CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 46458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata e insiste per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, Sezione per il riesame, con ordinanza del 24/5/2023, depositata il 26/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 18/4/2023 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecco ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentato omicidio ex artt. 56 e 575 cod. pen. e di detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967. 2. Il ricorrente, attualmente latitante, è sottoposto a indagini per avere compiuto, in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Condotta consistita nell'inseguire la persona offesa guidando un'autovettura ed esplodendo un colpo di arma da fuoco.3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla valutazione in termini di utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. In un unico articolato motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il giudice del riesame in ordine all'identificazione del ricorrente come uno degli autori del fatto, fondata sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sarebbe errata. Dagli atti, infatti, risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] era comunque coinvolto in traffici illeciti e lo stesso, pertanto, avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentito come persona sottoposta a indagini e, quindi, quanto dallo stesso riferito non sarebbe utilizzabile. Sotto altro profilo, d'altro canto, in assenza di effettivi riscontri o comunque di elementi individualizzanti, le stesse dichiarazioni, comunque interessate e poco chiare, non sarebbero idonee a concludere nel senso che gli autori del fatto siano stati i due fratelli Achab, la cui presenza in quei luoghi e a quelle ora non sarebbe dimostrata. 4. In data 18 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio insiste per l'accoglimento dei motivi e produce in allegato il verbale dell'incidente probatorio dal quale emerge che alla persona offesa in quella sede sono stati formulati gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Preliminarmente si dive rilevare che il ricorso non è tardivo. Avviso di deposito dell'ordinanza, emessa il 23 maggio 2023 e depositata il 26 maggio 2023, è stata notificato al difensore a mani di una collaboratrice di studio il 29 maggio 2023 e all'indagato latitante, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., presso il difensore a mezzo pec, inviata e ricevuta il 31 maggio 2023. Il ricorso, pertanto, pervenuto in cancelleria il 9 giugno 2023 è tempestivo. 2. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla valutazione in termini di utilizzabilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la difesa le dichiarazioni rese dalla persona offesa, unici elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sarebbero inutilizzabili in quanto rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. poiché indagabile per reati in materia di stupefacenti, collegati con quello oggetto dell'attuale procedimento. Sotto tale profilo, d'altro canto, il giudice avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell'art. 273, comma 1 bis, cod. proc. pen., il criterio di cui all'art. 192, comma 4, cod. proc. pen. così che, considerata la scarsa credibilità della persona offesa e l'assenza di elementi di riscontro individualizzanti, non sussisterebbe la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Le doglianze sono infondate. 2.1. Il Tribunale del riesame, cui la questione è stata posta, ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero utilizzabili e che a queste, quanto meno allo stato, non dovesse essere applicato il criterio di cui all'art. 192, comma 4 cod. proc. pen. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, alle date in cui sono state rese e verbalizzate le dichiarazioni poste a fondamento della decisione, il 21.2.23, il 24.2.23 e il 27.2.23, la persona offesa non era sottoposta a indagini né, anche se non era escluso il possibile coinvolgimento in attività illecite, poteva ritenersi che fosse "indagabile" per un reato collegato con quello di cui è stato vittima. Solo il 6 marzo 2023, infatti, con il deposito dell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria, attraverso l'acquisizione dei dati contenuti nel telefono, sono emersi elementi per cui si può ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente coinvolto in reati in materia di stupefacenti. In tale situazione, nella quale non erano emersi elementi a suo carico, la persona offesa è stata correttamente ascoltata senza le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen. e le dichiarazioni da questa rese sono utilizzabili erga omnes (esattamente in questi termini, come correttamente evidenziato dal Tribunale, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417 - 01) in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243891 - 01; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253510 - 01; Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Carta, Rv. 258109 - 01; Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476 - 01; Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 - 01).Quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] in merito al tentato omicidio di cui è stato vittima, d'altro canto, sarebbe comunque utilizzabile nei confronti di terzi anche se le dichiarazioni avessero contenuto autoindizialie, ciò in quanto in questa ipotesi prevale la. qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini (Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014, Barba, Rv. 261078 - 01). Per altro verso, inoltre, la motivazione resa dal Tribunale quanto alla veste da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] allorché è stato ascoltato dalla polizia giudiziaria è congrua e coerente e questa, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01; Sez. 2, n. 51840 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258069 - 01; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01 Né, infine, assume rilievo, quanto meno allo stato, la circostanza rappresentata dalla difesa nel ricorso e nei motivi aggiunti mediante la produzione del verbale di incidente probatorio, che la persona offesa sia stata successivamente ritenuta "indagabile" e, quindi ascoltata previa formulazione degli avvisi di rito. Tale circostanza sopravvenuta, infatti, si riferisce a elementi emersi dopo che è stata disposta la misura e, pertanto, non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza che, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola a esso connessa del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili poiché al momento della verbalizzazione la persona offesa rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti ,a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482 - 01). 2.2. Anche le censure circa la mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sono infondate. Il Tribunale, infatti, con motivazione esente da vizi logici, pure tenendo conto della parziale reticenza della vittima del reato quanto al contesto complessivo nel quale si sono svolti i fatti, ha dato atto dell'assenza di intenti calunniatori e dell'attendibilità generale del dichiarante. In ordine all'accaduto e al coinvolgimento del ricorrente nei fatti, d'altro canto, il giudice del riesame, con lo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, agli accertamenti effettuati in merito all'utilizzo dell'auto BMW, ad alcuni dati relativi al traffico telefonico e all'individuazione dell'abitazione di Seveso, ha evidenziato gli elementi ulteriori che, quanto meno allo stato e facendo riferimento allo standard probatorio della fase, sono idonei a riscontrare quanto dichiarato dalla persona offesa e a fondare la conclusione in termini di gravità indiziaria. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.