CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18330-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18330/2017 avverso la sentenza n. 1868/2017 della CORTE Numero sezionale 489/2022Numero di raccolta generale 10266/2022D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/05/2017; Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.10.2012 la società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2899/2012, con il quale il Tribunale di Monza le aveva ingiunto di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 285.818,15 a titolo di saldo di prestazioni di installazione, manutenzione e vendita di antifurti. L’opponente eccepiva l’inesistenza del credito azionato in via monitoria, in quanto non fondato su alcun contratto sottoscritto tra le due società e derivante da prestazioni contestate e mai approvate; allegava, inoltre, l’esistenza di un controcredito per € 207.381,00. Nella resistenza della società opposta, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2799/2014, rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione la società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 1868/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la società Istituto di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Con memoria datata 18.2.2022 la parte controricorrente ha depositato copia di un atto di transazione, intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –dichiarato con sentenza del Tribunale di Monza n. 28/2019– con il quale le parti hanno regolato una serie di controversie giudiziarie, tra le quali anche il presente giudizio di legittimità (cfr. pag. 3, punto 5 della ridetta transazione), in relazione al quale le parti hanno convenuto F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 18330/2017 la rinuncia a spese compensate (cfr. pag. 8, lettera D, punto 5, della Numero sezionale 489/2022Numero di raccolta generale 10266/2022 transazione). L’atto di transazione di cui anzidetto risulta Data pubblicazione 30/03/2022 debitamente sottoscritto da ambo le parti contraenti. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della transazione depositata in copia in prossimità dell’adunanza camerale, va dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese, in ragione dell’espressa convenzione della loro compensazione tra le parti. Non sussistono inoltre i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, poiché tale previsione “… è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021, Rv. 662193 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017, Rv. 642858). PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara cassata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 marzo 2022. Il Presidente (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A