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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 38765/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la 'sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13 ottobre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che nell'atto di appello era stato eccepito che "dal verbale di udienza del 6/11/2016 e dall'avviso di ricevimento (cartolina verde) allo stesso allegata, è stata dichiarata erroneamente l'assenza dell'imputato pur non essendo stato raggiunto dalla notifica del decreto di citazione a giudizio"; nel predetto avvito di ricevimento era stato apposto il timbro "atto non ritirato nei 10 gg.", per cui il giudice avrebbe dovuto disporre la notifica all'imputato ai sensi degli artt. 157-161 cod.proc.pen.; era dunque evidente che l'imputato non aveva conoscenza del'atto, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen.; inoltre, poiché la procedura di notificazione era stata inidonea a portare l'atto a conoscenza dell'imputato e vi era una elezione di domicilio, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 161 n.4 cod.proc.pen. presso il difensore, ma anche tale notifica era stata omessa. 1.2 Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva disatteso le censure formulate con l'atto di appello, relative alla mancanza del possesso di) , 11411k. djte, Bergamino dee/ ciclomotore di cui al capo di imputazione e Alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, senza fornire adeguata motivazione. 1.3 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto, di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen., visto che non era emerso che il ciclomotore avesse un valore particolarmente elevato ed era stato comunque restituito all'avente diritto. 1.4 Il difensore eccepisce infine che relativamente alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si era limitata ad utilizzare formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sezi 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e ìndefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato: quanto al primo motivo, che l'atto di appello è stato regolarmente notificato per compiuta giacenza; pronunciandosi sul punto, questa Suprema Corte ha del resto ripetutamente affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez.3, n.11938 del 10/11/2016, Rv.270306; Sez.3, n.32119 del 11/6/2013, Rv.257052;i1 principio è stato affermato anche da Sez.. 5, Sentenza n. 32616 del 13/04/2007 Cialei, Rv. 236965, con riguardo ad un caso in cui la notifica al domicilio eletto era stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e si era perfezionata per "compiuta giacenza" del plico presso l'ufficio postale); infatti, ai sensi dell'art.8 della legge n.890 del 1982 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della léttera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore; quanto al secondo motivo, che Bergamino si trovava sopra il motociclo, che veniva spinto da un complice che era alla guida di altro mezzo, per cui non si vede come si possa sostenere che non avesse il possesso del motociclo; inoltre, le sue dichiarazioni sul fatto che sarebbe stato incaricato da un amico di recuperare il mezzo, sono rimaste prive di alcun riscontro, così risultando dimostrato anche l'elemento soggettivo del reato; quanto al terzo motivo che, trattandosi di motociclo di buona marca e di grande diffusione sul territorio nazionale, eilk non era configurabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'ad 648 cod.pen.; quanto al quarto motivo, che i precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili impedivano la concessione delle attenuanti generiche; si deve poi rilevare che la pena è stata contenuta nel minimo edittale.

2. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la 'sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13 ottobre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che nell'atto di appello era stato eccepito che "dal verbale di udienza del 6/11/2016 e dall'avviso di ricevimento (cartolina verde) allo stesso allegata, è stata dichiarata erroneamente l'assenza dell'imputato pur non essendo stato raggiunto dalla notifica del decreto di citazione a giudizio"; nel predetto avvito di ricevimento era stato apposto il timbro "atto non ritirato nei 10 gg.", per cui il giudice avrebbe dovuto disporre la notifica all'imputato ai sensi degli artt. 157-161 cod.proc.pen.; era dunque evidente che l'imputato non aveva conoscenza del'atto, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen.; inoltre, poiché la procedura di notificazione era stata inidonea a portare l'atto a conoscenza dell'imputato e vi era una elezione di domicilio, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 161 n.4 cod.proc.pen. presso il difensore, ma anche tale notifica era stata omessa. 1.2 Il difensore eccepisce che la sentenza impugnata aveva disatteso le censure formulate con l'atto di appello, relative alla mancanza del possesso di) , 11411k. djte, Bergamino dee/ ciclomotore di cui al capo di imputazione e Alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, senza fornire adeguata motivazione. 1.3 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto, di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen., visto che non era emerso che il ciclomotore avesse un valore particolarmente elevato ed era stato comunque restituito all'avente diritto. 1.4 Il difensore eccepisce infine che relativamente alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si era limitata ad utilizzare formule di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sezi 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e ìndefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato: quanto al primo motivo, che l'atto di appello è stato regolarmente notificato per compiuta giacenza; pronunciandosi sul punto, questa Suprema Corte ha del resto ripetutamente affermato che la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza (Sez.3, n.11938 del 10/11/2016, Rv.270306; Sez.3, n.32119 del 11/6/2013, Rv.257052;i1 principio è stato affermato anche da Sez.. 5, Sentenza n. 32616 del 13/04/2007 Cialei, Rv. 236965, con riguardo ad un caso in cui la notifica al domicilio eletto era stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e si era perfezionata per "compiuta giacenza" del plico presso l'ufficio postale); infatti, ai sensi dell'art.8 della legge n.890 del 1982 la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della léttera raccomandata contenente l'avviso delle modalità eseguite dall'operatore postale, ovvero dalla data di ritiro del piego medesimo, se anteriore; quanto al secondo motivo, che Bergamino si trovava sopra il motociclo, che veniva spinto da un complice che era alla guida di altro mezzo, per cui non si vede come si possa sostenere che non avesse il possesso del motociclo; inoltre, le sue dichiarazioni sul fatto che sarebbe stato incaricato da un amico di recuperare il mezzo, sono rimaste prive di alcun riscontro, così risultando dimostrato anche l'elemento soggettivo del reato; quanto al terzo motivo che, trattandosi di motociclo di buona marca e di grande diffusione sul territorio nazionale, eilk non era configurabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'ad 648 cod.pen.; quanto al quarto motivo, che i precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente valutabili impedivano la concessione delle attenuanti generiche; si deve poi rilevare che la pena è stata contenuta nel minimo edittale. 2. Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/202
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