CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22212/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reatiseparatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice aquo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente tra il favoreggiamento personale neiriguardi di soggetto latitante che rivestiva il ruolo di vertice nella cosca Catarisano e il suoingresso, in epoca successiva, in detto sodalizio;ribadito il principio espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione che«In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusioneprocessuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina lainammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che silimiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche lainammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva chel'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile» (Sez. U, n. 40151 del19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01);rilevato che – nel caso in esame – il condannato aveva formulato istanza ai sensidell’art. 671 cod. pen. in seguito al rigetto di una precedente istanza, allegando qualielementi di novità circostanze che hanno fatto già parte dello scrutinio del precedenteGiudice dell’esecuzione, sicché il Collegio può e deve dichiarare l’inammissibilità del ricorsoproposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente dirilevare la preclusione processuale, ha rigettato nel merito la richiesta di applicazionedell'istituto della continuazione meramente reiterativa di precedente istanza già respinta conordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]