CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 51098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Si dà per letta la relazione. [OSCURATO:PERSONA]. Gen., riportandosi alla memoria depositata, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in relazione al trattamento sanzionatorio, nonché per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta al ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R 309/90, condannandolo, esclusa l'aggravante inizialmente contestata, alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, ritenuta la recidiva contestata. 2. All'imputato era stato contestato di detenere, con finalità di cessione a terzi, un involucro suddiviso in 8 confezioni, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di appello, ha ritenuto corretta la valutazione delle prove acquisite all'esito del dibattimento dal primo Giudice, ha confermato la destinazione a terzi della sostanza ritrovata, desunta in primis dal fatto che essa era suddivisa in involucri separati, ha infine dichiarato congrua la pena irrogata, sottolineando che non emergevano elementi idonei ad essere valutati favorevolmente per la concessione delle attenuanti generiche, dovendosi considerare altresì il negativo giudizio conseguente alla sussistenza di precedenti specifici. 3.Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia. 3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'art.194 cod. proc. pen. La sentenza impugnata risultava illogica nel punto in cui fonda la ricostruzione del fatto unicamente sulle dichiarazioni degli ufficiali di P.G, nonostante esse fossero in contrasto tra loro e in contraddizione con quelle dei testimoni escussi a favore della difesa, da ciò facendo discendere il non accettabile principio secondo il quale il contenuto delle narrazioni provenienti dagli ufficiali di P.G non possa mai essere contrastato. 3.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 75 del D.P.R. 309/90. Il modesto quantitativo della sostanza ritrovata era compatibile con l'uso strettamente personale, anche in considerazione del fatto che l'imputato non sia stato colto nell'atto di cedere la droga rinvenuta in suo possesso. La sostanza era contenuta in unico involucro, suddiviso solo al suo interno, il che ben si concilia con la possibilità che il Mic:coli lo avesse ricevuto da poco per uso strettamente personale. 3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, cod. pen., sostenendo che sul punto non sia stata data adeguata motivazione, risultando generico il riferimento alla modalità della c:ondotta e ai precedenti penali della stessa specie. 3.4 Con l' ultimo motivo di ricorso, si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio, pari ad anni cinque di reclusione, di gran lunga superiore rispetto alla media edittale, era stato irrogato senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e secondo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente si è invero limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Nel caso in esame, i temi probatori risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. '''doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. In particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per la detenzione, da parte dell'imputato, della sostanza stupefacente rinvenuta sul pavimento del bar, posto che ambedue gli agenti di PG avevano reso dichiarazioni univoche, riferendo che l'imputato, dopo essere stato richiamato verbalmente dai predetti agenti mentre stazionava fuori da una scuola, era entrato al bar ed aveva chiesto un caffè, lasciando cadere per terra un involucro contente cocaina corrispondente a 7 dosi droganti. La Corte territoriale inoltre fornisce logiche spiegazioni circa, da un lato, all'insussistenza di un reale contrasto tra quanto dichiarato dagli agenti e quanto riferito dalla titolare del bar, che non avrebbe potuto vedere se l'involucro era caduto per terra, stando dalla parte opposta del bancone; ed ha, per altro verso, argomentato le ragioni di inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA] in ragione del dichiarato legame sentimentale con l'imputato. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (rivalutazione delle dichiarazioni delle testi Presicce, titolare del bar, e [OSCURATO:PERSONA], smentite dalla Corte territoriale con argomentazioni non illogiche) e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità. 2. Va inoltre ricordato che l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multís, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.I1 ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, conforme ai suesposti principi pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per l'attività di spaccio, quali la suddivisione della droga in otto distinti involucri già confezionati; nonché il fatto che l'imputato era stato notato dagli agenti fermo ed in attesa in prossimità di un luogo di passaggio, cercando di allontanarsi dopo che era stato richiamato dagli agenti medesimi. Va dunque ribadito che la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 02). 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, concernente l'applicazione della recidiva. La sentenza impugnata richiama i precedenti specifici dell'imputato e la negativa personalità di quest'ultimo. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). 4. 3. E' invece fondato il quarto motivo. E invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 1.33 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01; . 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 5, n. 35100 del 27/06/201 9, Rv. 276932 - 01). Nel caso di specie, la pena inflitta all'imputato, pari ad anni cinque di reclusione ed euro diecimila di multa, è al di sopra del massimo edittale. La decisione di comminare il suddetto trattamento sanzionatorio al ricorrente non risulta motivata se non con la generica locuzione " la pena si appalesa congrua" che, in ragione dei principi sopra illustrati, non è sufficiente a chiarire le ragioni della scelta dei giudici di merito in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. 5. Si impone pertanto il rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissi