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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16621/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8504-2021 proposto da: La FIDIT - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 16/02/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, con ordinanza del 16.2.2021 rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla FIDIT – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi- nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in giudizio per chiedere il pagamento delle proprie competenze professionali; - le parti avevano stabilito, con scrittura privata del 30.12.2011, il compenso per la difesa e l’assistenza in alcuni giudizi civili, determinato in € 15.000,00 annui e, successivamente, avevano concluso un altro accordo, in data 13.12.2017, per regolare le spese in relazione ad un altro giudizio amministrativo; - con l’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevano previsto, all’art. 9bis che, in caso di recesso si applicassero le tariffe professionali di cui al DM 55/2014. - Il Tribunale liquidò il compenso secondo le tariffe professionali, ritenendo che esse trovassero applicazione a seguito del recesso esercitato dalla FIDIT– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi-; - quanto all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevò che il compenso era stato stabilito per la difesa in un giudizio amministrativo e che, in seguito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, era proseguito innanzi al giudice ordinario ed era ancora pendente al momento del recesso; in tal caso, l’importo corrisposto era di gran lunga inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 - per la cassazione del decreto ha proposto ricorso la FIDIT Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi- sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - parte ricorrente ha depositato memoria; - anche la parte controricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, insistendo per la condanna alle spese comprese quelle per il procedimento di cui all’art.373 cpc conclusosi con esito sfavorevole davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere il giudice del merito valutato in modo arbitrario le risultanze istruttorie; sostiene il ricorrente che l’accordo integrativo regolasse le controversie sorte successivamente alla sua stipula integrativo e non quelle in corso sicché avrebbe dovuto applicarsi l’importo concordato con l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non le somme determinate sulla base delle tariffe professionali; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. - va ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti c.c. - per far valere una violazione in sede di legittimità, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma deve altresì essere precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). - d’altra parte, l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). - nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.1371 c.c. (Cassazione civile sez.

II, 11/11/2021, n.33451).

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha correttamente Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 svolto l’attività interpretativa, riconoscendo il carattere integrativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui le parti avevano previsto, all’art.9bis che, in caso di recesso si applicassero le tariffe professionali di cui al DM 55/2014. - tale interpretazione è plausibile e non è in contrasto con la chiara previsione del testo contrattuale che, come argomentato dalla stessa Corte di merito, aveva specificamente previsto i criteri di determinazione del compenso in caso di cessazione anticipata dell’incarico. - né sussiste la violazione degli art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., che è integrata ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile, Sez.

Un., 30/09/2020, n.20867); - quanto all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale accertato che, in seguito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, il giudizio era proseguito innanzi al giudice ordinario, ancora pendente al momento del recesso; in tal caso, peraltro, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 l’importo corrisposto era di gran lunga inferiore a quello Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 previsto dalle tariffe professionali. - il ricorso si risolve, quindi, nella sollecitazione di un’alternativa interpretazione degli accordi contrattuali, inammissibile in sede di legittimità. - il ricorso va pertanto rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con inclusione di quelle per il subprocedimento ex art. 373 cpc; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità e di quelle per il subprocedimento ex art. 373 cpc, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8504-2021 proposto da: La FIDIT - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 16/02/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, con ordinanza del 16.2.2021 rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla FIDIT – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi- nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in giudizio per chiedere il pagamento delle proprie competenze professionali; - le parti avevano stabilito, con scrittura privata del 30.12.2011, il compenso per la difesa e l’assistenza in alcuni giudizi civili, determinato in € 15.000,00 annui e, successivamente, avevano concluso un altro accordo, in data 13.12.2017, per regolare le spese in relazione ad un altro giudizio amministrativo; - con l’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevano previsto, all’art. 9bis che, in caso di recesso si applicassero le tariffe professionali di cui al DM 55/2014. - Il Tribunale liquidò il compenso secondo le tariffe professionali, ritenendo che esse trovassero applicazione a seguito del recesso esercitato dalla FIDIT– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi-; - quanto all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevò che il compenso era stato stabilito per la difesa in un giudizio amministrativo e che, in seguito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, era proseguito innanzi al giudice ordinario ed era ancora pendente al momento del recesso; in tal caso, l’importo corrisposto era di gran lunga inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 - per la cassazione del decreto ha proposto ricorso la FIDIT Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dei Fidi- sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - parte ricorrente ha depositato memoria; - anche la parte controricorrente ha depositato memoria adesiva alla proposta del relatore, insistendo per la condanna alle spese comprese quelle per il procedimento di cui all’art.373 cpc conclusosi con esito sfavorevole davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere il giudice del merito valutato in modo arbitrario le risultanze istruttorie; sostiene il ricorrente che l’accordo integrativo regolasse le controversie sorte successivamente alla sua stipula integrativo e non quelle in corso sicché avrebbe dovuto applicarsi l’importo concordato con l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non le somme determinate sulla base delle tariffe professionali; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. - va ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti c.c. - per far valere una violazione in sede di legittimità, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma deve altresì essere precisato in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). - d’altra parte, l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009). - nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.1371 c.c. (Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451). F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha correttamente Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 svolto l’attività interpretativa, riconoscendo il carattere integrativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui le parti avevano previsto, all’art.9bis che, in caso di recesso si applicassero le tariffe professionali di cui al DM 55/2014. - tale interpretazione è plausibile e non è in contrasto con la chiara previsione del testo contrattuale che, come argomentato dalla stessa Corte di merito, aveva specificamente previsto i criteri di determinazione del compenso in caso di cessazione anticipata dell’incarico. - né sussiste la violazione degli art.115 c.p.c. e 116 c.p.c., che è integrata ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile, Sez. Un., 30/09/2020, n.20867); - quanto all’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale accertato che, in seguito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, il giudizio era proseguito innanzi al giudice ordinario, ancora pendente al momento del recesso; in tal caso, peraltro, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 l’importo corrisposto era di gran lunga inferiore a quello Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 previsto dalle tariffe professionali. - il ricorso si risolve, quindi, nella sollecitazione di un’alternativa interpretazione degli accordi contrattuali, inammissibile in sede di legittimità. - il ricorso va pertanto rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con inclusione di quelle per il subprocedimento ex art. 373 cpc; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità e di quelle per il subprocedimento ex art. 373 cpc, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8504/2021 Numero sezionale 4329/2022 Numero di raccolta generale 16621/2022Data pubblicazione 23/05/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Decreto Cassazione n. 16621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris