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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 24228/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8585/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procure allegate al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrenti incidentali - N. 8585/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 1 19 /20 2 1 e pubblicata in data 14.1.2021; N. 8585/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ca tania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni de gli odierni controricorrenti ( ossia, quelli difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) contro la sentenza del Tribunale di Ca tania n. 5 624 /201 6 , affermando il loro diritto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causaper lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione; tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponendo anche ricorso incidentale), illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; N. 8585/21R.G. nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590 /2022, p ubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione; il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. 16488/2022 R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva;e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 8585/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , P. COMPANY s . r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procure allegate al controricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrenti incidentali - N. 8585/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania recante il n. 1 19 /20 2 1 e pubblicata in data 14.1.2021; N. 8585/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] e Stradali”, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza parziale e non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Ca tania ha parzialmente accolto il gravame principale proposto da alcuni de gli odierni controricorrenti ( ossia, quelli difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) contro la sentenza del Tribunale di Ca tania n. 5 624 /201 6 , affermando il loro diritto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patrimoniali da ciascuno subiti in conseguenza dell’evento dannoso verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2007e nel contempo rigettando le loro domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Paternò; la Corte etnea, con separata ordinanza, dispose il prosieguo della causaper lo svolgimento di una CTU diretta ad accertare l’entità dei danni patrimoniali subiti da ciascuno dei suddetti danneggiati e i costi necessari per la loro eliminazione; tutti gli intimati si sono costituiti con controricorsi, come in epigrafe (i controricorrenti difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponendo anche ricorso incidentale), illustrati da memorie, ad eccezione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; N. 8585/21R.G. nelle more di questo giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Catania ha esitato la sentenza n. 590 /2022, p ubblicata il 24.3.2022, che ha definito il giudizio d’appello, anch’essa gravata di ricorso per cassazione; il ricorrente principale, con istanza depositata il 25.3.2024, ha quindi chiesto la trattazione congiunta del ricorso qui in esame con quello iscritto al N. 16488/2022 R.G., da lui stesso proposto avverso detta sentenza definitiva;e il Presidente titolare, con suo decreto, ha disposto in conformità, fissando anche per il secondo ricorso la trattazione per l’odierna adunanza camerale, con avviso comunicato alle parti in data 29.3.2024; tuttavia, in tal modo non è stato possibile, per il ricorso iscritto più di recente e di cui è stata disposta la trattazione contestuale a quella del presente, rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni a tal fine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c., non derogabile, né disponibile dalle parti (in disparte la considerazione che non risulta sul punto la posizione delle controparti e del Pubblico Ministero); il Collegio reputa quindi necessario decidere entrambi i ricorsi in una nuova fissanda adunanza camerale, impregiudicata qualsiasi questione, anche in rito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in adunanza camerale contestualmente al ricorso iscritto al N. 16488/2022 R.G. , a quella riservato ogni altro provvedimento. Così deciso in Ro
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