CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 28441/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11945/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]’S che hanno sottoscritto la polizza n. A8LBDWTAAAA84;[OSCURATO:PERSONA]’S che hanno assunto il rischiodi cui alla polizza n. 10298695D;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 11945/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri -intimati - avverso la sentenza n. 306/2022 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 25/2/2022, la Corte d’appello di L’Aquila haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della geometraTiziana Finaguerra al risarcimento dei danni asseritamente subitidall’attore in conseguenza del preteso inadempimento, da parte della Finaguerra, degli obblighi assunti nei confronti dell’attore, nella specie consistiti nell’elaborazione, su incarico del Cercarelli, di un progettoper la costruzione di tre capannoni per svezzamento avicolo, nella specie redatto in assenza dei requisiti necessari per la relativa conformitàalla normativa urbanistico - edilizia; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso la responsabilità della Finaguerra, atteso che gli errori in cui quest’ultima era incorsa dovevano considerarsi espressione di mera colpa lieve, come tale irrilevante, ai sensi dell’art. 2236 c.c., in considerazionedella natura della prestazione professionale alla stessa richiesta,nella specie consistita nella risoluzione di problemi tecnici di specialedifficoltà; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha rilevato come il Cercarelli nonavesse fornito alcuna prova adeguata, tanto del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente inadempiente della Finaguerra e leconseguenze dannose indicate dal Cercarelli come derivate da detto Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 11945/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri comportamento professionale della controparte, quanto dell’effettiva sussistenzadi tali conseguenze dannose; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di sei motivi d’impugnazione; TizianaFinaguerra resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s che hanno sottoscritto la polizza n. A8LBDWTAAAA84 e gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischiodi cui alla polizza n. 10298695D (entrambi chiamati in giudizio afini di manleva) non hanno svolto difese in questa sede; EnzoCercarelli e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memori e ; consideratoche, dev’esserepreliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazionein sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine‘lungo’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenzacontro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal direttoesame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersioperante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 11945/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri cui all ’ art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodottadal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio ( Sez. 6, Ordinanzan. 15832 del 7/06/2021 , Rv. 661874 - 01) ; piùdi recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ’ - la notificazione della sentenza – è idoneo a far decorrere il termine ‘breve’di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ’ della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. ( Sez. U,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 - 01) ; nelcaso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 2 8 / 2 /2022 (cfr. pag. 2 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 27/ 4 /2022 (coincidente con la Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 11945/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri data di confezione del ricorso: v. pag. 24 del ricorso) (cfr. la documentazionedi notificazione del ricorso prodotta dal ricorrente) , lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 – 01 , e successive conformi ), essendo quest’ultima avvenuta in data 2 5 / 2 /2022 (con scadenza in data 26/4/2022); ciòposto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte della controricorrente,né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolod’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibil e ; varrà in ogni caso rilevare la complessiva inammissibilità delle censureavanzate dal ricorrente, essendosi le stesse risolte, da un lato, inuna sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (secondoun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità) con riguardo al tema della prova del nesso di causalità tra il comportamento esecutivo della convenuta e le conseguenze dannose asseritamentesofferte dall’attore (e della stessa sussistenza di queste ultime) e, dall’altro, nella prospettazione di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della decisione, alla luce del mancato superamento delladirimente questione (solo inammissibilmente contestata in questa sede)del nesso di causalità tra inadempimento e dann i e della concreta sussistenzadi questi ultimi ; sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;Cameradi consiglio del 13 settembre 2024 – R.G. n. 11945/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell