CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna - decidendo sull'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso due sentenze del Tribunale di Bologna, con le quali era stato condannato per più fatti di bancarotta commessi in relazione a due società delle quali era stato, in un caso, amministratore unico ( [OSCURATO:PERSONA]. coop. ), e nell'altro amministratore e liquidatore ( [OSCURATO:SOCIETA] S.c.a.r.I.), - ha riconosciuto la continuazione tra i diversi fatti di bancarotta, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi sei di reclusione; ha, altresì, rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto le decisioni dei giudici di primo grado. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando vizio della motivazione, illogica e contraddittoria nell'analisi dell'elemento soggettivo, sia con riferimento alla bancarotta semplice con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA]. coop., ( così riqualificata dal Tribunale, con la sentenza del 25/09/2018, ai sensi dell'art. 217 co. 2 e 224 L.F., la originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale), sia con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale commessa in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.1.). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, con riguardo ai fatti commessi dal ricorrente quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.1, imponendosi, sotto tale profilo, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Nel resto, il ricorso è inammissibile. 2. In particolare, è fondata la doglianza con la quale si censura lo scrutinio dell'elemento soggettivo necessario alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2.1. La lettura della sentenza impugnata (anche in ragione del contenuto descrittivo del capo di imputazione che pone in correlazione le condotte di soppressione/distruzione con la finalità propria del disordine contabile) lascia intravedere una certa confusione interpretativa nello scrutinio dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, quanto al distinguo tra il dolo generico proprio della fattispecie di cui all'ultima parte dell'art. 216 col. n. 2 ( che attiene alla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non renderne possibile la ricostruzione de/patrimonio o del movimento degli affari", c.d. "bancarotta generale"), e il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie declinata nella prima parte della predetta disposizione di legge ( che disciplina le tre ipotesi di chi "ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili" - c.d. "bancarotta specifica"),Invero, già l'imputazione riverbera una siffatta imprecisione, laddove, dopo avere contestato al ricorrente la sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA] s.c.a.r.I., collega tale condotta alla finalità di "non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari", che è propria, tuttavia, della fattispecie c.d.generale. 2.2. Per chiarezza ermeneutica, va, allora, ricordato che, nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (con indirizzo costante affermato da Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986 (deo. 1987) Rv. 175959, conf., per tutte, Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).). Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5 n. 13701/1994, n.m.). In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendosi cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010 Rv. 247444). 2.2.1. E' bene anche specificare, sempre con riferimento alla ipotesi cd. generale, che l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire, da parte del giudice di merito, la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384). Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910). Secondo consolidato principio recentemente n ribadito da questa Sezione ( sentenza n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630), infatti, "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fa/I., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore." In sostanza, nella ipotesi di bancarotta generale, la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero alla impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa (Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004 Rv. 230482; conf. Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006, Rv. 235006 ). 2.3. Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di cd. bancarotta documentale specifica, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione" con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto alla quarta declinata dall'art. 216 co.1 n. 2 L.F., concernente la irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv 189813). 2.3.1.Giova aggiungere, per completezza espositiva, che, per costante insegnamento di questa Corte, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216, comma 1, n. 2 Legge Fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a "fortiori" ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è, peraltro, ripetutamente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testè descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 Legge Fall, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992; conf. Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5 n. 18320 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 279179). Il dolo richiesto per la sussistenza del reato in tal caso non è, dunque, quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenuta fraudolenta, bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressione descritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori. (Sez. 5 n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 ; conf. Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838 ). 2.4. Ciò posto, e tornando alla fattispecie in scrutinio, secondo quanto emerge dalla stessa imputazione, l'ipotesi contestata al ricorrente, nella sua qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. è quella di avere sottratto o distrutto le scritture contabili, e tale fattispecie sembra essere stata ritenuta dalla Corte di appello, laddove evoca, appunto, il dolo specifico proprio dell'occultamento; come si è chiarito, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo, la condotta, nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, quale fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, lo si ripete, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5 - n. 26379 del 05/03/2019 Rv. 276650 ). 2.4.1. Ciò che però resta evanescente nel ragionamento della Corte di appello è il criterio logico-inferenziale dal quale il Giudice ha tratto il dolo specifico proprio della contestata bancarotta per occultamento/soppressione che, nella sentenza impugnata, resta ancorato semplicemente alla circostanza che il ricorrente, dopo avere mancato di adempiere agli obblighi di amministratore, omettendo di consegnare le scritture contabili, si sarebbe reso irreperibile agli organi fallimentari. La dimostrazione del dolo specifico deve, invece, essere rigorosa, trattandosi del momento decisivo per tracciare la linea di confine soprattutto con la bancarotta semplice documentale ( art. 217 co. 2 ). Per questo, non è corretto desumere sic et simpliciter lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) o, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto (animus lucrandi), dalla sola irreperibilità del liquidatore, dovendo essere chiarito se il liquidatore abbia semplicemente omesso, con volontà o per semplice inerzia, la tenuta delle scritture, nel qual caso rileverebbe la fattispecie di cui all'art. 217 L:F., oppure se detta condotta sia sorretta - ai fini dell'inquadramento del fatto in termini di fraudolenta sottrazione/soppressione, dalla specifica volontà indicata dalla legge, da ricostruire adeguatamente sulla base degli elementi di fatto a disposizione. Tanto più in considerazione della mancanza, nel caso di specie, di una attività distrattiva ( di cui non v'è contestazione), che avrebbe potuto fornire la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale quantomeno con riguardo alla alternativa finalità evocata a chiusura della contestazione, nell'imputazione. 2.5. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte di appello dovrà, dunque, chiarire quale ipotesi specifica di bancarotta documentale sia concretamente ravvisata nella fattispecie in esame, ricostruendone l'elemento soggettivo secondo le indicate linee ermeneutiche. 3. Il ricorso è, invece, manifestamente infondato con riguardo all'altra fattispecie per cui il ricorrente ha subìto condanna, quella riguardante la bancarotta collegata alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.. La motivazione sviluppata dalla Corte di appello non presta il fianco alle censure difensive, giacchè, lungi dal focalizzare la attenzione solo sull'inerzia del ricorrente rispetto agli organismi fallimentari, ha segnalato il mancato rinvenimento dei veicoli ( in proprietà o condotti in leasing), evidenziando la valenza depauperativa della condotta del Bernini, nel porre in essere attività distrattive anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, così da escludere, ragionevolmente, sotto il profilo soggettivo, il prospettato disordine contabile, per trarre , invece, con ragionamento immune da cedimenti logici, la consapevolezza della sottrazione. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna riguardante la bancarotta documentale contestata con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA].. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale contestata in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] a r.I., dichiarata in stato di insolvenza in data 25/02/2011, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 ,Il Consigliere este