CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30670/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Potenza;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, replicando agli argomenti delPubblico ministero, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha rigettato larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere inrelazione ad un’ipotesi di violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90.Stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito, egli si è recato con il cuginoGeraldi [OSCURATO:PERSONA] in Umbria, per ivi ricevere circa 500 grammi di cocaina e, quindi,trasportarli in Basilicata.Tra gli elementi valorizzati in chiave accusatoria vi è il fatto che [OSCURATO:PERSONA]– che era alla guida del veicolo – ha inizialmente tentato di sottrarsi ad un controllodi polizia, forzando un posto di blocco predisposto dai Carabinieri, per darsi allafuga (poi terminata in un autogrill, ove il veicolo è stato fermato e controllato daoperatori della Guardia di Finanza). La perquisizione del veicolo ha permesso dirinvenire lo stupefacente, occultato sotto un pannellino celato dalla moquette delveicolo.Le esigenze cautelari sono quelle riconnesse al pericolo di recidivanzaspecifica.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo cinquemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale (artt.110 cod. pen.-73 d.P.R. n. 309/90) e vizio di motivazione in relazione ai graviindizi di colpevolezza.Il Tribunale ha ritenuto implausibile la tesi difensiva (per cui il ricorrente sisarebbe limitato ad accompagnare il cugino in Umbria per un incontro galante,ignaro delle reali intenzioni di quest’ultimo), con motivazione viziata.È stata valorizzata in chiave accusatoria la condotta di guida (la presunta fugaal posto di blocco). Ma si tratta di motivazione viziata. Da un lato, si trascura cheil mero trasporto di una persona che ha con sé droga è dato di valenza indizianteequivoca. Dall’altro lato, si osserva che la fuga è stata di breve durata (sitratterebbe di poche centinaia di metri, con sosta al primo autogrill successivo) e,pertanto, pone in discussione l’ipotesi che il ricorrente sapesse di avere droga abordo dell’auto.In secondo luogo, la droga era accuratamente occultata in un rivestimentointerno dell’auto. Difetta motivazione sulle ragioni per cui – a fronte di drogaabilmente nascosta – il ricorrente dovrebbe avere avuto consapevolezza di talefatto.In terzo luogo, il Tribunale ha in modo assertivo, con motivazione apparentee comunque illogica, valorizzato come elemento indiziario a carico del ricorrente ilfatto che il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito di avere usato l’auto del cuginoGreca [OSCURATO:PERSONA] in altre precedenti occasioni.Il ragionamento è viziato in un duplice senso: da un lato, difettano riscontri atale affermazione; dall’altro lato, l’eventuale esistenza di precedenti occasioni incui [OSCURATO:PERSONA] ha prestato l’auto a [OSCURATO:PERSONA] non dimostra l’esistenza di unaconsuetudine criminale, né l’esistenza di un dolo concomitante allo specificoepisodio in contestazione.In ogni caso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere qualificatacome favoreggiamento personale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione in relazione alla inidoneità della misuracautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. braccialetto elettronico.La motivazione è viziata, poiché – sacrificando il principio dell’extrema ratio –postula l’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (afronte di un unico episodio di trasporto di droga), presuppone l’esistenza di(indimostrati) legami con la criminalità organizzata e ipotizza (senza ancoraggiconcreti) la eventualità che [OSCURATO:PERSONA] possa rendersi disponibile a fare il custodedi sostanza stupefacente per conto terzi.La motivazione è poi viziata perché trascura elementi specificamente dedottidalla difesa: l’incensuratezza, la stabile attività lavorativa, l’esistenza di unafamiglia radicata in Italia, la disponibilità di un’abitazione di proprietà.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della misura cautelarecon quella degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva escluso tale possibilità, muovendodal presupposto (erroneo) che il ricorrente fosse convivente con il cugino GrecaGeraldi (co-indagato).Avendo la difesa documentato l’erroneità di tale presupposto – che nellaprospettiva del primo giudice assumeva rilievo decisivo – il Tribunale ha comunqueritenuto l’inidoneità assoluta degli arresti domiciliari, ponendo in modo assertivo afondamento della decisione il postulato dell’esistenza di un (non dimostrato)ménage criminale tra i due cugini e la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa rendersidisponibile a fare da “depositario” di sostanza stupefacente anche ove sottopostoad arresti domiciliari.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processualee vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi favorevoli dedottidalla difesa.Il ricorrente lamenta la mancata valorizzazione delle dichiarazioni di GrecaGeraldi (che ha assunto la responsabilità esclusiva del reato, scagionando l’odiernoricorrente) e la immotivata valorizzazione di elementi sfavorevoli a [OSCURATO:PERSONA](come l’esistenza di correi rimasti ignoti e l’esistenza di una desistenza nonspontanea, in occasione della ipotizzata “fuga” all’atto del controllo).2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale evizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.Il ricorrente lamenta la mancata considerazione individualizzata del contributoeventualmente ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]. La decisione del Tribunale del riesame diPotenza relativa a [OSCURATO:PERSONA] dimostra come – per lo stesso Tribunale –quest’ultimo sia il reale protagonista della vicenda, avendo l’odierno [OSCURATO:PERSONA] ruolo del tutto marginale, tale da giustificare il riconoscimento della meno gravefattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (si evocano i principidi diritto stabiliti da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta,Rv. 286581 – 01, in ordine alla possibilità di qualificare in modo diverso le condotteascrivibili a due concorrenti nella medesima transazione illecita).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso, essendo la motivazione offerta dai giudici di merito congrua e nonmanifestamente illogica.4. Con memoria datata 6 luglio 2026, il ricorrente ha replicato agli argomentispesi dal Pubblico ministero, denunciando il carattere apparente della motivazionedel provvedimento impugnato, ribadendo le critiche in ordine alle inferenzeindiziarie sviluppate nel provvedimento impugnato e insistendo per l’accoglimentodei motivi di ricorso.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di ricorso risultano inammissibili, in quanto si risolvono in unasollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze già valutate dal Tribunale delriesame. Si tratta di operazione non consentita nel giudizio di legittimità.Infatti, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza odelle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o chesi risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (tra le altre, Sez. 6, n. 28622 del 16/07/2026, Fresta, non mass.; Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo,Rv. 252178 - 01).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).3. Assumono rilievo logico preliminare le censure, articolate nel primo e nelquinto motivo di ricorso, che investono i gravi indizi di colpevolezza in relazionealla ritenuta violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90.3.1. Si deducono vizi di motivazione (in ordine alla ritenuta sussistenza diindizi in relazione all’esistenza di un apporto concorsuale da parte di [OSCURATO:PERSONA] trasporto di droga da Perugia alla Basilicata) ed erronea applicazione dellalegge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che dovrebbeessere, al più, ricondotto alle ipotesi di favoreggiamento personale o di violazionedell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.3.2. Quanto alla ricostruzione del fatto e al ritenuto coinvolgimento di MikelGreca nel trasporto illecito della droga detenuta a bordo del veicolo da lui guidato,non sussistono i vizi di motivazione dedotti.La ricostruzione dei giudici di merito è congrua e non manifestamente illogica.Anzitutto, risulta manifestamente infondata la censura del ricorrente, che siduole del fatto che il Tribunale avrebbe trascurato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA](cugino del ricorrente, che ha assunto la responsabilità esclusiva della detenzioneillecita). Al riguardo, ci si limita ad osservare che il Tribunale ha considerato taleaspetto, ritenendolo tuttavia superato dal valore indiziario degli altri elementiemersi nel corso delle indagini.Ciò premesso, non si ravvisano aspetti di illogicità manifesta della motivazionenemmeno sotto un secondo profilo evidenziato nel ricorso: il ricorrente evidenziache, essendo la droga abilmente nascosta all’interno del veicolo, risulterebbeillogico il giudizio del Tribunale, laddove ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse ditrasportare droga (ben potendo egli esserne inconsapevole, proprio a causadell’occultamento della droga). Anche tale deduzione difensiva riceve una rispostacongrua e non manifestamente illogica.Al riguardo, il Tribunale stigmatizza la complessiva illogicità della tesi difensivaprospettata dal ricorrente e dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale ha reputatoinverosimile che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si sia sobbarcato un viaggio andata-ritorno dalla Basilicata sino a Perugia, al solo scopo di consentire al cugino ditrascorrere circa un’ora con una ragazza, per poi fare immediatamente ritornoverso casa. A ciò si deve aggiungere un’ulteriore considerazione, svolta dai giudicidi merito: il Tribunale osserva che nel veicolo di [OSCURATO:PERSONA] era stato ricavato unapposito scomparto, poi utilizzato per nascondere lo stupefacente.In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] momento del controllo sia elemento univocamente indicativo della suaconsapevolezza di trasportare droga.Secondo il ricorrente, tale condotta non sarebbe sintomatica diconsapevolezza di trasportare stupefacente, essendosi trattato di una fuga dipoche centinaia di metri, seguita da un contegno collaborativo con la pattugliadella Guardia di Finanza presente in autogrill.Si tratta di censure che non rivelano alcuna illogicità manifesta nelleargomentazioni svolte dal giudice di merito: il Tribunale ha esplicitamentemenzionato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] – che era alla guida dell’auto – non si è fermatoall’ “Alt” dei Carabinieri, ha «forzato il blocco della polizia giudiziaria» e si è datoalla fuga, costringendo questi ultimi ad un inseguimento. Detta ricostruzione infatto non è oggetto di censure di travisamento; tali elementi di fatto (l’avereignorato l’ “Alt”, l’aver forzato il posto di blocco, la fuga) sono elementi che, inmodo non manifestamente illogico, i giudici di merito hanno ritenuto indicativi dellaconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di avere trasportato stupefacente.Il fatto che la fuga sia durata poche centinaia di metri è dato che non risultadal testo del provvedimento impugnato e, in ogni caso, non sovverte lacomplessiva logicità della ricostruzione effettuata dal Tribunale di Potenza.Sono pertanto manifestamente infondate – oltre che versate in fatto – lecensure relative al vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione del fatto.3.3. Il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, perché lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata come favoreggiamento (si citauna decisione di questa Corte, Sez. 3, n. 3384 del 06/11/2014, dep. 2015,Vantaggiato, non mass.).Il riferimento non è pertinente, data la diversità del caso considerato in quelprecedente. Ma, soprattutto, la diversa qualificazione del fatto contestato comeipotesi di favoreggiamento personale a vantaggio del traffico illecito ascrivibileesclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] è logicamente inconciliabile con il fatto che MikelGreca ha realizzato la condotta tipica, prestando consapevolmente un contributomateriale alla condotta di trasporto (e, dunque, di detenzione) della sostanzastupefacente da Perugia alla volta della Basilicata (alla luce della non illogicaricostruzione in fatto sviluppata dal giudice di merito; cfr. supra, considerato indiritto 3.2).3.4. Parimenti risulta manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso,relativo alla richiesta di diversa qualificazione del fatto contestato, come violazionedell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Si tratta di censura che – stando alla lettura del provvedimento impugnato –non risulta essere stata dedotta al Tribunale del riesame. Al netto di taleosservazione, ci si limita ad osservare che il Tribunale ha comunque evidenziatogli elementi di fatto che risultano incompatibili con la qualificazione della condottadi [OSCURATO:PERSONA] in termini di fatto di lieve entità: l’ordinanza impugnata ricordainfatti l’essenzialità del contributo di [OSCURATO:PERSONA] (l’avere messo a disposizione lapropria auto; l’averla guidata lungo il tragitto dalla Basilicata a Perugia; l’esistenzadi un vano per occultare la droga all’interno dell’auto) e la rilevanza del datoponderale (mezzo chilogrammo di cocaina).Si tratta pertanto di censura manifestamente infondata.4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, essi – pur articolati in tre distintimotivi (secondo, terzo e quarto motivo di ricorso) – deducono, in ultima analisi,la medesima questione, relativa alla valutazione formulata dai giudici di merito inordine al giudizio sull’intensità delle esigenze cautelari e alla selezione del tipo dimisura da applicare, denunciandosi il carattere sproporzionato di quella in concretoapplicata.Essi possono pertanto essere esaminati congiuntamente.Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato gli elementi rilevanti nellaprognosi cautelare e, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, haanche esplicitato le ragioni per le quali la misura cautelare degli arresti domiciliari,anche con applicazione del braccialetto elettronico, sarebbe inadeguata a tutelarein modo efficace le esigenze cautelari.Il Tribunale – lungi dal trascurarli – ha infatti considerato l’incensuratezza,l’esistenza di una regolare attività lavorativa, la presenza di legami familiari e ladisponibilità di un alloggio ove essere sottoposto ad arresti domiciliari.Tuttavia, il Tribunale – con valutazione congrua e non manifestamente illogica– ha ritenuto detti elementi di valore recessivo rispetto alla necessità di prevenireil pericolo di recidivanza specifica.Al riguardo, il Tribunale ha valorizzato la gravità del fatto (ritenendo rilevantee sintomatico di pericolosità il quantitativo di stupefacente detenuto e trasportatodal ricorrente, pari a 500 grammi di cocaina) e l’esistenza di elementi suggestividi una non occasionalità della condotta (valorizzando, al riguardo, la presenza diun apposito scomparto occultato nell’auto e utilizzato per trasportare la droga).Da tale prima constatazione, il Tribunale – con valutazione non illogica – hatratto argomento per affermare che, evidentemente, la condotta del ricorrente nonè occasionale e che questi gode di contatti con ambienti criminali implicati nelnarcotraffico a livello non minimale (come ricavabile dalla consistenza dellatransazione illecita).Il Tribunale ha altresì evidenziato come detti legami criminali sianoparticolarmente significativi, anche considerata la distanza geografica tra il luogodi dimora del ricorrente e quello ove è stato ricevuto lo stupefacente (suggestivadi contatti ramificati oltre la stretta cerchia geografica ove dimora il ricorrente).Non si tratta di congetture, come contestato in ricorso, posto che l’esistenzadi detti legami è positivamente argomentata dal Tribunale proprio considerando ilrilievo della transazione illecita per cui si procede.Secondo i giudici di merito, i predetti contatti criminali assumono importanterilievo prognostico, anche in ragione del fatto che il ricorrente non ha manifestatosegni di distacco da tali ambienti; da tale premessa, i giudici di merito traggonoargomento per ritenere che detti legami criminali persistano. Il che porta i giudicia ritenere che sia concreto il rischio che il ricorrente – continuando a coltivare dettilegami delinquenziali, non rescissi – possa concorrere in ulteriori episodi didetenzione di droga, potendosi prestare ad agire come custode di sostanzastupefacente; il che porta i giudici di merito ad escludere che la misura degli arrestidomiciliari possa costituire adeguata forma di tutela per le esigenze cautelari.Va aggiunto che tale passaggio motivazionale rende chiara la ragione per cuii giudici di merito hanno ritenuto che anche l’applicazione degli arresti domiciliaripresso la propria famiglia o l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico noncostituirebbero adeguata forma di garanzia rispetto alla prevenzione dellarecidivanza (posto che, rispetto alla custodia domestica dello stupefacente, ilmonitoraggio elettronico a distanza non assume rilievo preventivo).5. La valutazione del Tribunale, dunque, è congrua e risulta fondata suargomentazioni non manifestamente illogiche, come tali sottratte al sindacato dilegittimità. Ne discende l’inammissibilità del ricorso (alla luce dei principi di dirittoindicati al considerato in diritto n. 2).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]