esito a tale ragguaglio delle evidenze fattuali in atti, la Corteterritoriale ha ritenuto dimostrato che le rimanenze di magazzino, la [OSCURATO:PERSONA] e,più in generale, l’intero complesso aziendale, comprensivo dell’avviamento, dellafallita “AD Ceramiche” S.r.l. avessero costituito oggetto di una sistematicasottrazione a beneficio della neocostituita “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., nell’ambitodi un disegno unitario, ideato e attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2018, diretto asvuotare la società poi fallita in pregiudizio dei creditori.1.2. Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare che l’impianto argomentativosotteso alla sentenza impugnata, pur se integrato da quello della sentenza di primogrado, esibisce incolmabili vuoti motivazionali su decisivi profili afferenti alla stessaricostruzione del fatto oggetto di addebito all’imputata.1.2.1. Quanto al tema delle rimanenze di magazzino, non è dato comprenderesulla base di quali elementi oggettivi i giudici di merito ne abbiano ritenuto provatala distrazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo il postulato accusatorio,le avrebbe, almeno in parte, destinate alla “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.Premesso e ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, lacondotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio socialenon può essere costituita da un mero dato contabile, in assenza di prova del datofisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv.271439 - 01), posto che l'accertamento della previa disponibilità da partedell'imputato dei beni non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri edelle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendoinvece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinsecaconcretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al realeandamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197 – 01; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta,Rv. 249715 – 01), va rilevato che le sentenze di merito si segnalano per unadecisiva omissione: ossia, l’omesso accertamento circa la specifica individuazionedi quali e quante rimanenze di magazzino fossero fisicamente presenti presso lasede legale della “AD Ceramiche” S.r.l. (ubicata presso la SS 117 bis di Gela)all’atto dell’accesso del curatore [OSCURATO:PERSONA] il 24 dicembre 2019, nonché diquali e quante delle stesse fossero state effettivamente rinvenute presso la sedemedesima dal perito stimatore Ing. [OSCURATO:PERSONA] nei sopralluoghi effettuati indata anteriore al 23 dicembre 2022 (data di deposito del suo elaborato di stima).In entrambe le sentenze, infatti, la distrazione delle rimanenze di magazzinodella fallita è stata giustificata esclusivamente sulla base della differenza aritmeticatra i «dati contabili emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fall. redatta dalcuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 2020 […] dalla quale risultavano[…] rimanenze finali per euro 152.300,00» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnatae pag. 13 della sentenza di primo grado) e il complessivo valore «dei beni mobilidella fallita, rimanenze comprese» stimato in euro 44.188,68 dall’Ing. PaoloCantaro. Si è taciuto, invero, in ordine a elementi decisivi ai fini di una compiutae logica ricostruzione del fatto: se, cioè, fosse stato redatto (sia pure con ritardo)l’inventario dei beni mobili presenti nella sede della fallita dal primo curatorefallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA]; se fosse stato redatto dal perito estimatore Ing.Cantatore un verbale delle operazioni di sopralluogo compiute presso quella stessasede, corredato dall’elenco dei beni materiali fisicamente ivi rinvenuti, inparticolare delle rimanenze di magazzino; se il perito avesse indicato quale fosseil ragionevole valore dei beni mobili da lui rivenuti alla data della dichiarazione difallimento (il 21 dicembre 2019) e quali fossero stati i criteri da lui utilizzati perdeterminarne alla fine del 2022 il deprezzamento, in ragione dell’obsolescenza edelle modalità di custodia in luoghi definiti fatiscenti.Elementi che sarebbero stati meritevoli di approfondito e critico vaglio, se nonaltro perché dalle stesse sentenze emergono dati contrastanti: a fronte, infatti,del dato relativo alla certa presenza di beni materiali della fallita per un valore dieuro 44.188,68, rinvenuti presso la sede ubicata sulla SS 117 bis km. 90 dall’Ing.[OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al 23 dicembre 2022, è stato, al contempo,evidenziato quello desunto dal verbale di esecuzione in data 26 novembre 2020del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Gela, nel quale era stato riportato che «la perquisizione nella sededella fallita “AD Ceramiche” S.r.l. ubicata in Gela SS 117 bis Km 90 aveva avutoesito negativo» (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado») perché non erano statirinvenuti «beni di pertinenza della fallita presso la sede indicata» (cfr. pag. 5 dellasentenza impugnata). Dato, quest’ultimo, che avrebbe imposto al giudice diappello di confrontarsi anche con l’allegazione difensiva, puntualmente articolatanei motivi di gravame, con la quale si era rappresentato come «dal verbale dioperazioni di inventario redatto dal nuovo curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA] data 16 dicembre 2021» si evinceva che «la merce della società fallita nonsarebbe stata sottratta ma, al contrario, sarebbe rimasta sempre presso imagazzini nella disponibilità della ditta» (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata),trattandosi, oltretutto, di informazione congruente con quella riportata nellasentenza di primo grado, in cui si era dato atto di come il primo curatorefallimentare, Dott. [OSCURATO:PERSONA], avesse attestato nella relazione ex art. 33 legge fall.che in data 24 dicembre 2019 «aveva avuto modo di accedere ai locali adibitiall’esercizio dell’impresa riscontrando l’esistenza di beni, merci e attrezzature il cuiinventario si riservava di redigere» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)».Né, d’altro canto, sono stati riportati, né nella sentenza impugnata né in quelladi primo grado, univoci elementi probatori (fatture, documenti di trasporto, ecc.)novembre 2020 nella disponibilità della “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., in sede diesecuzione del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminaridel Tribunale di Gela, costituissero rimanenze di magazzino o, comunque, beniaziendali della “AD Ceramiche” S.r.l. trasferite alla “GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. senzaversamento di alcun corrispettivo. Dato decisivo, questo, sul quale la Corteterritoriale ha serbato silenzio, ancorché con i motivi di appello si fosse dedotto –per quanto risulta dalla loro stessa sintesi contenuta nella sentenza impugnata –che almeno in parte le merci (“i rivestimenti Marazzi”) rinvenute all’interno delmagazzino della “GEG” e sottoposte a sequestro non appartenessero alla “ADCeramiche”, ma fossero di proprietà della “GEG”, per come ritualmenteinventariato anche dall’amministratore giudiziario Dott. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 dellasentenza impugnata).1.2.2. Quanto al tema dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], ritenuta,parimenti, oggetto di distrazione, l’anodina argomentazione rassegnata nellasentenza impugnata, circa la sussistenza del fatto e la responsabilità dell’imputata,sol perché doveva considerarsi priva di valore esimente o scusante «l’allegataautorizzazione del curatore fallimentare» ad utilizzarla, non rientra di certo neilimiti minimi richiesti per una congrua e logica motivazione. Non si riscontra,infatti, alcun approfondimento in ordine all’effettiva esistenza di taleautorizzazione e quale ne fosse il contenuto, né quale fosse stato il concretoutilizzo di tale autovettura da parte della [OSCURATO:PERSONA]: ossia, se ella ne avesse fattoun uso meramente personale, come allegato dalla difesa, ovvero se la stessa fossestata stabilmente impiegata per gli usi aziendali della nuova compagine societaria“GEG [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l.1.2.3. Quanto al tema dell’avviamento commerciale, costituente la terza vocedella ravvisata distrazione, devono essere sviluppate alcune premesse in diritto.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, non è suscettibile didistrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non siastata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattoriaziendali in grado di generare l'avviamento: donde, è configurabile il reato dibancarotta per distrazione dell'avviamento quando sia oggetto di trasferimentol'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione disomministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento (Sez. 5, n. 5357del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01).Al riguardo, si è affermato che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologiacostituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essereoggetto di bancarotta per distrazione, posto che nel concetto di beni, agli effettidell'art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimoniodell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazioneimmediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357 - 01), evidenziandosi come il patrimoniodell’imprenditore sia costituito da un insieme di rapporti giuridici, riferiti a cose ea diritti, che assolvono alla funzione di garanzia delle ragioni creditorie e chepossono essere incisi da condotte di indebita sottrazione.È stato, tuttavia, precisato che, poiché, ai fini della configurabilità del reato dibancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapportigiuridicamente ed economicamente valutabili, non può costituire oggetto didistrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificatocome prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili(Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689 – 01; Sez. 5, n. 9813 del08/03/2006, Franceschini, Rv. 234242 - 01) e si è, pertanto, chiarito che non èsuscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se,contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesimao quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendoperaltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione incaso di assenza di adeguata contropartita (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012, dep.2013, Agostini, Rv. 254474 - 01).Alla stregua di tali condivise indicazioni direttive, deve, dunque, ribadirsi chenon è configurabile la distrazione quando la condotta investa l’avviamento in sé,non potendo ritenersi automaticamente distrattivo ogni fenomeno di trasferimentodi valore da una società ad un’altra, come nel caso della mera migrazione dellaclientela verso un’impresa riconducibile al medesimo imprenditore, integrando,quest’ultima, un entità in grado di esprimere una mera capacità prospettica direddito e non un rapporto giuridico attuale ed economicamente valutabile.L’avviamento commerciale, inteso, come capacità di profitto dell’impresa e,dunque, come plusvalore dell’azienda avviata, alla stregua dei criteri dirappresentazione contabile dettati dagli artt. 2424 e 2426 cod. civ., è suscettibile,dunque, di costituire l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 216, primo comma,n. 1. legge fall. alla sola condizione che siano contestualmente oggetto didisposizione l’azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo, ossia il compendiodegli elementi strutturali dell’attività produttiva (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024,Rv. 286621 – 01, in motivazione, pag. 4).Ciò posto, è di lapalissiana evidenza come, non essendo stato spiegato qualie quanti fattori aziendali della “AD Ceramiche” S.r.l. siano stati trasferiti alla “GEGProgetto [OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. – salvo il riferimento ai due lavoratori dipendenti della primariassunti dalla seconda -, nulla di oggettivo essendo stato addotto nella sentenzaimpugnata per dimostrare che la gran parte delle rimanenze di magazzino nonchédei beni strumentali della “AD” fossero transitati nella “GEC”, tenuto conto delrilevato vuoto motivazionale in ordine ai decisivi profili evidenziati nei punti 1.2.1.e 1.2.2. che precedono – ed ai quali si fa integrale rinvio -, non è possibile ritenerené corretta in diritto, né congrua e logica, la motivazione rassegnata nella sentenzaimpugnata a sostegno dell’integrazione della bancarotta fraudolenta patrimonialeavente ad oggetto la distrazione dell’avviamento commerciale della fallita “ADCeramiche” S.r.l.1.3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata affinché ilgiudice del rinvio provveda a colmare i vizi motivazionali rilevati, superando lecarenze e le incongruenze relative all’identificazione dei beni costituenti le“rimanenze di magazzino” della società fallita, al valore loro attribuito, allaindividuazione di quelli, tra le suddette rimanenze, trasferiti alla “GEG ProgettoCasa” S.r.l. e dei cespiti aziendali parimenti riversati in quest’ultima in assenza diadeguata contropartita patrimoniale e all’uso dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.[OSCURATO:TARGA], onde delineare con precisazione l’oggetto materiale del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, anche con riferimento all’avviamentocommerciale.2. Rimangono assorbiti tutti gli ulteriori motivi, dovendosi solo effettuarealcune precisazioni.2.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che la motivazione rassegnata nellasentenza impugnata in ordine all’aggravante di cui all’art. 219 legge fall. risentedell’equivoco di fondo in cui è incorso il giudice di primo grado.La norma in parola prevede, infatti, due distinte aggravanti: quella, ad effettospeciale, del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al primo comma, equella, comune, della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui al secondo comma;aggravante, quest’ultima che non richiede una contestazione esplicita, perché ilriferimento ad essa, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenutonella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato incondizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa.(Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 - 01).Orbene, il giudice di appello ha ritenuto applicata la sola aggravante di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall. perché il riferimento contenuto nellasentenza di primo grado alle plurime condotte distrattive doveva considerarsi «unmero elemento valutativo utilizzato per apprezzare la rilevante gravità del dannoarrecato al patrimonio della fallita» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).Trattasi, tuttavia, di motivazione in contrasto con la pacifica giurisprudenza diquesta Corte, espressasi nel senso che la circostanza aggravante del "dannopatrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. siconfigura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valoredei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimonialeper i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave(Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01), dovendosenecommisurare l'entità al valore complessivo dei beni che sono stati sottrattiall'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascunpartecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione conl'importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675- 01).2.2. Sotto altro profilo, va rilevato che il giudice censurato, nelladeterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari, non si è attenutoal principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla duratadella pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019,Suraci, Rv. 276286 - 01).3. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diCaltanissetta. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Caltanissetta.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris