Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12672/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28835/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 94, presso [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati S.p.A., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 661/2020 depositata il24/02/2020 R.G.N.294/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente, nei confronti di Agenzia Delle Entrate –Riscossione e Inps, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad avvisi di addebito per omissioni contributive di cui era venuto a conoscenza soltanto con la richiesta dell’estratto di ruolo al concessionario; la Corte d’appello rilevava che l’appellante non aveva formulato alcuna puntuale contestazione in ordine alla conformità all’originale dei documenti prodotti in copia dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare dei documenti comprovanti le notifiche a mezzo posta prodotti dall’INPS, essendosi limitata ad un disconoscimento del tutto generico dell’intera documentazione depositata dalle controparti; il ricorso era infondato nel merito giacché la contestazione della conformità all’originale delle riproduzioni informatiche prodotte per provare l’avvenuta notifica degli avvisi di addebito e della cartella era del tutto generica, cioè non chiara, né circonstanziata ed esplicita, e come tale inidonea ad inficiare l’idoneità probatoria dei documenti prodotti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretare l’art. 2712 c.c. (Cass. n.17526 del 2016; Cass.n. 24613 del 2019); inoltre, era pure infondato il motivo secondo il quale il concessionario fosse comunque onerato della produzione in giudizio dell’originale della cartella di pagamento, in conformità con quanto stabilito da Cass. n. 10326 del 2014, in considerazione che la cartella altro non è che la stampa del ruolo in unico originale notificato al contribuente e che il concessionario mantiene solo la matrice, non sussistendo alcun onere di produrre in giudizio l’intera cartella; ancora, quanto alla notifica dell’avviso di addebito, la Corte ha stabilito che l’INPS aveva ritualmente provveduto alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall’art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010, dovendosi fare applicazione del disposto dell’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 (Cass.n. 20918 del 2016 ed altre); la validità del procedimento notificatorio semplificato degli avvisi di addebito comportava l'inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo ed assorbiti gli ulteriori motivi di gravame non fatti valere, in sede di opposizione agli avvisi di addebito, nel termine di decadenza prescritto dall'art. 46 legge n.46 del 1999; riteneva, infine, inammissibile la questione, genericamente posta, della prescrizione dei crediti per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito non posta con il ricorso introduttivo nel quale l’opponente si era limitato a dedurre, erroneamente, che gli importi richiesti in pagamento si riferivano al periodo 2007-2008 ed aveva eccepito la prescrizione sul solo presupposto dell’omessa notifica degli avvisi di addebito, l'INPS, con deduzione rimasta incontestata, aveva affermato che il concessionario aveva posto in essere procedure esecutive per il recupero di crediti portati dalle cartelle; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, ulteriormente illustrato con memoria; l’INPS ha conferito solo ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; ADER Riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso si deduce erronea qualificazione (recte interpretazione) della normativa in materia di disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento delle raccomandate con le quali sarebbero stati notificati gli avvisi di addebito, con conseguente onere di produrre l’originale (primo motivo) ed erronea qualificazione (recteinterpretazione) della normativa in materia di prescrizione della cartella esattoriale (secondo motivo); in sintesi, al di là della doglianza rubricata in guisa di erronea qualificazione, si assume un’illegittima e arbitraria interpretazione della normativa in materia di notifiche per avere la Corte di merito attribuito efficacia di piena prova alle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da controparte, ritenendo non disconosciuta la conformità agli originali; e si contesta la ritenuta inammissibilità della questione della prescrizione dei crediti per il periodo successivo alla notifica del dicembre 2012 degli avvisi di addebito, generica e non introdotta con il ricorso di primo grado; occorre premettere che il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 26283/2022), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis; nella specie non si verte, come si evince dalla sentenza impugnata, in fattispecie connotata dall’assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall'INPS; tanto premesso, entrambi i motivi sono inammissibili; la sentenza impugnata, in via preliminare e dopo aver dato atto che l’appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante, in quanto generico; ha richiamato, inoltre, la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di inidoneità della generica eccezione di difformità al fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica (Cass.nn. 17526/2016 e 24613/2013); in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l’effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l’ulteriore affermazione dell’infondatezza anche del motivo d’impugnazione basato sulla necessità della produzione dell’originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione; a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericità della contestazione di conformità agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, la ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericità del disconoscimento operato, ma denuncia la obliterazione dell’ulteriore disconoscimento dell’autenticità delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica; da ciò si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non è stata attinta dall’impugnazione in cassazione in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti; la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. di recente Cass. n. 19813 del 2021e successive conformi), in ordine all’ efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. ( quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell’ art.214 c.p.c., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2,(secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l’altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dellaprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti); applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (v.

Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico; già Cass. 27/04/2004, n. 8032, ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che -essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza -costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione -sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale; conseguentemente, qualora la parte intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso -anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario -a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento; in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962); il secondo mezzo d’impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità, perché non censura adeguatamente la statuizione che ha ritenuto genericamente posta, in sede di gravame, la questione della prescrizione dei crediti,per il periodo successivo alla notifica del dicembre 2012, e per di più neanche posta nel ricorso di primo grado, con la conseguenza che ne risulta ora precluso il sindacato di legittimità non evincendosi affatto, dall’illustrazione del motivo, come detta questione sarebbe stata introdotta in giudizio e, quindi, veicolata con il gravame; indefinitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28835/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 94, presso [OSCURATO:PERSONA] società tra avvocati S.p.A., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 661/2020 depositata il24/02/2020 R.G.N.294/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente, nei confronti di Agenzia Delle Entrate –Riscossione e Inps, avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad avvisi di addebito per omissioni contributive di cui era venuto a conoscenza soltanto con la richiesta dell’estratto di ruolo al concessionario; la Corte d’appello rilevava che l’appellante non aveva formulato alcuna puntuale contestazione in ordine alla conformità all’originale dei documenti prodotti in copia dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare dei documenti comprovanti le notifiche a mezzo posta prodotti dall’INPS, essendosi limitata ad un disconoscimento del tutto generico dell’intera documentazione depositata dalle controparti; il ricorso era infondato nel merito giacché la contestazione della conformità all’originale delle riproduzioni informatiche prodotte per provare l’avvenuta notifica degli avvisi di addebito e della cartella era del tutto generica, cioè non chiara, né circonstanziata ed esplicita, e come tale inidonea ad inficiare l’idoneità probatoria dei documenti prodotti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretare l’art. 2712 c.c. (Cass. n.17526 del 2016; Cass.n. 24613 del 2019); inoltre, era pure infondato il motivo secondo il quale il concessionario fosse comunque onerato della produzione in giudizio dell’originale della cartella di pagamento, in conformità con quanto stabilito da Cass. n. 10326 del 2014, in considerazione che la cartella altro non è che la stampa del ruolo in unico originale notificato al contribuente e che il concessionario mantiene solo la matrice, non sussistendo alcun onere di produrre in giudizio l’intera cartella; ancora, quanto alla notifica dell’avviso di addebito, la Corte ha stabilito che l’INPS aveva ritualmente provveduto alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall’art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010, dovendosi fare applicazione del disposto dell’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 (Cass.n. 20918 del 2016 ed altre); la validità del procedimento notificatorio semplificato degli avvisi di addebito comportava l'inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo ed assorbiti gli ulteriori motivi di gravame non fatti valere, in sede di opposizione agli avvisi di addebito, nel termine di decadenza prescritto dall'art. 46 legge n.46 del 1999; riteneva, infine, inammissibile la questione, genericamente posta, della prescrizione dei crediti per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito non posta con il ricorso introduttivo nel quale l’opponente si era limitato a dedurre, erroneamente, che gli importi richiesti in pagamento si riferivano al periodo 2007-2008 ed aveva eccepito la prescrizione sul solo presupposto dell’omessa notifica degli avvisi di addebito, l'INPS, con deduzione rimasta incontestata, aveva affermato che il concessionario aveva posto in essere procedure esecutive per il recupero di crediti portati dalle cartelle; avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, ulteriormente illustrato con memoria; l’INPS ha conferito solo ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; ADER Riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso si deduce erronea qualificazione (recte interpretazione) della normativa in materia di disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento delle raccomandate con le quali sarebbero stati notificati gli avvisi di addebito, con conseguente onere di produrre l’originale (primo motivo) ed erronea qualificazione (recteinterpretazione) della normativa in materia di prescrizione della cartella esattoriale (secondo motivo); in sintesi, al di là della doglianza rubricata in guisa di erronea qualificazione, si assume un’illegittima e arbitraria interpretazione della normativa in materia di notifiche per avere la Corte di merito attribuito efficacia di piena prova alle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da controparte, ritenendo non disconosciuta la conformità agli originali; e si contesta la ritenuta inammissibilità della questione della prescrizione dei crediti per il periodo successivo alla notifica del dicembre 2012 degli avvisi di addebito, generica e non introdotta con il ricorso di primo grado; occorre premettere che il d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; questa Corte, con sentenza a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 26283/2022), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/2023); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis; nella specie non si verte, come si evince dalla sentenza impugnata, in fattispecie connotata dall’assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall'INPS; tanto premesso, entrambi i motivi sono inammissibili; la sentenza impugnata, in via preliminare e dopo aver dato atto che l’appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante, in quanto generico; ha richiamato, inoltre, la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di inidoneità della generica eccezione di difformità al fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica (Cass.nn. 17526/2016 e 24613/2013); in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l’effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l’ulteriore affermazione dell’infondatezza anche del motivo d’impugnazione basato sulla necessità della produzione dell’originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione; a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericità della contestazione di conformità agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, la ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericità del disconoscimento operato, ma denuncia la obliterazione dell’ulteriore disconoscimento dell’autenticità delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica; da ciò si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non è stata attinta dall’impugnazione in cassazione in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti; la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v. di recente Cass. n. 19813 del 2021e successive conformi), in ordine all’ efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. ( quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell’ art.214 c.p.c., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2,(secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l’altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dellaprovenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti); applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (v. Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico; già Cass. 27/04/2004, n. 8032, ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che -essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza -costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione -sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale; conseguentemente, qualora la parte intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso -anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario -a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento; in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962); il secondo mezzo d’impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità, perché non censura adeguatamente la statuizione che ha ritenuto genericamente posta, in sede di gravame, la questione della prescrizione dei crediti,per il periodo successivo alla notifica del dicembre 2012, e per di più neanche posta nel ricorso di primo grado, con la conseguenza che ne risulta ora precluso il sindacato di legittimità non evincendosi affatto, dall’illustrazione del motivo, come detta questione sarebbe stata introdotta in giudizio e, quindi, veicolata con il gravame; indefinitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti pr
Sentenza Cassazione n. 12672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris